Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24479 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 04/11/2020), n.24479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34309/2018 proposto da:

CASA DI CURA SAN FRANCESCO DI RAO ROSINA SRL, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato

VITO BELLINI, rappresentato e difeso dall’avvocato ENZO PAOLINI;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE PARIOLI 72, presso lo studio dell’avvocato ETTORE

JORIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 948/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 12/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/07/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario;

udito l’Avvocato.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Casa di Cura San Francesco di Rao Rosina s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza l’ASL n. (OMISSIS) di Cosenza chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 1.133.998,39, oltre rivalutazione ed interessi, per le prestazioni sanitarie erogate nel corso del (OMISSIS) oltre il tetto di spesa fissato in contratto, anche ai sensi dell’art. 2041 c.c.. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello la Casa di Cura San Francesco di Rao Rosina s.r.l.. Con sentenza di data 12 maggio 2018 la Corte d’appello di Catanzaro rigettò l’appello.

Premise la corte territoriale che nell’art. 4 del contratto stipulato fra le parti in causa era previsto che “nel caso in cui l’attività di assistenza riabilitativa in regime di degenza dovesse superare nell’anno 2002 il limite massimo di spesa stabilito in Euro 3.728.183 alla struttura erogatrice, a consuntivo, sarà applicato il meccanismo di abbattimento tariffario stabilito da appositi provvedimenti della giunta regionale”. Osservò quindi che, per ottemperare all’invito della Regione Calabria di applicare l’abbattimento tariffario, l’ASL aveva redatto la “tabella a consuntivo” della produzione della Casa di Cura appellante dalla quale emergeva che questa aveva erogato nel 2002 prestazioni nell’ambito dei LEA per Euro 4.518.341,75 a fronte di un tetto di spesa di Euro 3.725.183,00, che le prestazioni extra budget ammontavano a Euro 1.133.995, che applicando l’abbattimento tariffario l’importo delle prestazioni rese ammontava a Euro 3.930.171 e che, detratto quanto già versato, residuava l’importo di Euro 201.988 inferiore al valore delle prestazioni contestate e “da definire” pari ad Euro 308.410,68. Aggiunse che l’ASL, applicando l’abbattimento tariffario al fine di contenere la spesa nei limiti del tetto assegnato (abbattimento non escluso poichè la clausola di esclusione dattiloscritta non era compilata a mano come le restanti clausole), aveva rideterminato a consuntivo il credito della struttura interamente assorbito dalle prestazioni contestate e non definite. Osservò ancora che l’accertamento dell’inesistenza in concreto del credito vantato dalla Casa di cura rendeva inutile l’esame del motivo di appello relativo alla distribuzione dell’onere della prova. Osservò infine che infondato era il motivo relativo all’accordo del 6 luglio 2006 perchè tale accordo non conteneva alcun riconoscimento del debito, ma una mera ricognizione delle prestazioni rese dalle strutture sanitarie oltre il limite del budget, e che l’ASL avrebbe dovuto trasfondere tale ricognizione in una delibera da rendere operativa solo dopo l’approvazione regionale, cosa non avvenuta.

Ha proposto ricorso per cassazione la Casa di Cura San Francesco di Rao Rosina s.r.l. sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare la circostanza della esclusione delle prestazioni di riabilitazione, quali quelle oggetto del presente giudizio, dall’abbattimento tariffario, e che tale circostanza risulta sia dalle Delib. n. 182 del 2001 e Delib. n. 512 del 2001, con le circolari emanate dai competenti uffici, sia dall’art. 4 del contratto che, dopo la parte citata nella decisione impugnata, recita quanto segue: “sono esclusi dal meccanismo di abbattimento le prestazioni di assistenza….stabilite da provvedimenti della giunta regionale a tal fine adottati”. Aggiunge che nella motivazione non vi è menzione di tale parte della previsione contrattuale.

Il motivo è inammissibile. Contrariamente a quanto eccepito nel controricorso, non trova applicazione l’art. 348 ter c.p.c., trattandosi di giudizio di appello introdotto prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012.

La circostanza dell’inclusione o meno delle prestazioni di riabilitazione nell’abbattimento tariffario è stata valutata dal giudice di merito e sotto questo aspetto la censura mira alla confutazione del giudizio di fatto non sindacabile nella presente sede di legittimità. Nè può farsi riferimento ai dati documentali indicati nel motivo. L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053).

Peraltro, ove la circostanza di fatto da ritenere omessa sia la porzione di clausola contrattuale non menzionata nella motivazione della decisione impugnata e richiamata nel motivo, la censura non raggiunge lo scopo della critica perchè la citazione è incompleta. Ed invero, per un verso la clausola, come riportata sia dalla sentenza che dal motivo di ricorso, sottopone al meccanismo di abbattimento tariffario le attività di assistenza riabilitativa (eccedenti il limite massimo di spesa), conformemente alla conclusione del giudice di merito, per l’altro la parte di clausola che non sarebbe stata richiamata dal giudice di merito viene riportata nel motivo in modo incompleto, proprio nella parte in cui sarebbe stata rilevante ai fini dell’oggetto della censura. Essa viene infatti citata nei termini seguenti, con un omissis quanto al tipo di prestazioni di assistenza: “sono esclusi dal meccanismo di abbattimento le prestazioni di assistenza….stabilite da provvedimenti della giunta regionale a tal fine adottati”. L’omissis non consente di accertare quali sarebbero le prestazioni di assistenza escluse dal meccanismo di abbattimento (benchè non possa sfuggire che tale inciso segue all’inclusione nel meccanismo di abbattimento delle attività di assistenza riabilitativa eccedenti il limite massimo di spesa).

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il giudice di appello ha fondato la propria decisione nel senso dell’applicazione della regressione tariffaria su una prova mai offerta e pertanto immaginaria, posto che dalla documentazione prodotta dalla ASL non emerge alcun dato da cui evincere l’applicazione del meccanismo di abbattimento tariffario. Aggiunge che il documento prodotto dalla ASL consta di un solo rigo nel quale non vi è nulla di quanto prescritto sia dal contratto sia dalla D.G.R. n. 512 del 2001 e che il giudice di appello avrebbe potuto evincere l’inconferenza di tale documento dalla nota di data 12 aprile 2006 a firma F., all’epoca direttore generale dell’assessorato alla salute. Conclude nel senso che il giudice di appello è incorso in un palese errore di percezione.

Il motivo è inammissibile. E’ ben vero che mentre l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito – e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare – non è mai sindacabile in sede di legittimità, l’errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 115 del medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass. 8 ottobre 2019, n. 25166; 24 ottobre 2018, n. 27033). Nel caso di specie però i dati contabili indicati nel documento richiamato nel motivo sono stati riportati nella motivazione così come risultanti dal documento medesimo e sono stati valutati nella loro portata probatoria, sicchè è da escludere, stante la presenza di una valutazione, la ricorrenza dell’errore percettivo lamentato nella censura. E’ appena il caso di aggiunge che nel motivo di censura si fa riferimento ad un documento (la nota di data 12 aprile 2006 a firma F.) di cui non si indica specificatamente se ed in quale sede processuale abbia fatto ingresso nella controversia.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che l’inesistenza di risorse disponibili nell’ambito del tetto massimo di spesa, sostenibile per l’assistenza ospedaliera e annualmente stabilito dalla regione, non è stata eccepita dalla ASL e pertanto, ove la causa possa essere decisa nel merito alla Corte di Cassazione, deve riconoscersi che non vi è prova di alcun fatto impeditivo o estintivo della pretesa fatta valere.

Il motivo è inammissibile. Il motivo non costituisce critica della decisione impugnata in quanto, dopo avere evidenziato che non sarebbe stato eccepito dalla ASL il fatto impeditivo dell’inesistenza di risorse disponibili, si rappresenta che, nel caso di decisione di merito da parte di questa Corte, non sussisterebbe il fatto impeditivo in discorso. Trattasi all’evidenza non di critica della decisione impugnata (peraltro si deduce la questione dell’assolvimento degli oneri probatori che è materia di competenza del giudice di merito).

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il giudice di appello ha violato l’art. 1988 non avendo ravvisato nel verbale relativo all’accordo del 6 luglio 2006 una ricognizione di debito, come è possibile apprezzare dal contenuto del documento (trascritto nel motivo). Aggiunge che nella scrittura in discorso è possibile ravvisare sia una transazione che una ricognizione di debito e che non ha rilievo che l’accordo non sia stato tradotto in un’apposita Delibera posto che viene allegato non quale titolo contrattuale ma quale ricognizione di debito.

Il motivo è inammissibile, sotto più profili. In primo luogo il giudice di appello neutralizza la rilevanza dell’accordo del 6 luglio 2006 sulla base di due argomenti, l’estraneità alla ricognizione di debito ed il mancato recepimento in una Delibera giuridicamente efficace dopo l’approvazione regionale. Il secondo argomento, corrispondente ad un’autonoma ratio decidendi, viene impugnato con il rilievo che il mancato recepimento nella Delibera non sarebbe rilevante in quanto l’accordo viene fatto valere non come contratto ma come ricognizione di debito. L’accertamento del giudice di merito è invece nel senso che il mancato recepimento in una Delibera condiziona anche l’efficacia di ricognizione di debito. Sotto questo aspetto la ratio decidendi è impugnata in modo inidoneo e rende priva di decisività la censura.

In secondo luogo con il motivo non si denuncia un vizio di sussunzione, il che implica che, fermo il fatto così come accertato dal giudice di merito, debba procedersi al corretto inquadramento nella fattispecie legale. Il contenuto della censura è invece relativo all’indagine di fatto in quanto mira a contrastare l’accertamento del giudice di merito, che è nel senso della presenza di una ricognizione delle prestazioni rese dalle strutture sanitarie oltre il limite di budget e non di un riconoscimento di debito, giustapponendovi un diverso apprezzamento di fatto, e cioè la presenza nel documento in questione di un riconoscimento di debito. In tali termini la censura involge un sindacato di merito precluso nella presente sede di legittimità.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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