Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24478 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 24478 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: SALVAGO SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso 20256-2006 proposto da:
SCHIRATO FILOMENA (C.F. SCHFMN50E62L245D), SAVINO
CLAUDIA (C.F. SVNCLD86D64L259V), SAVINO AZZURRA
(C.F.

SVNZRR82E57G813G),

SAVINO

MANUELA

(C.F.

Data pubblicazione: 30/10/2013

SVNMNL83T67G813G), elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 31, presso l’avvocato
2013
1110

FLAUTI ALESSANDRA, rappresentate e difese dagli
avvocati SALVI NICOLA, SALVI MARIO, LUIGI FLAUTI,
giusta procura a margine del ricorso;

ricorrenti

1

contro

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA, in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
G.G. PORRO 8, presso lo STUDIO ASSOCIATO ZIMATOREABBAMONTE, rappresentato e difeso dall’avvocato

controricorso; „ C

F- 00SgAR60 634D –

controricorrente –

avverso la sentenza n. 1584/2005 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 25/06/2013 dal Consigliere
Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso

FREGA DAVIDE, giusta procura a margine del

2

Svolgimento processo
La Corte di appello di Napoli,in riforma della decisione
\AR,
etAJ
144> M1.4
del 30 gennaio 2003Ycon sentenza del 23 maggio 2005 ha
11 191A/

respinto la domanda di indebito arricchimento avanzata

dall’ing.Antonio Savino che con delibera del 22 novembre
1990 aveva ricevuto dal Consiglio comunale di Torre
Annunziata l’incarico di rielaborare il progetto di
ampliamento del campo sportivo,e chiesto a titolo di
indebito arricchimento il pagamento del compenso nella
misura di g 211.998,161. Ciò in quanto difettava tra le
parti un valido contratto di incarico professionale; e
d’altra parte l’art.23 d.l. 66 del 1989 vieta
l’esperimento dell’azione suddetta per mancanza di
sussidiarietà, concendendo quella contrattuale nei
confronti

del

funzionario

che

ha

richiesto

la

prestazione.
Per la cassazione della sentenza Azzurra,Manuela
Claudia Savino,nonché Filomena Schirato,quali eredi
dell’ing. Savino nelle more deceduto, hanno proposto
ricorso per un motivo; cui resiste il comune di Torre
Annunziata con controricorso.
Motivi della decisione
Con il ricorso gli eredi Savino,deducendo violazione
degli art.23 d.l. 66/1989,2041 cod. civ. e 28 Costit.
censurano la sentenza impugnata per avere applicato la
3

menzionata

la

pur

consolidata

giurisprudenza della Corte Costituzionale e quella di
legittimità, alla fattispecie senza avvedersi che nel
caso era intervenuta la delibera 22 novembre 1990 del
Consiglio comunale di Torre Annunziata, che aveva
riconosciuto l’utilità della prestazione del

.

normativa,nonché

Savi4no,facendola propria e rendendo ammissibile l’azione
proposta dal loro dante causa.
Il ricorso è infondato.
Con il sopravvenire della normativa menzionata e delle
disposizioni successive che l’hanno reiterata fino ad
essere recepite nell’art.191 T.U. enti locali appr. con
d.p.r. 267/2000,1a giurisprudenza ricordata dagli stessi
ricorrenti si è consolidata sui seguenti principi: 1)
Già con il cit. T.U. sui comuni e le province appr. con
R.D. n. 383 del 1934 il legislatore ritenne opportuno
impedire che detti enti pubblici ed altri enti locali
assumessero obbligazioni senza rendersi conto del loro
ammontare e senza conoscere se e come farvi fronte; ed a
tal fine dispose nell’art. 284 che le deliberazioni dei
comuni, delle province e dei consorzi, che importino
spese, “devono indicare” l’ammontare di esse e i mezzi
per farvi fronte. E statuì nel successivo art 288 la
nullità delle deliberazioni “prese in adunanze illegali,
o adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni degli
organi deliberanti o che contengano violazioni di legge”
4

(Cass. sez. un. 12195/2005 e succ.); 2) questa regola è
stata recepita nell’ordinamento degli enti locali
territoriali (L. 8 giugno 1990, n. 142), il cui art. 55,
comma 5 stabilisce che “gli impegni di spesa non possono
essere assunti senza attestazione della relativa

copertura finanziaria da parte del responsabile del
servizio finanziario”, aggiungendo subito dopo che “senza
tale attestazione l’atto è nullo di diritto”: e perciò
prevedendo una (nuova) espressa comminatoria di nullità
per gli impegni di spesa assunti senza preventiva
attestazione della copertura finanziaria, con una formula
che appare ancor più rigorosa rispetto a quella
precedente,

a

conferma

della

peculiare

valenza

dell’interesse pubblico che il legislatore ha inteso
tutelare; 3)il sistema è completato il D.L. 2 marzo 1989,
n. 66, art. 23, (convertito, con modificazioni, in L. 24
aprile 1989, n. 144), il quale dispone, con il 3 comma,
che qualsiasi spesa degli enti comunali deve essere
assistita da un conforme provvedimento dell’organo munito
di potere deliberativo e da uno specifico impegno
contabile registrato nel competente bilancio di
previsione dal ragioniere o dal segretario; e poi, con il
comma 4 stabilisce, in caso di acquisizione di beni o
servizi in violazione di dette prescrizioni, la
costituzione del rapporto obbligatorio direttamente con
l’amministratore od il funzionario che abbiano consentito
5

la

prestazione

del

privato

(Cass.

2814/2006;

1985/2005;17257/2004; 5284/2000).
Ne deriva la preclusione assoluta per il privato della
facoltà di esperire nei confronti dell’ente pubblico il
cui funzionario (o il cui organo) gli ha affidato

responsabilità precontrattuale, ma soprattutto quella di
indebito arricchimento (art. 2041 cod. civ.) perché
difetta il necessario requisito della sussidiarietà (art.
2042 cod. civ.), che va escluso allorché esista altra
azione esperibile nei confronti dell’arricchito, o nei
confronti di persona diversa da esso. Nonché di
invocare,

d’altra parte,

l’art.

28 Cost.

che nel

contemplare la responsabilità dell’amministrazione
accanto a quella degli agenti pubblici presuppone, in via
di principio, che si tratti di attività riferibile
Il I

all’ente stesso (Cass. 21242/2010;12880/2010;
11854/07;11597/2005;14928/2004; 11067/2003; 7369/2003;
355/2002).
Ed il divieto di avvalersi dell’azione di indebito
arricchimento rende irrilevante l’accertamento della
ricorrenza dei relativi presupposti,costituiti dal
riconoscimento dell’utilità della prestazione da parte
della stessa p.a. ravvisato dai ricorrenti nella delibera
consiliare 22 novembre 1990, avendo lo stesso legislatore
escluso in radice la riferibilità a quest’ultima delle
6

informalmente l’incarico non solo l’eventuale azione di

iniziative

adottate

al

di

fuori

dello

schema

procedimentale previsto dalla norme ad evidenza pubblica
e sostituito il rapporto già intercorrente con l’ente
pubblico asseritamente beneficiario della
prestazione,della fornitura o del servizio,con un

innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica
diretta e personale dell’amministratore o funzionario
degli effetti dell’attività contrattuale dallo stesso
condotta. Con la sola eccezione,qui neppure prospettata
dalle parti e prevista dall’art.194 del T.U. in cui la
p.a. assuma e riconosca il debito c.d. fuori bilancio con
la particolare procedura prevista dalla norma e ne
disponga il pagamento (immediato o rateizzato).
Essendosi la sentenza impugnata puntualmente uniformata
a questi principi sul presupposto riconosciuto da
entrambe le parti che le prestazioni professionali sono
state rese dall’ing.Savino dopo l’entrata in vigore del
d.l. 66 del 1989, il ricorso va respinto con conseguente
condanna dei ricorrenti in solido,rimasti soccombenti al
pagamento delle spese processuali,liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,rigetta il ricorso,e condanna i ricorrenti in

solido al pagamento, in favore del comune, ‘n complessivi C
6.200,di cui C 200 per esborsi,oltre agli accessori come
per legge.
7

Così deciso in Roma il 25 giugno 2013.

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