Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24478 del 30/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19226/2015 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO

CERRACCHIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 182/2014 del GIUDICE DI PACE di MONTORO del

25/11/2014, depositata il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato Alberto Cerracchio difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: ” D.P.A. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Montoro il Dott. P.P., per sentirlo condannare alla restituzione dell’acconto di Euro 350,00 versato per prestazioni odontoiatriche e al risarcimento del danno non patrimoniale derivante da reato, essendo stato condannato il P. per esercizio abusivo della professione di odontoiatra, per importo da determinarsi in corso di causa e comunque non superiore ad Euro 2.000,00.

Il giudice di pace accoglieva la domanda restitutoria ed anche quella risarcitoria, condannando il P. al risarcimento del danno, per l’importo, liquidato equitativamente, di Euro 1.000,00.

P.P. propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, direttamente contro la sentenza del Giudice di pace di Montoro n. 182/2014 depositata il 22.12.2014.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

Con il primo motivo, che ha rilievo assorbente rispetto agli altri, il ricorrente lamenta che il giudice di pace abbia deciso secondo equità la controversia, pur trovandosi a decidere una causa di valore certamente superiore ad Euro 1.100,00.

In realtà, la causa ha in effetti valore superiore a 1.100,00 Euro, e quindi non avrebbe potuto essere decisa dal giudice di pace secondo equità (essendo stata proposta per un valore complessivo di Euro 2.350,00, sulla base della domanda formulata dall’attrice), ma è erronea l’affermazione del ricorrente, che ne legittimerebbe se fondata la diretta proposizione del ricorso per cassazione, secondo la quale il giudice avrebbe deciso la causa secondo equità. Ripercorrendo la motivazione infatti, essa contiene una valutazione della imperizia dell’operato del P. operata secondo diritto, come pure è secondo diritto la valutazione in ordine alla configurabilità o meno di un danno non patrimoniale, in cui il giudice, dopo aver ricostruito l’evoluzione giurisprudenziale in ordine alla risarcibilità del danno non patrimoniale, riconosce in favore della D.P., sottoposta a cure odontoiatriche mal eseguite da soggetto non abilitato, la risarcibilità del danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell’animo. Il richiamo alla valutazione equitativa è effettuato in sentenza solo ai fini della quantificazione dell’ammontare del danno, come criterio di quantificazione, come consentito dall’art. 1226 c.c..

Il ricorso per cassazione proposto direttamente avverso sentenza del giudice di pace pronunciata secondo diritto appare pertanto da dichiarare inammissibile, e tale inammissibilità dispensa dall’esame nel merito dei successivi secondo e terzo motivo di ricorso.

Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Non è stata depositata alcuna relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio il Collegio ha condiviso la conclusione nel senso della inammissibilità del ricorso, atteso che la sentenza impugnata non poteva ritenersi pronunciata in causa di valore inferiore ai 1.100,00 Euro e che, quandanche lo fosse stata, il ricorrente avrebbe dovuto proporre appello, con i limiti imposti dall’art. 339 c.p.c., comma 3, in quanto le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all’art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2 e come tale impugnabili con l’appello, in cui il tribunale è tenuto a verificare, in base all’art. 339 c.p.c., comma 3, come sostituito del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 1, soltanto l’inosservanza l’inosservanza delle norme sul procedimento, ovvero delle norme costituzionali o comunitarie, o dei principi regolatori della, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (Cass. n. 3715 del 2015, Cass. n. 5287 del 2012).

Il ricorso proposto va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA