Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2448 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. I, 03/02/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 35920-2018 proposto da:

I.S., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato presso

lo studio dell’Avv. Vittoria Lupi, del foro di Fermo che lo

rappresenta e difende (pec: lupivittoria.legalmail.it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 12053/2018 del Tribunale di Ancona;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica

dell’11/12/2020 dal consigliere relatore Dott. Giovanni Ariolli;

udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott.ssa Sanlorenzo Rita, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il Difensore del Ministero dell’Interno controricorrente nella

persona dell’avvocato dello Stato Alberto Giva, che ha chiesto

dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I.S., cittadino della (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso il decreto n. 12053/2018 del Tribunale di Ancona con cui è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento con cui la locale commissione territoriale aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale ed umanitaria.

2. Svolgendo cinque motivi chiede l’annullamento del decreto impugnato.

2.1. Con il primo motivo deduce “la mancata traduzione in lingua conosciuta dal ricorrente, con violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.”. Si denuncia la violazione del diritto di difesa del ricorrente in ragione della mancata traduzione nella lingua dal medesimo parlata del provvedimento emesso dalla CT di Ancona.

2.2. Con il secondo motivo lamenta “l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè violazione ed errata applicazione delle norme di diritto erronea valutazione dei fatti ed eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione”. Si censura la valutazione espressa dal tribunale in punto di credibilità del ricorrente, anche con riguardo alla valutazione negativa espressa in ordine alla mancata comparizione del ricorrente all’udienza fissata per la sua audizione, assenza che invece doveva ritenersi incolpevole.

2.3. Con il terzo motivo deduce “la violazione dell’art. 738 c.p.c., comma 3 e ss. art. 345 c.p.c., comma 3 e ss., art. 359 c.p.c. e art. 184 c.p.c.”. Si eccepisce “la mancata assunzione della prova orale del sig. O.N.”.

2.4. Con il quarto motivo lamenta “la violazione di legge, erronea valutazione dei fatti ed eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria – Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16”. La doglianza attiene al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

2.5. Con il quinto motivo deduce “la violazione di legge, erronea valutazione dei fatti ed eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, in subordine, la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 T.U.I.”.

3. Con controricorso si è costituita l’Amministrazione intimata, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi il ricorso, con revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio.

4. Con ordinanza interlocutoria n. 7680 adottata da questa Sezione all’udienza camerale del 12/2/2020, il ricorso veniva rimesso all’odierna pubblica udienza in relazione alla questione relativa alla possibilità di sottoscrizione dell’attestazione di conformità della copia analogica del decreto impugnato all’originale contenuto nel fascicolo telematico del giudizio di merito da parte del procuratore cui era stato conferito mandato per quel solo giudizio, in data successiva al conferimento ad altro professionista della procura speciale allegata al ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Prima di esaminare i motivi di ricorso, va affrontata preliminarmente la questione, di carattere pregiudiziale, relativa alla validità dell’attestazione di conformità apposta dal legale del merito sulla copia digitale del provvedimento impugnato dopo che il ricorrente aveva rilasciato mandato e procura speciale per il giudizio di cassazione ad altro difensore. Si tratta, infatti, di una questione che assume particolare rilievo in quanto attiene ad uno dei requisiti di procedibilità dell’impugnazione – il cui vizio è rilevabile ex officio – e che ha formato oggetto anche di altra ordinanza interlocutoria (la n. 8809/2020) resa nell’ambito di differente procedimento (Rg. n. 2885/2019) rimessa per la decisione all’odierna udienza pubblica.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, sia validamente attestata – peraltro in assenza di contestazione alcuna – anche dal difensore del ricorrente nella fase di merito la conformità della copia analogica del decreto impugnato redatto in forma digitale, nonostante sia stato già nominato altro legale per il procedimento davanti la Corte di cassazione. Invero, il conferimento della successiva nomina non determina una consequenziale perdita del potere certificativo in capo al precedente difensore, trattandosi “dell’autentica” di un provvedimento emesso all’esito della fase del giudizio di merito nel corso del quale il legale ha esercitato il munus difensivo e in forza del quale ha ricevuto – quale destinatario – formale comunicazione dell’atto da parte della cancelleria. Sarebbe, infatti, irragionevole che tale soggetto sia, per un verso, abilitato a ricevere la comunicazione telematica della copia digitale del provvedimento conclusivo di tale fase processuale, restandone “depositario” in quanto pertinente al fascicolo informatico del giudizio di merito e, per altro, privarlo del potere di attestarne la conformità rispetto ad un atto “originale” che è entrato in suo legittimo possesso, al quale ha potuto accedere in forza della persistenza di valide credenziali e destinato ad essere prodotto nell’ambito di una fase che ne costituisce un fisiologico epilogo. Ciò non toglie, però, che tale potere di autentica possa essere alternativamente esercitato anche dal difensore nominato per il giudizio di cassazione laddove, successivamente al deposito in cancelleria della procura, abbia avanzato un’istanza di visibilità del fascicolo di merito al quale sia stato autorizzato ad accedere. Una soluzione volta a riconoscere la coesistenza del potere in capo ai difensori rispettivamente nominati per il giudizio di merito e per quello di cassazione, assicura maggiore celerità negli adempimenti difensivi volti all’iscrizione del ricorso in cassazione, nell’ambito di un procedimento, quale quello in materia di immigrazione, caratterizzato da evidenti peculiarità.

Va, pertanto, affermato sul punto il seguente principio di diritto: in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell’osservanza di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale e notificata tramite PEC, l’attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la Corte di cassazione può essere effettuata, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, anche dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono anche quando il cliente ha conferito il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore.

2. Venendo ai motivi di ricorso, il primo motivo presenta diversi profili di inammissibilità.

2.1. Esso, innanzitutto, è prospettato in modo del tutto generico, non essendo chiaramente allegati i due presupposti necessari della non conoscenza della lingua italiana (il ricorrente, di lingua “(OMISSIS)”, deduce di conoscere solo l’inglese) e della mancata traduzione in lingua nota al ricorrente, posto che proprio alla luce della disposizione invocata in ricorso – il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4, – le comunicazioni in materia di protezione internazionale vanno effettuate nella prima lingua indicata dal richiedente o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall’interessato; preferenza che però nel caso di specie non viene indicata (in termini Cass. n. 5357/2019).

2.2. Resta inoltre fermo, per come statuito da questa Corte con indirizzo al quale il Collegio intende riportarsi, che l’eventuale nullità del provvedimento amministrativo emesso dalla Commissione territoriale in tema di protezione internazionale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, poichè oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sè la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (Cass. 27337/2018, 7385/2017), sicchè tale giudizio non può concludersi con una mera declaratoria d’invalidità del diniego amministrativo, ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 10, (cfr. ex multis: Sez. 1, Ordinanza n. 17318 del 27/06/2019, Rv. 654643; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20492 del 29/09/2020, Rv. 659005; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7385 del 22/03/2017, Rv. 643652; Sez. 6 – 1, n. 18632 del 3/09/2014, Rv. 631940).

3. Il secondo motivo è inammissibile.

3.1. Invero, al di là degli evidenti profili di inammissibilità che già possono scorgersi nella titolazione di parte della doglianza, ove si fa riferimento ad una categoria di vizio non più consentita in questa sede (“omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”), in punto di valutazione della credibilità del ricorrente questa Corte ha chiarito come: “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503) e “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass., n. 16925/2018; e v. Cass., n. 3340/2019, Cass. n. 24506/2020 fra le molte).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata, mediante una valutazione unitaria delle dichiarazioni rese, ha rilevato come le lacune o le discrasie del racconto del richiedente attenessero ad aspetti non affatto secondari della vicenda, involgendo, al contrario, elementi fattuali di pregnante significato, con particolare riguardo ai nomi, al tempo ed ai luoghi della vicenda narrata, involgendo anche i fatti essenziali e determinanti l’espatrio, nonchè la propria condizione sessuale (omosessuale o eterosessuale), con la conseguenza che non poteva affermarsi la sussistenza, in caso di rientro nel Paese di origine, di quei peirucla legittimanti la speciale forma di protezione richiesta.

A fronte di tali argomentazioni le censure del ricorrente, tanto sotto il profilo espresso della violazione di legge che della carenza assoluta di motivazione, risultano del tutto generiche, essendosi questi limitato a “contestarne” il contenuto, senza al contempo indicare su quali parti del racconto l’interessato avrebbe fornito indicazioni specifiche e di carattere decisivo che il giudice di merito avrebbe omesso doverosamente di apprezzare.

3.2. Inoltre, con riferimento alla valutazione negativa espressa dal tribunale in ordine alla mancata comparizione del ricorrente all’udienza fissata per la sua audizione, la censura è soltanto affermata e comunque l’evento che l’avrebbe determinata è ascrivibile unicamente alla parte, in quanto dipesa da meri contrattempi di carattere organizzativo ascrivibili al rapporto con il suo difensore e non assurgenti a legittimo impedimento. Nè la mancata comparizione in udienza preclude alla parte di depositare la documentazione che ritiene rilevante mediante l’ordinario deposito in cancelleria, così che il tribunale possa apprezzarne il contenuto e la rilevanza ai fini della domanda proposta.

4. Il terzo motivo è inammissibile sotto differenti profili. Anzitutto, per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente fa generico richiamo alla mancata assunzione di “prova orale del sig. O.,), senza altra specificazione. Ove la doglianza si possa intendere come riferita alla mancata audizione del richiedente (essendosi tenuta l’udienza di comparizione, come riportato nel ricorso), la censura è infondata. Questa Corte, nella recente pronuncia n. 17717/2018, dopo avere affermato che, in mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve ineluttabilmente disporre lo svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti, configurandosi altrimenti nullità del decreto pronunciato all’esito del ricorso per inidoneità del procedimento così adottato a realizzare lo scopo del pieno dispiegamento del già richiamato principio del contraddittorio, ha chiarito che ciò non implica “automaticamente… che si debba anche necessariamente dar corso all’audizione del richiedente (v., in tal senso, Corte di giustizia dell’Unione Europea, 26 luglio 2017, Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, p. 49)”, a fronte di una “domanda di protezione internazionale manifestamente infondata”. Il che comporta che l’audizione personale del richiedente non sia necessaria quando la Commissione territoriale (la procedura di primo grado, secondo la Corte di Giustizia UE) abbia respinto la richiesta di protezione per manifesta infondatezza ed il giudice abbia ritenuto non necessario richiedere chiarimenti al cittadino straniero.

Al riguardo, questa Corte ha di recente affermato (Cass., n. 5973/2019) che “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, ancorchè non obbligatoria in base alla normativa vigente “ratione temporis” (anteriore alle modifiche intervenute con il D.L. n. 13 del 2017 con v. con modif. dalla L. n. 46 del 2017), all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero”.

Nel caso in esame, peraltro, la doglianza risulta anche del tutto generica in quanto non si accompagna all’indicazione delle specifiche circostanze su cui il richiedente avrebbe dovuto essere sentito e quando e come tale prova sarebbe stata in precedenza dedotta.

5. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto si esaurisce nella prospettazione di generiche censure di merito avverso le puntuali motivazioni esposte nel provvedimento impugnato, laddove il Tribunale, da un lato, ha specificato le ragioni – anche sulla base di dati tratti dalle indicate fonti di informazione (puntualmente evocate facendosi riferimento a molteplici report di carattere affidabile per Autorità di provenienza ed attualità, tra le quali Amnesty International, HRW, Treccani e MAE; vedi pagg. 4 e 5) – per le quali non ritiene sussistenti in (OMISSIS) le condizioni estreme previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e, dall’altro lato, ha chiarito – con valutazione di merito insindacabile in sede di verifica di legittimità – che la narrazione della vicenda personale espressa dal richiedente era inattendibile (in termini Cass., ordinanza n. 18445/2019).

In riferimento, poi, alla violazione, contestata nel corpo del quarto motivo, del D.Lgs. n. 18 del 2014, di recepimento della Direttiva 2011/95/UE (con la quale sono state modificate alcune disposizioni della Direttiva 2004/83/CE) ed al mancato richiamo nella normativa di recepimento dell’art. 8 della Direttiva, assumendo il ricorrente che non sarebbe possibile in Italia considerare, in difetto di previsione esplicita nel recepimento della Direttiva, ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, solo una porzione del Paese d’origine, questa Corte ha già chiarito (Cass. 28433/2018; 8399/2014; Cass.2294/2012) che “in tema di protezione internazionale, il riconoscimento dello “status” di rifugiato politico va escluso nell’ipotesi in cui il pericolo di persecuzione non sussiste nella parte di territorio del paese di origine dalla quale proviene il richiedente, essendo tale ipotesi diversa da quella prevista dall’art. 8 della direttiva 2004/83/CE, non recepita nel nostro ordinamento, in cui il pericolo di persecuzione sussiste nel territorio di provenienza, ma potrebbe tuttavia essere evitato con il trasferimento in altra parte del territorio del medesimo paese in cui tale pericolo non sussiste” (in applicazione di tale principio, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della corte d’appello che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale in considerazione del fatto che, come risultava dal rapporto di Amnesty International, la situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale, determinata dalle attività terroristiche del gruppo “(OMISSIS)”, non era estesa all'(OMISSIS) ed alla città di provenienza del richiedente).

Nella specie, la decisione impugnata non afferma che lo straniero deve tornare in patria per trasferirsi in zona diversa da quella di provenienza ma, al contrario, che proprio nella zona di residenza del ricorrente non sussistono situazioni di violenza e pericolo in caso di rimpatrio e pertanto la censura avanzata non coglie nel segno ed appare infondata (in termini, Cass., ord. n. 18845/2019).

6. Il quinto motivo è inammissibile poichè formulato in modo del tutto generico sia in punto di asserita integrazione, condizione che viene meramente riferita ad un “Positivo inserimento nel tessuto italiano”, senza addurre alcuna circostanza di fatto a sostegno, sia in ordine alla condizione di vulnerabilità, omessa e senza considerare (e confrontarsi) con la ritenuta inattendibilità, da parte del provvedimento impugnato, delle circostanze evidenziate ai fini delle misure di protezione maggiori che non possono non rilevare anche ai fini della umanitaria.

7. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

8. La condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

9. Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

10. Quanto alla richiesta avanzata dal Ministero dell’Interno di revoca del gratuito patrocinio, le S.U. di questa Corte, con sentenza n. 4315/2020, hanno stabilito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a detto patrocinio in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 per la revoca dell’ammissione.

Peraltro, l’introduzione, nelle more del procedimento di legittimità, dell’art. 130-bis T.U. spese di giustizia preclude al giudice del merito di liquidare le spese in favore del difensore per il giudizio di legittimità, essendo l’impugnazione stata dichiarata inammissibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna I.S. alla rifusione in favore del Ministero dell’interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.500, oltre spese prenotate a debito, I.V.A., cassa forense e spese forfettarie. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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