Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24476 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 17/10/2017, (ud. 08/03/2017, dep.17/10/2017),  n. 24476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19650/2012 proposto da:

C.O., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CANFORA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LETTERIO ARENA;

– ricorrente –

contro

F.M., F.C., F.P.N.,

F.L., P.G., CFP COSTRUZIONI SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 329/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 12/7/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.F. e P.G. hanno convenuto, nel 1992, il ricorrente C.O. asserendo che questi, proprietario di un fondo limitrofo al loro, aveva realizzato sul loro fondo opere abusive, costruendo un fabbricato a distanza non consentita dal confine e aprendovi vedute illegittime, nonchè un pozzo, sempre non rispettando le distanze legali, e quindi chiedendo la condanna al ripristino dello stato preesistente dei luoghi e a risarcire il danno patito.

Nel 1999 C.O. ha a sua volta convenuto in giudizio, davanti allo stesso Tribunale, C.F. e P.G. nonchè la società CFP Costruzioni srl, divenuta proprietaria del fondo, affermando l’illecita occupazione di un tratto di terreno di sua proprietà e che la CFP stava costruendo un fabbricato a distanza inferiore a quella prevista di cinque metri dal confine con il suo terreno, chiedendo di dichiarare che il confine tra i due fondi ricade lungo la linea del confine catastale, con l’apposizione di segni visibili, e la condanna delle convenute al rilascio del terreno abusivamente occupato, alla demolizione della parte del fabbricato costruito in violazione della prescritta distanza e al risarcimento del danno.

Le due cause sono state riunite. Il Tribunale ha accolto, parzialmente, le domande di C.F. e P.G. ( C.O. è stato condannato a eliminare due servitù di veduta, a corrispondere un indennizzo per l’occupazione di due porzioni di terreno e a collocare a distanza superiore i pluviali) e ha rigettato quelle proposte da C.O..

2. C.O. ha allora proposto appello chiedendo l’accoglimento delle domande proposte in primo grado, la società CFP Costruzioni ha proposto appello incidentale e appello incidentale hanno pure proposto C.F. e P.G.. La Corte d’Appello di Messina – con sentenza del 12 luglio 2011 ha rigettato l’appello principale e quelli incidentali.

3. O.C. propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, contro F.M., C., P.N. e L., P.G. e CFP Costruzioni srl.

Gli intimati non hanno presentato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia di una delle domande da egli proposte, quella di individuazione del confine tra i due fondi.

La denunciata omissione di pronuncia non sussiste. La Corte d’appello ha infatti, confermando la decisione di primo grado, confermato il rigetto della domanda del ricorrente che voleva la linea di confine identificata in quella presente nelle mappe catastali, ritenendo il ricorso a tale mappe subordinato alla mancanza di altri, idonei elementi probatori, elementi probatori che la Corte territoriale ha identificato nelle mappe planimetriche dei due fabbricati e soprattutto in uno specifico, sofisticato rilievo topografico.

2. Il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio, con cui si contesta la valorizzazione, ai fini della determinazione del confine, non delle mappe catastali, ma delle planimetrie dei due fabbricati e del rilievo topografico realizzato dal consulente tecnico d’ufficio.

La censura è priva di fondamento. Secondo il costante orientamento di questa Corte, in relazione all’azione di regolamento di confini il giudice di merito è tenuto ad individuare il confine reale tra i fondi dei contendenti alla stregua degli elementi probatori considerati più attendibili (cfr., tra molte, Cass. 14993/2012), cosicchè la scelta, invece delle mappe catastali, di un riscontro tecnico specifico, con apparecchiatura di rilevazione topografica, non appare censurabile sotto il profilo della motivazione, tanto più che il ricorrente, nell’obiettare circa la rilevanza del rilievo topografico, non pone in essere rilievi puntuali e non ne riporta in alcun modo i risultati, ma si limita a genericamente negarne l’effettività.

3. Il terzo motivo – che ancora denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione – costituisce, nella stessa prospettazione del ricorrente, una riproposizione del secondo sotto il profilo specifico dell’arretramento del fabbricato costruito dalla società CFP e risulta quindi assorbito dal rigetto del precedente motivo.

4. Il ricorso va pertanto rigettato.

Dato che gli intimati non si sono difesi, nulla si dispone in punto spese.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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