Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24477 del 30/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24477 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio, proposto dal Tribunale di
Arezzo, con ordinanza R.G. 4490/2012, depositata il 17.7.2012, nel
procedimento pendente fra:
PROMOGEST 3000 SRL;
PREFETTURA DI LIVORNO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA.
Il consigliere designato ha depositato relazione ex art. 380 bis cpc del
seguente tenore:

“OSSERVA IN FATTO
1

La Polizia stradale di Livorno notificò alla srl Promogest 3000 un

verbale di accertamento della violazione dell’art. 142, comma VIII del

Data pubblicazione: 30/10/2013

codice della strada, accertato nel territorio di Rosignano Marittimo
(LI).

2 — La società propose ricorso contro il suddetto verbale innanzi al
Prefetto di Livorno il quale lo respinse ed emise ordinanza-ingiunzione
di pagamento della corrispondente sanzione.

ingiunzione; detta sentenza, emessa il 27 settembre 2010, fu gravata di
appello dalla Promogest 3000 innanzi al Tribunale di Firenze, sulla
ritenuta operatività della competenza del Foro erariale.

4 — L’adito Tribunale, dato atto della sentenza delle Sezioni Unite di
questa Corte in merito alla non attrazione presso il Foro erariale del
giudizio di appello in materia di opposizione a sanzioni amministrative,
dichiarò la competenza del Tribunale di Arezzo

5 – Quest’ultimo Tribunale ha sollevato conflitto di competenza di
ufficio, sostenendo la propria incompetenza per territorio, indicando
quella del Tribunale di Livorno — sezione distaccata di Cecina- , sulla
base della considerazione che la violazione era stata commessa in
Rosignano Marittimo, ricadente sotto la competenza del Giudice di
Pace di Cecina, rispetto al quale l’indicato Tribunale si poneva come
giudice naturale di appello.

6 — L’ordinanza di elevazione di conflitto è stata notificata alla società
appellante; la Prefettura non si era costituita nel giudizio di
impugnazione.

RILEVA IN DIRITTO
I — Si propone la definizione del conflitto con la declaratoria di
competenza del Tribunale di Livorno — sezione distaccata di Cecina —
in quanto la condivisibile non invocabilità della competenza in grado di
appello del Foro erariale nelle cause relative alle opposizioni ex lege
689/1981 ( giusta Cass. Sez. Un. n. 23286/2010) determina
Ric. 2012 n. 24027 sez. M2 – ud. 27-09-2013
-2-

3 — Il Giudice di Pace di Cecina respinse il ricorso contro l’ordinanza-

l’applicazione dei criteri ordinari di competenza per territorio; dal
momento dunque che, in seguito all’istituzione del giudice unico di
primo grado, l’art. 22-bis della legge n. 689/1981, inserito dal d.lgs. 30
dicembre 1999, n. 507, art. 98, ha distribuito la competenza, secondo
criteri di materia e di valore, tra il giudice di pace e il tribunale,

stata commessa la violazione” e che il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40,
modificando la L. n. 689 del 1981, ha introdotto il criterio della
appellabilità delle sentenze pronunziate in sede di opposizione
all’ordinanza-ingiunzione, ne consegue che l’appello avverso la
sentenza del Giudice di Pace di Cecina si appartiene al Tribunale di
Livorno, sezione distaccata di Cecina.”
Ritiene il Collegio condivisibili le argomentazioni sopra espresse, non
contrastate da memorie difensive o da perorazioni orali in sede di
adunanza in camera di consiglio; pertanto il ricorso va accolto ,
dichiarandosi la competenza del Tribunale di Livorno sez. distaccata di
Cecina e presso lo stesso rimettendo le parti; nulla per le spese,
trattandosi di regolamento di ufficio.

P.Q.M.
La Corte
Dichiara la competenza del Tribunale di Livorno — sezione distaccata
di Cecina- , rimettendo presso quel Giudice le parti.
Roma, li 27 settembre 2013

Il Pr

ente i

mantenendo ferma quella per territorio del “giudice del luogo in cui è

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