Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2448 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/02/2011, (ud. 26/10/2010, dep. 02/02/2011), n.2448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1973/2007 proposto da:

BANCA OPI S.P.A. (già Spei Leasing S.p.A.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato ZELA Marina, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITALI DANILO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.M.;

– intimato –

e sul ricorso 5299/2007 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERGAMO 3,

presso lo studio dell’avvocato ANDREONI AMOS, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BANCA OPI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6740/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/01/2006 R.G.N. 6031/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/10/2010 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato PIORILLO LUIGI per delega ANDREONI AMOS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata del 5 gennaio 2006, la Corte d’appello di Roma riformava parzialmente la statuizione di primo grado con la quale era stata rigettata la domanda proposta da R. M., nei confronti della Banca Opi spa, per il risarcimento del danno alla professionalità per mancato inquadramento contrattuale come vicedirettore a decorrere dall’assunzione, per dequalificazione professionale, per il pagamento di differenze retributive e per il TFR, oltrechè per il ricalcolo della Cassa di previdenza, il risarcimento del danno biologico e la corresponsione dei contributi Inps sulla maggior base imponibile.

2. La Corte d’appello, disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello per avvenuta consumazione del termine breve d’impugnazione, rigettava la domanda del lavoratore in punto di danno da mancato inquadramento come vicedirettore riconoscendo il danno alla professionalità e il danno biologico. La Corte territoriale, muovendo dal mutamento di mansioni allegate dal ricorrente e non contestate dalla società – in ordine all’eliminazione di ogni potere di indirizzo tecnico o gerarchico di governo del personale e di coordinamento dei lavoratori sottordinati gerarchicamente, che aveva inizialmente caratterizzato la professionalità del lavoratore nei confronti di qualsiasi dipendente -, riteneva la professionalità di R. ridotta a poco più di nulla e richiamava il notorio, ex art. 115 c.p.c., comma 2, quale fondamento probatorio del danno alla professionalità, liquidato con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.. Quanto al danno biologico, la Corte poneva a fondamento del capo di statuizione la consulenza tecnica d’ufficio eseguita in primo grado, riconoscendo il rapporto causale tra le affezioni riscontrate (depressione secondaria a fenomeni esterni) e il manifestarsi di esse in parallelo alla vicenda lavorativa, e riconosceva, inoltre, la responsabilità del datore di lavoro, a mente degli artt. 2087 e 2059 c.c., per non aver adottato misure idonee a scongiurare che l’organizzazione del lavoro producesse deficit permanenti.

3. Avverso detta sentenza BANCA OPI spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorre con due motivi. Resiste con controricorso, e propone ricorso incidentale sorretto da due motivi, R.. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Preliminarmente va disposta la riunione dei due ricorsi siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 160, 170, 285, 326, 327, 330 e 434 c.p.c., e omessa motivazione sulla validità della notifica della sentenza di primo grado effettuata ad uno dei due difensori muniti di uguali poteri di rappresentanza. Si censura la sentenza della Corte territoriale per aver disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello per avvenuta consumazione del termine breve di impugnazione (notificazione della sentenza in data 20 maggio 2002 e deposito dell’appello in data 16 luglio 2002), sul presupposto della validità della notificazione in favore di uno dei difensori nel giudizio di primo grado, l’avvocato Alleva, all’indirizzo risultante dall’Albo professionale al momento della notifica.

6. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

Infondata è la censura attinente alla violazione di legge. La Corte capitolina ha disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello, per avvenuta consumazione del termine breve di impugnazione, così motivando: “La notifica effettuata in data 20/5/2002 risulta eseguita in Roma all’Avv.to P. Alleva alla Via degli Scipioni n. 268/A quale domicilio eletto dal R. in primo grado. Viceversa dalla lettura del ricorso introduttivo del R. e della intestazione della sentenza impugnata si ricava che il domicilio eletto in primo grado è quello di via Bergamo 3 presso lo studio dell’Avv.to Andreoni nel quale anche l’Avv.to Alleva si domiciliava. La notifica (di atto endoprocessuale) presso domicilio diverso da quello eletto non ha comunque raggiunto il suo scopo posto che sarebbe ad oggi rimasta ben ferma la domiciliazione di Via Bergamo 3 ancora attiva con il permanere della medesima collocazione dello studio dell’unico difensore appellante, ha notifica sarebbe peraltro avvenuta in giorno di normale apertura dello studio Alleva ma nelle mani del portiere che non risulta autorizzato al ritiro di atti giudiziario, il termine di 30 giorni di cui all’art. 325 c.p.c., non era dunque utilmente trascorso posto che la notifica, sotto più profili irrituale, non aveva dato luogo ad alcun inizio di decorrenza termini”.

Correttamente i giudici del gravame hanno ritenuto irrituale il procedimento notificatorio della sentenza del giudice di primo grado che non aveva affatto tenuto conto del domicilio eletto dalla parte, presso lo studio dell’avvocato Andreoni, e della domiciliazione dei due procuratori presso lo studio romano del medesimo avvocato Andreoni. La giurisprudenza richiamata dal ricorrente, in merito alla notifica della sentenza ad entrambi i procuratori che rappresentino la parte in giudizio non è, invero, pertinente, ivi rilevando la qualità di non domiciliatario del procuratore ricevente la prima notifica, laddove nella vicenda che ci occupa il procedimento notificatorio non ha tenuto conto nè del domicilio eletto dalla parte, nè della domiciliazione di entrambi i procuratori nelle fasi di merito presso lo studio romano dell’avvocato Andreoni. Invero, poteri, facoltà ed oneri che accomunano il mandato del difensore domiciliatario al mandato del difensore non domiciliatario, implicano la conseguenza che quest’ultimo non possa restare inerte, ma nella specie non viene in rilievo l’eventuale inerzia del difensore non domiciliatario, quanto piuttosto il diritto dei difensori, domiciliati nel medesimo luogo, di elezione per l’uno e nel luogo, risultante dall’albo dell’Ordine professionale, in cui il procuratore ufficialmente risiede in ragione del suo ufficio, per l’altro, di ricevere lì le notificazioni. Peraltro, con l’elezione di domicilio il difensore esercente fuori del circondario del Tribunale cui è assegnato esercita il diritto di ricevere le notificazioni, relative al processo in cui tale elezione è intervenuta, esclusivamente nel domicilio eletto e non altrove. Il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 – secondo cui i procuratori che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge “fuori della circoscrizione del tribunale” al quale sono assegnati devono, all’atto della costituizione in giudico, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso e, in mancanza dell’elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria” – si applica al giudizio di primo grado, come si evince dal riferimento alla “circoscrizione del tribunale” e trova applicazione al giudizio d’appello solo se trattasi di procuratore esercente fuori del distretto, attesa la ratto della disposizione, volta ad evitare di imporre alla controparte l’onere di una notifica più complessa e costosa se svolta al di fuori della circoscrizione dell’autorità giudiziaria procedente e ad escludere un maggiore aggravio della notifica ove il procuratore sia assegnato al medesimo distretto ove si svolge il giudizio di impugnazione (Cass. 13587/2009). Ne consegue che per il procuratore esercente in altro distretto la notifica della sentenza di primo grado effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto è inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, onde l’inidoneità della notifica della sentenza di primo grado effettuata presso lo studio di Roma dell’avvocato Alleva a far decorrere il termine breve per il gravame.

7. La censura della decisione per difetto di motivazione è, invece, inammissibile. Il difetto di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per Cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche, giacchè ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure senza fornire alcuna motivazione o fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria, la Corte di Cassazione ben può, nell’esercizio del potere correttivo attribuitole dall’art. 384 c.p.c., comma 2, sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata (Cass. 10922/2004;

SU, 261/2003; Cass. 194/2002).

8. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2697, 2103 c.c., motivazione omessa e/o insufficiente in punto di riconoscimento del danno professionale e del danno biologico. Si censura la sentenza impugnata per la totale carenza di prova in merito ai danni quantificati; per aver sovrapposto erroneamente i due piani, dell’inadempimento e del pregiudizio derivazione; per aver individuato il presupposto della condanna risarcitoria non nelle specifiche allegazioni della parte, ma in veri e propri postulati; infine, per non aver il giudice statuito con motivazione esaustiva, argomentando sulla base del fondamento probatorio fornito.

9. La ricorrente, con il mezzo in esame, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione e, tuttavia, svolge soltanto argomentazioni dirette a contrastare la ricostruzione della fattispecie da parte del giudice di secondo grado.

10. Al riguardo va quindi ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione nel provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma e, quindi, implica un problema interpretativo della stessa. L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa attiene invece alla valutazione del giudice di merito ed è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge.

La distinzione tra le due ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa; erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è apprezzabile in ragione del fatto che solo quest’ultima censura, non la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex multis, Cass. 4178/2007; SU 10313/2006; Cass. 10127/2006).

11. Nella specie, posto che la configurazione formale della rubrica del motivo di gravame non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, in quanto solo l’esposizione delle ragioni di diritto dell’ impugnazione chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (v. Cass. 4178/2007), risulta chiaro dalle argomentazioni svolte dalla ricorrente che è stata evocata solo la seconda delle due ipotesi, non essendo prospettata l’erronea interpretazione delle norme, pur indicate nella rubrica, da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, con indicazione, a pena d’inammissibilità ex art. 366, n. 4, c.p.c, dei motivi per i quali si chiede la cassazione (ex multis, Cass. 22348/2007).

12. Peraltro la ricorrente, sotto il profilo del vizio motivazionale, con la censura in esame si limita a prospettare una lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella fornita dal giudice del merito, mentre secondo giurisprudenza unanime di questa Corte il motivo di ricorso per Cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). In caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (ex multis, Cass. 6064/08). Va, infine, rammentato che ove il giudice del merito abbia posto alla base della decisione un fatto qualificandolo come notorio, come nella specie con riferimento a tutte le “diminuzioni” intervenute nel rapporto di lavoro, tale fatto e la sua qualificazione sono denunciabili in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, e solo in tal caso la Corte di cassazione potrà esercitare il proprio controllo ripercorrendo il medesimo processo cognitivo dello stato di conoscenza collettiva operato dal giudice del merito.

Siffatto controllo, in difetto di adeguata deduzione, è però precluso al Collegio.

13. Con il primo motivo del ricorso incidentale, R. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 CCNL personale direttivo aziende di credito, nonchè degli artt. 1362, 1366 e 1375 c.c. e omessa motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Si censura la sentenza della corte territoriale per la mancata applicazione dell’invocata disposizione contrattuale collettiva, norma fondativa del diritto all’inquadramento superiore.

14. Osserva il Collegio che la censura non può essere esaminata per entrambi i profili prospettati. Per il primo profilo, inerente alla violazione e falsa applicazione del contratto collettivo, non trova applicazione, ratione temporis, il disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, trattandosi di disposizione la cui applicabilità nel giudizio di cassazione è stata espressamente ancorata dal legislatore delegato al discrimine temporale delle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (art. 27 D.Lgs. n. 40 cit.).

Nella specie il ricorso incidentale è stato proposto avverso sentenza pubblicata il 5 gennaio 2006 onde la Corte non può procedere alla diretta interpretazione del contenuto del contratto collettivo.

15. Anche per il diverso profilo del motivo relativo all’erronea interpretazione per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio di motivazione, la Corte non può procedere all’esame delle censure per non aver il ricorrente incidentale assolto l’onere di riprodurre le clausole contrattuali di cui asserisce l’errata interpretazione, non potendo detta riproduzione essere sostituita dal rinvio agli atti processuali (nella specie agli allegati al ricorso introduttivo del giudizio) a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, ex multis, Cass. 20484/2008). Invero, in ossequio al principio dell’autosufficienza del ricorso, il ricorrente è tenuto a riportare il testo della fonte pattizia invocata, per la parte in contestazione, al fine di consentire il controllo al giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell’atto di impugnazione con indagini integrative.

16. Col secondo motivo del ricorso incidentale, R. denuncia violazione degli artt. 2099 e 1340 c.c., e vizio di motivazione, per non aver il giudice del gravame fatto menzione della gratifica speciale percepita dal 1981 al 1987 e, in seguito, denegata. Il motivo è infondato. Il Collegio ritiene la sentenza, per il capo censurato, immune da censure avendo la corte territoriale statuito che non ne era risultata la corresponsione a titolo generale e obbligatoria – per aver lo stesso R. affermato, in tesi, che la gratifica era erogata al 90% del personale sicchè neppure in via di fatto era allegata l’estensione a tutto il sistema di retribuzione di tutto il personale dipendente di una componente retributiva aggiuntiva corrispondente a gratifica speciale – e per non essere stata allegata la fonte contrattuale in qualche modo attestante l’esistenza di un’obbligazione datoriale con qualità retributiva.

17. Il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno, pertanto, rigettati. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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