Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24476 del 30/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24476 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso 4105-2012 proposto da:
TAFUTO GIULIA TFTGLI84M53F839W, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato
CALDORO MARIA FRANCESCA, rappresentata e difesa
dall’avvocato DE MAIO CARLO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO “BELLA E MONELLA DI PENNACCHIO
SALVATORE” SAS, nonché di PENNACCHIO SALVATORE,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OFANTO 18, presso lo
studio dell’avvocato ESPOSITO ANTONIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato RUGGIERO GAETANO giusta mandato a margine del
controricorso;

– controricorrenti –

Data pubblicazione: 30/10/2013

avverso la sentenza n. 2330/2011 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 15/06/2011, depositata il 23/06/2011 e notificata il 30
/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;

Il Consigliere designato ha depositato relazione ex art. 380 bis cpc del
seguente tenore:

“OSSERVA IN FATTO
1 — Il Fallimento della s.a.s. BELLA e MONELLA di Pennacchio
Salvatore & C. nonché del Pennacchio in proprio citò innanzi al
Tribunale di Napoli la s.a.s. CTA di Feniello Pasquale , acquirente di
quattro appartamenti della società in bonis ed i sub acquirenti dei
medesimi beni — Gennaro Odesco, quanto ad un immobile; Giulia
Tafuto quanto ai restanti- chiedendo che venisse accertata la
simulazione delle vendite o in subordine che venisse dichiarata
l’inefficacia relativa delle stesse nei propri confronti in quanto
effettuate da soggetti che ben si sarebbero dovuti prefigurare il
pregiudizio che dalle medesime sarebbe derivato alla società, stante lo
stato di decozione in cui essa versava al momento delle cessioni — e per
gli acquisti della Tafuto, stante la già avvenuta declaratoria del
fallimento.

2 — Costituitisi i convenuti a contrastare tali domande, il Tribunale di
Napoli respinse la domanda di simulazione ed accolse quella di
revocatoria ordinaria, sulla base di una serie di elementi indiziari; tale
sentenza, appellata dalla sola Tafuto, venne confermata dalla Corte di
Appello di Napoli che nel contempo dichiarò inammissibile l’appello
incidentale del Fallimento che aveva così inteso riproporre la domanda
di accertamento della simulazione della vendita.
Ric. 2012 n. 04105 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.

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3 — Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la Tafuto,
sulla base di un motivo; il Fallimento ha risposto con controricorso.

RILEVA IN DIRITTO
4 — Con l’unico motivo parte ricorrente denunzia l’esistenza di una
“omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della

riferimento agli artt 2901, 2697, 2727, 2729 c.c. 184 oc e 112 oc nonché 360,
1° comma nn 3 e 5 oc” lamentando che la Corte del merito abbia
ritenuto provata la scientia decotionis da una serie di circostanze alle quali
non si sarebbe potuto riconoscere il valore di indizi chiari, precisi e
concordanti al fine di farli assurgere a prova del fatto da dimostrare, in
quanto o non corrispondenti al vero o suscettibili di interpretazione
non univoca.

5 — E’ convincimento del relatore che il mezzo sia, per un verso
inammissibile e , per altro, infondato.

5.a — E’ inammissibile in ordine al denunziato vizio di motivazione
laddove non viene identificato il punto controverso male interpretato
dal primo giudice — non potendo esser costituito dall’intera
argomentazione in cui si sostanzia la decisione impugnata- ed in
quanto non viene specificato ove la decisione del giudice dell’appello
non sarebbe stata conseguente rispetto alle sue premesse logicheoriginando il vizio di contraddittorietà-; ove il giudicante non avrebbe
dato atto del percorso argomentativo che l’aveva condotto alla
soluzione poi adottata — ponendo in essere il vizio di insufficiente
motivazione-; ove infine avrebbe omesso di considerare una difesa
proposta dalla parte su un punto determinante — integrando un’omessa
motivazione-

5.b – Il motivo in esame, a giudizio del relatore, non è poi fondato in
quanto non tiene conto che nella prova per presunzioni non occorre
Ric. 2012 n. 04105 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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controversia, nonché viola ione e falsa applicnione di norme di diritto con

che tra il fatto noto ed il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed
esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare
sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente
possibile secondo un criterio di normalità (cfr. Cass. Sez. II n.
4783/2007; Cass. Sez. L n. 6899/ 2004; Cass. Sez L 10460/2006; Cass.

accertati e quelli ignoti secondo regole di esperienza che convincano di
ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità (Cass. Sez. I
n.13169/2004; Cass. Sez L. 14115/2006); per altro verso allorchè la
prova sia costituita da presunzioni, rientra nella valutazione del giudice
di merito il giudizio circa l’idoneità degli elementi addotti ad essere
utilizzati dal giudice per dedurne l’esistenza di un fatto principale
ignoto, e che la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione,
gravità e concordanza richiesti dalla legge per poter valorizzare
elementi di fatto come fonti di presunzione non è sindacabile in sede
di legittimità se sorretta da una motivazione immune da vizi logici e
giuridici (v Cass. Sez. III n 3321/2004; Cass. Sez. III, n. 2431/2004),
come appunto nella fattispecie.

5.c — Giova altresì mettere in evidenza che anche la risalente
giurisprudenza di legittimità ( Cass. Sez. III n. 12088/1998) posta nel
ricorso a base dell’affermazione che il rapporto tra fatto cognito e
quello ignoto, nel giudizio per presunzioni logiche, debba essere
esclusivo, non afferma anche che l’esistenza di tale rapporto non
debba essere, come visto, valutata secondo canoni di ragionevole
probabilità ma solo che, una volta raggiunto il convincimento della
sussistenza dello stesso, da questo debba discendere come unica
conseguenza l’affermazione di quel preciso fatto ignoto: dunque il
giudizio di certezza, in quell’interpretazione, riguardava l’univocità del

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Sez. III n.12802/2006), dovendosi ravvisare una connessione tra i fatti

rapporto causale tra i due fatti, una volta che esso fosse stato accertato,
e non il giudizio di verosimiglianza della sua esistenza.
5.d — Non merita allora censura la sentenza di appello che ha riportato
l’analisi di ben dieci circostanze fatta dal giudice del grado precedente,
al fine di approdare al convincimento della inevitabile conoscenza da

prima alienante e del pregiudizio che l’acquisto avrebbe determinato
per il ceto creditorio.
5.e — La diversa valutazione di alcune di tali circostanze è stata poi
condotta dalla stessa ricorrente o in modo apodittico -negando la realtà
fattuale delle medesime- o dando una diversa versione di esse,
seguendo dunque delle modalità argomentative non verificabili o
comunque attinenti all’apprensione degli elementi di convincimento,
riservata al giudice del merito.
6 — Se verranno condivise le suesposte argomentazioni il ricorso è
idoneo ad esser trattato in camera di consiglio per esser quivi
dichiarato manifestamente infondato.”
Ritiene il Collegio condivisibili le argomentazioni sopra espresse, non
contrastate da memorie difensive o da perorazioni orali in sede di
adunanza in camera di consiglio; pertanto il ricorso va respinto e parte
ricorrente condannata al pagamento delle spese, liquidate come da
dispositivo

P.Q.M.
La Corte
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
che liquida in euro 3.700,00 di cui 200 per esborsi
Roma, li 27 settembre 2013

parte della attuale ricorrente della situazione di decozione della società

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