Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24477 del 10/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 10/09/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/09/2021), n.24477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33407/2018 proposto da:

P.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CORRADO MARTELLI;

– ricorrente –

contro

MESSINAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE e IN CONCORDATO, in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO FAZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 501/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 25/07/2018 R.G.N. 288/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha compensato le spese del giudizio di prime cure confermando il rigetto della domanda di P.G. intesa all’accertamento del diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro con Messinambiente s.p.a., quale utilizzatrice dell’attività prestata sulla base di un contratto di somministrazione a tempo determinato, ripetutamente prorogato, intervenuto con la società During s.p.a., contratto del quale il lavoratore assume sotto vari profili la irregolarità e comunque la stipula in frode alla legge;

2. ha ritenuto il giudice di appello che ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003 e della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 251 del 2004, solo il difetto di forma scritta, nella specie insussistente, comportava quale conseguenza la instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente direttamente con l’utilizzatore; ha quindi osservato che nei contratti di somministrazione stipulati tra Messinambiente s.p.a. con la During s.p.a. anche in relazione alle relative proroghe risultava sufficientemente specificata la causale dell’assunzione a termine; non risultavano infine superati i limiti quantitativi previsti dal contratto collettivo in ordine alla possibilità di ricorrere alla somministrazione in quanto era stato rispettato il prescritto rapporto percentuale tra il numero di dipendenti a tempo indeterminato e i prestatori di lavoro occupati dalla società utilizzatrice da computarsi sulla base della media annuale;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso P.G. sulla base di sei motivi; Messinambiente s.p.a. in liquidazione e in concordato ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso P.G., deducendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 21, comma 1, lett. a), art. 4, comma 1, art. 20, comma 1 e art. 27, comma 1, art. 2697 c.c. e degli artt. 115,116 e 416 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere affermato la legittimità del contratto di somministrazione di manodopera tra Messinambiente s.p.a. e During s.p.a., omettendo di considerare che ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 21, comma 1, lett. a), l’indicazione nel contratto di somministrazione degli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore comporta la necessità di specificazione anche della Sezione speciale dell’apposito albo ministeriale al quale è iscritto il somministratore ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 4, comma 1 e art. 20 comma 1; la relativa mancanza – assume – determina irregolarità della somministrazione;

2. con il secondo motivo di ricorso, deducendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 21, comma 1, lett. d), art. 20, comma 5, lett. c), art. 27, comma 1, art. 2697 c.c. e degli artt. 115,116 e 416 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che la indicazione nel contratto di somministrazione “della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate” prescritta dal D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 21, comma 1, lett. d), deve essere effettiva anziché nominale anche in relazione al divieto assoluto di una somministrazione di lavoro per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, divieto sancito dall’art. 20, comma 5, lett. c), D.Lgs. cit. e che la relativa mancanza determina irregolarità della somministrazione ai sensi dell’art. 27, comma 1, D.Lgs. cit.;

3. con il terzo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alle norme di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 21, comma 1, lett. d), art. 20, comma 5, lett. c) e art. 27, comma 1, art. 1419 c.c., comma 2 e art. 2697 c.c. e degli artt. 115,116 e 416 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non avere pronunziato sulla domanda diretta a contestare la legittimità del contratto di somministrazione di manodopera sotto il profilo della mancata valutazione dei rischi per l’impresa da parte dell’utilizzatore come prescritto dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4; la Corte di merito aveva, infatti, omesso di considerare che la legge pone un divieto assoluto di stipulazione di un contratto di somministrazione di manodopera per le imprese che non hanno effettuato tempestivamente la valutazione dei rischi;

4. con il quarto motivo di ricorso deducendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio “in relazione alle norme di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 21, comma 1, lett. c) e comma 4, art. 22, comma 2, art. 20, comma 4 e art. 27, comma 1, art. 2697 c.c. e degli artt. 115,116 e 416 c.p.c., censura la sentenza impugnata per non avere pronunziato sulla domanda diretta a contestare la legittimità del contratto di somministrazione di manodopera tra Messinambiente s.p.a. e During s.p.a., sotto il profilo della validità e regolarità delle proroghe dell’originario contratto, questione che assume già posta in primo grado e reiterata in seconde cure;

5. con il quinto motivo di ricorso, deducendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, art. 21, comma 1, lett. c), art. 27, commi 1 e 3, art. 2697 c.c., art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere erroneamente affermato la legittimità del contratto di somministrazione di manodopera tra Messinambiente s.p.a. e During s.p.a., omettendo di considerare che la indicazione in contratto dell’elemento riguardante “i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui dell’art. 20, comma 3” prescritto D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 21, comma 1, lett. c), deve essere effettivo ex art. 27, comma 3, D.Lgs. cit., anziché nominale con la sua formale indicazione nel contratto di somministrazione di manodopera e che la relativa mancanza determina la irregolarità della somministrazione ai sensi dell’art. 27, comma 1, D.Lgs. cit.;

6. con il sesto motivo di ricorso, deducendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4 e art. 27, comma 1, dell’art. 13 c.c.n.l. servizi ambientali, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che il rispetto dei limiti percentuali stabiliti dal contratto collettivo implicava la indicazione di tali limiti nel contratto di somministrazione e che la prova del concreto rispetto degli stessi era a carico del soggetto utilizzatore;

7. il primo motivo di ricorso è infondato;

7.1. come è noto il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 21, comma 1, lett. a), richiede tra gli elementi che deve contenere il contratto di somministrazione l’indicazione degli “estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore”. Il D.Lgs. n. 276 del 2003 cit., art. 4, per quel che qui rileva, stabilisce, infatti, per le agenzie di somministrazione di lavoro la necessità di munirsi di apposita autorizzazione all’esercizio dell’attività rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale è tenuto alla contestuale iscrizione dell’agenzia nell’apposito albo, articolato in cinque sezioni, istituito, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. cit., comma 1, “ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale”;

7.2. il dato testuale della disposizione richiamata, che fa riferimento alla indicazione dei soli estremi dell’autorizzazione rilasciata dal somministratore, non autorizza la lettura estensiva propugnata dall’odierno ricorrente secondo il quale occorreva (anche) la specificazione della sezione dell’albo ministeriale nella quale era iscritta l’agenzia somministrante. La correttezza di tale conclusione risulta confermata dalla considerazione che le prescrizioni poste dall’art. 21, in ordine agli elementi che deve contenere il contratto di somministrazione si configurano come limitazione al principio generale della libertà di forma degli atti di autonomia privata di talché anche sotto questo profilo non appare giustificato un ampliamento delle prescrizioni di legge oltre le indicazioni espressamente imposte dalla legge;

7.3. quanto ora osservato assorbe il rilievo di inammissibilità del motivo in esame scaturente dalla considerazione che la mancata indicazione della sezione speciale dell’apposito albo ministeriale nella quale era iscritta la società During s.p.a., costituisce questione non specificamente affrontata specificamente dalla Corte di merito di talché costituiva onere del ricorrente dimostrare che tale specifica questione era stata ritualmente dedotta nelle fasi di merito. Tale onere è rimasto inadempiuto atteso che non è sufficiente a tal fine il generico richiamo alle allegazioni formulate nel ricorso di primo grado ed alle deduzioni sul punto della memoria di costituzione della società ed al ricorso in appello. Occorreva infatti che parte ricorrente chiarisse le modalità ed i termini con i quali era stata sollevata la questione e come sulla stessa si era sviluppato il contraddittorio nelle fasi di merito (Cass. 09/08/2018 n. 20694; Cass. 28/01/2013 n. 1435; Cass. 28/07/2008 n. 20518; Cass. 20/10/2006 n. 22540);

8. il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con le effettive ragioni della decisione impugnata la quale, per il profilo che qui viene in rilievo, si è limitata a confermare la sentenza di primo grado circa la insussistenza di un’ipotesi di somministrazione irregolare o fraudolenta, con implicito riconoscimento, quindi, della conformità del contenuto del contratto di somministrazione stipulato tra la During s.p.a. e Messinambiente s.p.a. alle indicazioni prescritte dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 21, fra le quali è compresa anche la l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;

8.1. la critica articolata dall’odierno ricorrente, laddove ascrive al giudice di appello di avere attribuito una valenza meramente nominalistica all’elemento della “indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione”, non coglie nel segno in quanto la sentenza di appello non contiene alcuna affermazione in contrasto con la esigenza di effettività della verifica di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e di adozione in concreto delle conseguenti misure di prevenzione. Queste ultime sono questioni che appartengono ad un ambito concettualmente distinto da quello della verifica di corrispondenza contenutistica del contratto di somministrazione agli elementi indicati dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 21, ambito in relazione al quale si è espressa la Corte di merito;

8.2. la critica incentrata sull’accertamento di fatto del giudice di merito e sulla deduzione della irregolarità del contratto di somministrazione per mancata indicazione degli elementi richiesti dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 21, risulta inammissibile in quanto preclusa, alla luce dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., per il principio della “doppia conforme”, non avendo parte ricorrente, come suo onere al fine della valida deduzione del vizio motivazionale, indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto (per il profilo di interesse) dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, come prescritto (cfr. Cass. 06/08/2019 n. 20994, 10/03/2018 n. 5528, 27/09/2016 n. 19001 e 22/12/2016 n. 26774);

8.3. la censura che denunzia la assenza in concreto della effettuazione della valutazione dei rischi si rivela inammissibile sotto un duplice profilo. Va premesso che tale questione non risulta essere stata affrontata specificatamente dalla Corte di merito la quale si è limitata a dare atto che in sede di gravame l’odierno ricorrente aveva dedotto la ” la presenza di vizi sostanziali del contratto di somministrazione, tra cui anche la mancata valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2000…” (v. sentenza, pag. 3), espressione che sembra alludere agli elementi contenutistici prescritti dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 21 e non alla concreta assenza della effettuazione della valutazione dei rischi;

8.4. costituiva, pertanto, onere dell’odierno ricorrente, onere che non è stato assolto, dimostrare la avvenuta tempestiva e rituale deduzione della questione nell’ambito del giudizio di merito mediante la trascrizione dei pertinenti brani del ricorso di primo grado; tale incombente non può dirsi adempiuto con il mero richiamo ai punti del ricorso di primo grado nei quali si asserisce essere stata prospettato il tema della mancata valutazione dei rischi; è inoltre da considerare che l’assunto del ricorrente, il quale ritiene pacifica la circostanza relativa alla mancata effettuazione della valutazione dei rischi da parte della società Messinambiente, costituisce un mero enunciato non sorretto dalla esposizione del fatto processuale poiché parte ricorrente non precisa in quale atto ed in che termini la suddetta circostanza è stata allegata, né precisa in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica; tanto comporta la inammissibilità per difetto di specificità della censura articolata (cfr. Cass. 12/10/2017 n. 24062 e 1 Cass. 8/07/2007 n. 15961). La deduzione secondo la quale la critica formulata investiva il profilo della mancata verifica giudiziale da parte del giudice di merito della effettiva presenza dei rischi per la integrità e per la salute dei lavoratori, questione non specificamente affrontata dalla Corte di merito, è del pari inammissibile non avendo parte ricorrente, come era suo onere, dimostrato la avvenuta rituale deduzione della stessa davanti al giudice di merito, valendo a riguardo le considerazioni formulate in sede di esame del primo motivo di ricorso (p. 7.3.);

9. il terzo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità; la questione della mancata effettuazione della valutazione dei rischi da parte della società somministrata non è stata specificamente affrontata dalla Corte di merito di talché, in base ai principi sopra richiamati, era onere dell’odierno ricorrente dimostrarne la avvenuta rituale deduzione nell’ambito del giudizio di merito. Tale onere non è stato assolto non essendo dato evincere dai brani del ricorso di primo grado trascritti nel ricorso per cassazione (ricorso, pagg. 32 e sg.) per la genericità delle espressioni utilizzate, che fanno riferimento all’assenza tout court dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge in relazione al contratto di somministrazione in controversia, la allegazione relativa alla mancata effettuazione in concreto della valutazione dei rischi, la quale, alla stregua di quanto riferito dal medesimo ricorrente, risulta specificamente essere stata proposta solo con le note difensive del 21.11.3.2013, e quindi tardivamente (ricorso, pag. 33);

10. il quarto motivo di ricorso è infondato. Va qui rammentato che ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 22, comma 2, è consentita la proroga del contratto di somministrazione a tempo determinato nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo di riferimento purché vi sia il consenso del lavoratore e questo sia prestato in forma scritta;

10.1. orbene, nel caso in esame è lo stesso ricorrente che ha allegato che la proroga era stata redatta per iscritto e, per l’effetto, i giudici di merito si sono limitati a verificare che si rientrasse nei limiti prescritti dal contratto collettivo.

11. anche il quinto motivo di ricorso non può essere accolto. La Corte di merito ha affermato che in tutti i contratti di somministrazione stipulati con la During s.p.a. era stato espressamente indicato che l’esigenza della impresa utilizzatrice consisteva in “ragioni di carattere sostitutivo; necessità di sopperire alle assenze per ferie del personale in forza nei vari turni di lavoro e far fronte al contestuale incremento dell’attività di raccolta manuale (spazzamento) tramite automezzi idonei e conferimento di rifiuti in discarica legato alla stagione estiva “ed ha ritenuto che le ragioni indicate soddisfacevano il requisito di specificità della causale” sottolineando che il controllo giudiziario è concentrato sulla verifica dell’effettività “non essendo consentito, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 3, sindacare nel merito le valutazioni e le scelte tecniche, organizzative e produttive che settano all’utilizzatore. Da tali argomentazioni si evince un’implicita verifica, con esito positivo, di effettività delle ragioni giustificative dell’utilizzazione di lavoratori a tempo determinate indicate nei contratti di somministrazione, verifica la cui effettuazione risulta ulteriormente corroborata dalla generale valutazione di insussistenza di somministrazione irregolare o in frode alla legge espressa dalla Corte di merito; il concreto accertamento della sussistenza delle ragioni alla base dell’utilizzazione di lavoratori a termine costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio motivazionale neppure formalmente dedotto dall’odierno ricorrente.

11.1. le ulteriori censure articolate, poi, sono inammissibili in quanto pur formalmente denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., non sono incentrate, come corretto, sulla ricognizione della fattispecie astratta o sull’erronea sussunzione nella stessa del fatto accertato ma si risolvono nella deduzione di malgoverno delle emergenze istruttorie e quindi nella diretta sollecitazione di un diverso apprezzamento degli elementi istruttorii, apprezzamento precluso al giudice di legittimità (Cass. 04/11/2013 n. 24679, 16/12/2011 n. 2197, 21/09/2006 n. 20455, 04/04/2006 n. 7846 e 07/02/2004n. 2357);

12. il sesto motivo di ricorso deve essere rigettato;

12.1. esso presenta numerosi profili di inammissibilità derivanti: dal fatto che non è indicato in quale atto era stata specificamente posta la questione della necessaria indicazione nel contratto di somministrazione, dei limiti percentuali relativi alle assunzioni a termine stabilite dai contratti collettivi e come si era sviluppato il contraddittorio sul punto; dalla mancata integrale trascrizione, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, del contenuto del contratto di somministrazione, documento sul quale si fonda la censura; dal fatto che la denunzia di inadeguatezza della prova offerta da Messinambiente sollecita direttamente un sindacato relativo all’apprezzamento del materiale probatorio, precluso al giudice di legittimità;

12.2. il motivo è comunque infondato nel merito. Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, l’indicazione del limite quantitativo stabilito dalla contrattazione collettiva di settore non rientra tra i requisiti di forma del contratto di somministrazione a tempo determinato la cui inosservanza comporta la nullità del contratto ed a cui consegue la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore (ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 1 e art. 21, comma 1, anche alla luce del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 22, comma 2 e art. 20, comma 4);

12.3. a riguardo è opportuno rammentare che il rispetto dei limiti di contingentamento – fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi, in conformità alla disciplina di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 10, che si applica al contratto di somministrazione in virtù del richiamo contenuto all’art. 22, comma 2 del Decreto citato – è requisito di legittimità del termine apposto ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4 e costituisce l’oggetto della prova che il datore di lavoro deve offrire. Tuttavia, nessuna disposizione prevede che l’indicazione di tale percentuale debba essere riportata nel contratto, come sembra pretendere il ricorrente. Le sentenze a sostegno della tesi qui disattesa, richiamate in ricorso (Cass. 15/07/2011 n. 15610 e 28/11/2013n. 26654), si preoccupano di riassumere i vari casi in cui il lavoratore somministrato può chiedere, in base a quanto disposto dalla legge o dal contratto collettivo di categoria, che si accerti l’esistenza di un rapporto subordinato alle dipendenze dell’utilizzatore della prestazione; si tratta di un catalogo dei requisiti di validità del contratto di somministrazione, sia formali che sostanziali, tra i quali, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 21, comma 1 lett. b), è compresa l’indicazione, che, questa sì, deve essere contenuta nel contratto di somministrazione, del “numero dei lavoratori da somministrare”. La percentuale di lavoratori a termine che è possibile assumere in virtù della pattuizione contenuta nel contratto collettivo è nozione diversa che non rientra nella previsione della disposizione che individua i requisiti di forma del contratto. Essa costituisce un parametro astratto alla luce del quale verificare in concreto, sulla base del numero dei lavoratori somministrati, la legittimità dell’apposizione del termine;

13. in conclusione, per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto e le spese di lite regolate secondo soccombenza;

14. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 20/09/2019 n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021

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