Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24477 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 21/11/2011), n.24477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20008-2007 proposto da:

MERKER S.P.A., in Amministrazione Straordinaria, in persona del

legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell’avvocato FRANCO

SABATINI, (STUDIO AVV.TI SINAGRA – SABATINI – SANCI’), che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Q.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 420/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 05/04/2007 R.G.N. 333/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2011 dal Consigliere Dott. LA TERZA Maura;

udito l’Avvocato GROSSI LUCA per delega SABATINI FRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di L’Aquila confermava la statuizione di primo grado con cui era stata accolta la domanda proposta in via riconvenzionale da Q.A. nei confronti della Merker spa in Amministrazione straordinaria, per far valere la illegittimità della trattenuta di Euro 8.136,76 operata da detta società sulle competenze di fine rapporto, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. Il Q. era stato assunto dalla Merker Yshima spa nel 2001, e quindi inquadrato come dirigente nel mese di ottobre dello stesso anno. Il dirigente aveva rassegnato le dimissioni il (OMISSIS), con decorrenza dal successivo giorno 12, dal rapporto con la Merker spa in A.S. subentrata alla precedente società a seguito del provvedimento di ammissione all’Amministrazione straordinaria per lo stato di insolvenza, dichiarato dal Tribunale di Pescara con sentenza del 16 maggio 2003.

Il Q. aveva dedotto come giusta causa di recesso la omessa corresponsione delle retribuzioni dall’11 novembre 2002 al 15 maggio 2003, oltre l’indennità sostitutiva delle ferie ed altro. La Corte territoriale disattendeva la tesi della società appellante sulla mancanza di colpa da parte sua, per il fatto di avere sempre proceduto regolarmente al pagamento della retribuzione, che invece era stata omessa da parte della precedente gestione della Merker Yshima, mentre gli organi della procedura non potevano provvedere al pagamento di quelle somme che dovevano invece essere richieste ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 23; il dirigente, inoltre, aveva addotto a giustificazione del recesso fatti verificatisi molti mesi prima, di talchè mancava, per la giusta causa di recesso, il requisito dell’immediatezza. Rilevavano al riguardo i Giudici d’appello che l’art. 2119 c.c. esclude che il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa costituiscano giusta causa di recesso, tuttavia, osservavano, restano rilevanti le inadempienze del datore anteriori o successive alla procedura e non importa che poi gli organi di questa abbiano regolarmente pagato le retribuzioni per periodi successivi. L’inadempimento era poi rilevante attenendo alle retribuzioni non corrisposte per ben sei mesi, oltre la tredicesima 2002. Il requisito della immediatezza del recesso va peraltro valutato in senso elastico e, quanto alla dedotta non imputabilità dell’inadempimento alla società appellante, l’organo preposto all’amministrazione straordinaria ex D.Lgs. n. 270 del 1990 configura un soggetto non dotato di distinta soggettività giuridica, ma semplicemente autorizzato alla prosecuzione dell’attività dell’impresa insolvente. Avverso detta sentenza la soccombente ricorre con un motivo. Il Q. è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la società, denunziando violazione dell’art. 2119 c.c. in relazione alla L. n. 270 del 1999, artt. 18 e 53 e della L. Fall., art. 52, si duole che la sentenza impugnata abbia ravvisato la giusta causa di dimissioni, ancorchè il fallimento dell’imprenditore non costituisca giusta causa di risoluzione del rapporto, ai sensi della norma codicistica indicata, e il recesso non fosse tempestivo rispetto all’inadempimento della società. Il ricorso è fondato.

E’ infatti insufficiente il ragionamento dei Giudici di merito se si considera che l’inadempimento concerneva l’omesso pagamento delle retribuzioni dall’11 novembre 2002 al 15 maggio 2003 e che, ciononostante, il dirigente continuò a prestare la propria opera (regolarmente retribuita) fino al (OMISSIS), dimettendosi in quella data con decorrenza dal successivo giorno 12 settembre. La Corte infatti avrebbe dovuto valutare che detta prosecuzione per quasi quattro mesi e il parziale espletamento di lavoro nel periodo di preavviso, portavano ad escludere che il pregresso inadempimento costituisse effettivo impedimento alla prosecuzione anche temporanea del rapporto. In relazione alle dimissioni per giusta causa questa Corte ha affermato (Cass. n. 2048 del 20/03/1985, n. 2492 del 21/03/1997) che “Ancorchè la sussistenza di dimissioni per giusta causa possa ammettersi anche quando il recesso non segue immediatamente i fatti che lo giustificano ed il lavoratore possa recedere e solo successivamente addurre l’esistenza di una giusta causa, è tuttavia da escludere la configurabilità di dimissioni per giusta causa nel caso in cui il lavoratore, manifestando la volontà di dimettersi, abbia dichiarato al datore di lavoro di essere pronto a continuare a svolgere la sua attività per tutto o per parte del periodo di preavviso, atteso che in tale ipotesi è lo stesso lavoratore ad escludere, con il suo comportamento, la ravvisabilità di circostanze tali da impedire la prosecuzione, anche soltanto temporanea, del rapporto”. Vi è poi da considerare il fatto che la società ricorrente era in amministrazione straordinaria dal 16 maggio 2003, per cui non poteva direttamente pagare i debiti, ossia le retribuzioni maturate anteriormente alla dichiarazione dello stato di insolvenza, essendo necessario seguire la procedura di cui agli artt. 18 e seguenti della L. n. 270 del 1999 (ai sensi dell’art. 18, comma 2 “Sono inefficaci rispetto ai creditori i pagamenti di debiti anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza eseguiti dall’imprenditore dopo la dichiarazione stessa senza l’autorizzazione del giudice delegato”).

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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