Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24477 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/10/2018, (ud. 09/04/2018, dep. 05/10/2018), n.24477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. L. – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI G. – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarl – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 3665/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Mac Endas soc. coop. a r.l., Equitalia Gerit Spa;

– intimate –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana sez. staccata di Livorno n. 156/23/11, depositata il 13

dicembre 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 aprile 2018

dal Consigliere Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

che:

– Mac Endas soc. coop. a r.l. impugnava la cartella esattoriale, emessa a seguito di controllo automatizzato, con cui l’Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento di sanzioni ed interessi per il ritardato pagamento dell’Iva per il 2003, effettuato il secondo mese successivo senza l’esercizio dell’opzione di cui al D.P.R. n. 100 del 1998, art. 1, comma 3;

– la Commissione tributaria provinciale di Livorno accoglieva l’impugnazione limitatamente all’applicazione del cumulo giuridico D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 12, comma 2; la sentenza era confermata dal giudice d’appello;

– l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– manca la prova della notifica del ricorso a Equitalia Gerit Spa, litisconsorte necessario, sicchè va disposta l’integrazione del contraddittorio.

P.Q.M.

La Corte dispone la rinnovazione delle notificazione del ricorso e l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia Gerit Spa, fissando per entrambi gli adempimenti il termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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