Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24477 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 17/10/2017, (ud. 08/03/2017, dep.17/10/2017),  n. 24477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26797/2012 proposto da:

G.C., (OMISSIS), F.R. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE

rappresentati e difesi dall’avvocato MAURO DE CARO;

– ricorrenti –

contro

D.L.A. (OMISSIS), S.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CRATILO DI ATENE 31, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO VIZZONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

SALVATORE GENTILE ALLETTO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1359/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 02/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito l’Avvocato GENTILE Salvatore difensore dei resistenti che ha

chiesto di riportarsi al ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il ricorrente G.C., proprietario con la moglie di una villetta a (OMISSIS), confinante con il fondo di proprietà di S.A. e D.L.A., li conveniva in giudizio affermando che avrebbero realizzato un ampliamento violando l’art. 77 delle norme di attuazione del piano regolatore di Palermo e chiedendo la riduzione in pristino dei luoghi e il risarcimento dei danni.

I convenuti chiamavano in causa la moglie F.R. e, a loro volta affermando che la villetta era stata costruita in violazione dell’art. 77 del piano regolatore (che prevede solo due piani fuori terra e un’altezza non superiore a otto metri) senza rispettare il limite dal confine, chiedevano che i coniugi G. fossero condannati alla demolizione della villetta.

Il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda dell’attore e ha accolto la riconvenzionale dei convenuti, condannando all’arretramento della villetta.

2. G. e F. hanno proposto appello. La Corte d’appello di Palermo ha, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannato S. e D.L. ad arretrare la nuova costruzione (il muro e la veranda prospiciente la proprietà dei G.) sino alla distanza di tre metri dal confine.

3. G. e F. propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi.

S. e D.L. resistono con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti fanno valere “errata e/o falsa applicazione di norma di diritto e/o di regolamento”. Circa la domanda principale proposta in primo grado (rigettata dal Tribunale e invece accolta in appello), essi lamentano che la Corte del secondo grado, dopo aver esattamente individuato il principio di diritto (“in tema di rispetto sulle distanze legali tra costruzioni, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, è qualificabile come nuova costruzione e ad essa è applicabile la normativa vigente al momento della modifica”) e la disposizione applicabile alla fattispecie (l’art. 77 delle norme di attuazione del piano regolatore generale del 1963 della città di Palermo), abbia errato sia nell’interpretare la norma che nell’applicarla alla fattispecie concreta.

Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha qualificato – a differenza del giudice di primo grado – l’ampliamento e la sopraelevazione posti in essere da S. e D.L. quale nuova costruzione cui andavano applicate le norme in quel momento vigenti in tema di distanze (in conformità con l’indirizzo seguito da questa Corte, secondo cui “in tema di rispetto delle distanze legali tra costruzioni, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, va qualificata come nuova costruzione, sicchè deve rispettare la normativa sulle distanze vigente al momento della sua realizzazione”, Cass. 9646/2016), norme che ha individuato nell’art. 77 delle già citate norme di attuazione. Ha poi però ordinato a S. e D.L. di arretrare la nuova costruzione “fino alla distanza di tre metri dal confine”, quando invece l’art. 77 al comma 2, impone un distacco minimo dai confini di ml. 6,00 e un distacco fra due fabbricati di almeno ml. 12,00.

2. Con il secondo motivo – che denuncia l’insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – i ricorrenti lamentano che, in relazione alla domanda riconvenzionale proposta da S. e D.L., la Corte d’appello, nel confermare la pronuncia di accoglimento di primo grado, abbia omesso di tenere conto del fatto che il proprio fabbricato era stato ultimato nel 1962, quindi prima dell’approvazione del piano regolatore, mentre il fabbricato di S. e D.L. invece era stato edificato nel 1975, a piano regolatore vigente.

Il motivo è infondato. Da un lato infatti la Corte d’appello puntualizza (p. 4 del provvedimento) che quanto contestato dagli appellanti (qui ricorrenti) in merito all’epoca delle costruzioni risulta espressamente considerato dal Tribunale nella sentenza. Dall’altro lato i ricorrenti invocano quale prova della diversa data delle costruzioni – entrambe oggetto di condono edilizio ai sensi della L. n. 47 del 1985 – due dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, allegate all’istanza di condono, dichiarazioni che, se sono rilevanti nei rapporti amministrativi, sono prive di efficacia probatoria in sede giurisdizionale (cfr., da ultimo, Cass. 8856/2017).

3. L’accoglimento del primo motivo determina la cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto; la causa viene rimessa al giudice di rinvio affinchè, nei limiti del motivo accolto, proceda a un nuovo accertamento alla luce della precisazione di diritto sopra espressa; il giudice di rinvio, individuato in altra sezione della Corte d’appello di Palermo, provvederà anche circa le spese del giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso quanto al primo motivo; cassa la sentenza impugnata relativamente al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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