Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2448 del 03/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 03/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 03/02/2010), n.2448
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. MONACI Stefano – Consigliere –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA G. VERDI 10, presso lo studio dell’avvocato TURCO Chiara, (c/o
l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BABUINO
51, presso lo studio dell’avvocato RIDOLA MARIO GIUSEPPE, che lo
rappresenta e difende, giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8205/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 15/03/2007 r.g.n. 9357/04;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
22/12/2009 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;
udito l’Avvocato TURCO CHIARA;
udito l’Avvocato RIDOLA MARIO GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per improcedibilita’ in subordine
accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 15 marzo 2007 confermo’ la decisione con la quale il tribunale di Roma, accogliendo il ricorso di A.F. aveva condannato l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al ricalcolo, con l’integrazione dello straordinario, del TFR e di tredicesima, quattordicesima e ferie.
2. L’Istituto propone ricorso per Cassazione articolato in due motivi. L’intimato ha depositato controricorso e memoria per l’udienza.
3. Con il primo motivo l’Istituto denunzia vizio di motivazione e nullita’ della sentenza. Si premette che nell’atto di appello l’Istituto aveva censurato la sentenza del Tribunale per contraddizione tra dispositivo e motivazione in quanto nella motivazione si assumeva sussistente la prova dello svolgimento dello straordinario sino al settembre 1990, mentre nel dispositivo si accoglieva in foto la domanda, condannando l’Istituto al pagamento del TFR ricalcolato con lo straordinario svolto sino al 1999 per la somma complessiva di 8.132,07 Euro.
4. L’altro motivo denunzia la “errata interpretazione del CCNL grafici 1992”, anche in violazione e falsa applicazione delle norme in materia di indennita’ di anzianita’ e trattamento di fine rapporto, nonche’ violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c. in relazione alla normativa collettiva applicabile alla fattispecie.
5. Il primo motivo e’ fondato ed il suo accoglimento rende superflua l’analisi del secondo.
6. Come si e’ detto, uno specifico motivo di appello, riportato nel ricorso per Cassazione, censurava la sentenza di primo grado perche’, pur dando atto che risultava accertata l’erogazione dello straordinario con regolarita’ e continuita’ sino al 1990 e non oltre, aveva tuttavia condannato l’Istituto al pagamento del TFR accogliendo integralmente il ricorso che considerava lo straordinario svolto sino al 1999.
7. La sentenza della Corte d’appello a fronte di questo specifico motivo, rigetta l’appello senza spiegare il perche’, con una totale omissione di motivazione.
8. Pertanto la decisione deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, che dovra’ giudicare sul punto.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010