Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24478 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 04/11/2020), n.24478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25925/2018 proposto da:

COMUNE CIRO’ MARINA, rappresentato e difeso dall’avv. GERMANA

VILLIRILLO, ed elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour,

presso la CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrenti –

e contro

G.B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 449/2018 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata

il 06/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/07/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario;

udito l’Avvocato.

 

Fatto

RILEVATO

che:

G.B. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Cirò il Comune di Cirò Marina chiedendo il risarcimento del danno cagionato al motore della sua imbarcazione da un masso non segnalato nello specchio d’acqua all’interno dell’area portuale del Comune convenuto. Il giudice adito accolse la domanda condannando il convenuto al pagamento della somma di Euro 2.000,00 oltre interessi. Avverso detta sentenza propose appello il Comune di Cirò Marina. Con sentenza di data 6 aprile 2018 il Tribunale di Crotone rigettò l’appello. Osservò il Tribunale, per quanto qui rileva, che il difetto di legittimazione passiva, dovendo essere coinvolto nel giudizio il capo dell’Ufficio Marittimo di Cirò Marina, non era rilevabile d’ufficio, dovendo costituire specifico motivo di impugnazione, e che ricorreva la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c..

Ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Cirò Marina sulla base di un motivo. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 167 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che, alla luce di Cass. Sez. U. n. 2951 del 2016, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio il difetto di legittimazione passiva, non costituente eccezione in senso stretto, e che dunque è stato violato l’art. 112. Eccepisce comunque il difetto di legittimazione passiva del Comune.

Il ricorso è improcedibile. Il ricorrente ha dichiarato che la sentenza è stata notificata ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare in data 24 maggio 2018, ma, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, ha omesso di depositare la relazione di notificazione della sentenza, il cui deposito nel termine di giorni venti dalla notificazione del ricorso è prescritto dalla norma citata a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. Peraltro il ricorso è stato notificato in data 27 luglio 2018 sicchè, avuto riguardo alla data di pubblicazione della sentenza, la prova di resistenza della notifica del ricorso comunque nei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza non sortisce esito positivo.

E’ appena il caso di aggiungere che si palesano comunque profili di infondatezza del motivo: la questione del difetto di titolarità passiva può essere eccepita in appello e rilevata d’ufficio per paralizzare la domanda quale fatto impeditivo, ma non può essere rilevata d’ufficio allo scopo dell’accoglimento dell’appello perchè, ove la questione non abbia costituito motivo di impugnazione, sulla stessa si è formato il giudicato interno in base al tantum devolutum quantum appellatum.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza di partecipazione della parte intimata.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara l’improcedibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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