Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24477 del 30/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13397/2016 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 12,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MISSORI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI TOMMASO CIAMBRONE giusta procura per atto

Notaio G.P. di Catanzaro, del 30/05/2016, rep. n. 161519,

allegato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELIA SALUTE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 8645/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI di

ROMA del 15/01/2016, depositata il 03/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 15.7.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti (a mezzo p.e.c. il 17.8.16), relativa al ricorso in merito alla sentenza di questa Corte Suprema di Cassazione 3 maggio 2016, n. 8645, del seguente letterale tenore:

“1.- P.G. ricorre per la correzione dell’errore materiale da cui prospetta essere affetta la sentenza di cui in epigrafe, con cui, accolto in parte il suo ricorso nei confronti del Ministero della Salute, è stato disposto il rinvio alla Corte d’appello di Palermo, anzichè alla Corte d’appello di Catanzaro, che aveva pronunciato la sentenza cassata.

2.- Il ricorso va trattato in camera di consiglio, ex art. 391-bis c.p.c., comma 3.

3.- Nonostante l’evidenza dell’errore materiale, ricavabile dall’espressione adoperata “in diversa composizione” e dalla preferibilità – in difetto di esplicitazione di specifiche diverse ragioni nella sentenza gravata – dell’identità tra giudice del rinvio e giudice del provvedimento cassato (Cass., ord. 16 maggio 2013, n. 11889), come pure la correttezza della procedura intrapresa dal P. (poichè all’erronea indicazione del giudice del rinvio può ovviarsi solo con quella di correzione degli errori materiali: Cass. 9 agosto 2007, n. 17457; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2407; Cass. 25 marzo 1985, n. 2119), tuttavia, il ricorso non consta essere stato notificato a controparte.

4.- Tanto non può che comportare l’inammissibilità dell’istanza con esso avanzata (in tali esatti termini, v.: Cass. Sez. Un., ord. 17 ottobre 2003, n. 15539; Cass., ord. 23 luglio 2010, n. 17453; Cass., ord. 13 gennaio 2014, n. 503; Cass., ord. 10 febbraio 2016, n. 2691): ed impone di proporre la relativa declaratoria al Collegio”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno depositato memoria o sono comparse in Camera di consiglio per essere ascoltate.

3.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione, nè posto in essere alcuna – pure consentita – ulteriore condotta processuale, quale la notifica successiva del ricorso, in tempo utile per produrne la prova all’adunanza in camera di consiglio.

4.- Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile, ma, per la natura del procedimento concluso con la presente ordinanza, non vi è luogo a provvedere nè sulle spese, nè ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, quanto al contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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