Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24476 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23256-2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta

e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di FIUMICINO, EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 17547/2015 del TRIBUNALE di ROMA del

21/08/2015, depositata il 02/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E’, stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 15.7.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Roma, 2.9.15, n. 17547, del seguente letterale tenore:

“1.- C.M. ricorre, affidandosi ad un motivo indifferenziato, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui è stato rigettato il suo appello avverso la declaratoria di incompetenza del giudice di pace di Roma in favore di quello di Civitavecchia in ordine ad un atto di opposizione ad esecuzione avverso sollecito di pagamento intimatogli da Equitalia GERIT spa per infrazioni al codice della strada e su disposizione del Comune di Fiumicino. Gli intimati non notificano controricorso.

2.- Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) parendo potervisi rigettare, previa sua conversione in regolamento di competenza.

3.- Quanto a quest’ultimo, ma preliminare, profilo, invero, si noti che – per giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice (da ultimo: Cass. 9 ottobre 2015, n. 20304, ove riferimenti), la sentenza del tribunale che decida, in sede di appello, unicamente sulla competenza del giudice di pace va impugnata esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., senza che rilevi la non proponibilità, ai sensi dell’art. 46 c.p.c., di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto, salvo risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni prescritto dall’art. 47 c.p.c., comma 2, decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza impugnata, convertendosi in tal caso il ricorso per cassazione in istanza di regolamento di competenza.

4.- Ora, nella specie, a fronte di una sentenza pubblicata il 2.9.15, il ricorso del C. risulta notificato a partire dal 2.10.15, cioè appunto nel rispetto dei trenta giorni necessari per proporre il regolamento di competenza; il ricorso va quindi convertito in quest’ultimo ed il carattere generico e totalmente indifferenziato del motivo può allora superarsi per la natura ufficiosa del riscontro della competenza richiesto a questa Corte nel regolamento in parola.

5.- Ciò posto, peraltro, è evidente, dal tenore dell’atto introduttivo, che si tratta di una opposizione sostanzialmente e prevalentemente recuperatoria, con la quale in via principale si tende a fare valere l’illegittimità dell’intera procedura di irrogazione o minaccia di esecuzione esattoriale, sulla base della prospettata carenza o illegittimità della notifica dei verbali di accertamento.

6.- Tanto basta a fondare la competenza assorbente del giudice di pace del luogo dove sono state commesse le infrazioni, in applicazione dei criteri generali in tema di opposizioni alle relative sanzioni (da ultimo: Cass., ord. 23 marzo 2015, n. 5803); mentre il criterio dell’art. 480 c.p.c., comma 3, che non risulta, già solo alla trascrizione dell’atto di citazione operata in ricorso (v. pagg. 9 e 10 di questo), tra quelli originariamente dispiegati, comunque non può applicarsi nella specie, in cui l’atto impugnato che resta il solo sollecito di pagamento, stando al tenore letterale delle conclusioni dell’atto introduttivo – non può equipararsi al precetto e, soprattutto, non contiene, stando alla trascrizione contenuta in ricorso, alcuna elezione di domicilio.

7.- Del ricorso, previa sua conversione in regolamento, non può allora che proporsi al Collegio il rigetto”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate, ma il ricorrente ha depositato memoria.

3.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dalla parte ricorrente.

4.- infatti, con essa è impossibile colmare le lacune del ricorso, perchè la sua funzione, per giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte, è esclusivamente quella di illustrare le tesi sviluppate in precedenza (con specifico riferimento alla memoria prevista dall’art. 380-bis c.p.c., ma in applicazione del principio altrettanto consolidato elaborato per la memoria prevista dall’art. 378 c.p.c., v., da ultimo, Cass. ord. 22 febbraio 2016, n. 3471, ove ulteriori riferimenti, ovvero Cass. 25 febbraio 2015, n. 3780).

5.- Al contrario, nella specie il ricorrente con quella stessa memoria tende inammissibilmente (tanto da inserirvi perfino la fotoriproduzione di alcuni atti) a sopperire, colmandole, alle lacune del ricorso evidenziate nella su trascritta relazione, appunto fornendo o somministrando quegli elementi formali (tra cui il completo tenore dell’atto introduttivo e del solo atto risultante impugnato dal ricorso stesso) che ivi mancavano e la cui carenza necessariamente conduce alle conclusioni proposte dalla relazione medesima.

6.- Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso, convertito in regolamento di competenza, va comunque rigettato per impossibilità del riscontro delle circostanze in esso dedotte: tanto che non rileva il potenziale contrasto in ordine alla qualificazione come recuperatoria o meno dell’opposizione, evidente tra le pronunzie di questa Corte.

7.- Non vi è tuttavia luogo a provvedere sulle spese, non avendo in questa sede svolto attività difensiva gli intimati.

8.- Deve, infine, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione per il caso di reiezione integrale in rito o nel merito.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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