Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24478 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 21/11/2011), n.24478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8402-2010 proposto da:

C.M.E., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati LAMBERTI LAMBERTO, PRELLE NEVIO GIUSEPPE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SANITAS S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 603/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso RG. 8402/2010 proposto da C.M.E. nei confronti della Sanitas srl avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 7 maggio 2009;

Rilevato che la Sanitas non si è costituita;

Rilevato che la sentenza impugnata non è stata depositata;

Visto l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 che prescrive il deposito della sentenza a pena di improcedibilità del ricorso;

Ritenuto che non si deve provvedere sulle spese della parte rimasta intimata.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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