Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24476 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/10/2018, (ud. 09/04/2018, dep. 05/10/2018), n.24476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. L. – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI G. – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarl – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27712/201i R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, Via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Consequent E-Finance Solutions Srl, rappresentata e difesa dagli

Avv.ti Mauro ed Alberto Mezzetti, con domicilio eletto presso di

loro, in Roma via Germanico n. 197, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 118/19/10, depositata il 28 settembre 2010.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 aprile 2018

dal Consigliere Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Letta la memoria depositata dagli Avv.ti Alberto e Mauro Mezzetti per

la società contribuente.

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con un motivo, la decisione della CTR della Lombardia che, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto illegittima le cartelle di pagamento emesse per aver la contribuente, quale società controllante optante dal 2003 per la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, indebitamente utilizzato individualmente un proprio credito Iva del 2002, posto in compensazione orizzontale con altri tributi delle singole società;

– il giudice d’appello, in particolare, riteneva tale facoltà non preclusa dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, trattandosi di soluzione poi avallata con la legge finanziaria del 2008;

– la contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato con un motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– l’unico motivo proposto dall’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73,D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8,D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, nonchè del D.M. 13 dicembre 1979, artt. 4 e 5, atteso che, una volta esercitata l’opzione per la procedura dell’Iva di gruppo, resta preclusa alle singole società (controllate e/o controllante) la possibilità di compensazione orizzontale dei crediti con debiti propri;

– il motivo è fondato;

– la questione, invero, è stata già oggetto di recente specifica disamina da parte di questa Corte con la sentenza n. 12642 del 19 maggio 2017 (v. anche Cass. 17834 del 19/07/2017), nella cui motivazione è stato precisato “Il regime dell’iva di gruppo è mera procedura liquidatoria e di versamento del tributo, in virtù della quale la capogruppo compensa le eccedenze di credito e i debiti iva delle società del gruppo (cd. compensazione verticale) e versa l’imposta a debito, oppure computa la differenza a credito nel periodo successivo, salvo chiederne il rimborso. Ed è sempre la capogruppo che può procedere alla cd. compensazione orizzontale, ma del solo credito iva di gruppo, che è quello emergente dai prospetti riepilogativi annuali della dichiarazione di gruppo, con tributi diversi. Un dato è quindi indubbio, ossia che le società del gruppo perdono la disponibilità dei saldi emergenti dalle proprie risultanze periodiche, che sono trasferiti alla capogruppo entro il termine di liquidazione dell’imposta e da questa annotati nei propri registri”;

– ne deriva che nella vicenda in esame, omologa a quella già esaminata dalla Corte, per l’anno d’imposta 2003, era applicabile questa procedura, nel cui ambito “si doveva tener conto delle eccedenze detraibili di ciascuna società del gruppo. Eccedenze, che queste società, in base al D.M. del 1979, dovevano trasferire alla controllante e che comunque, in base al D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, non potevano essere oggetto di autonoma ed individuale compensazione” e nel novero delle eccedenze doveva dunque rientrare anche il credito iva risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta antecedente a quello in cui il regime in questione era divenuto operativo atteso che “l’espressione “eccedenza detraibile” contenuta nell’art. 73 possiede, sul piano letterale, un indubbio ed univoco significato nel senso del puro e semplice riferimento all’eccedenza detraibile maturata dalla controllata – o anche dalla stessa controllante-, a prescindere dall’anno di maturazione dei crediti che la compongono, tale da non consentire all’interprete di introdurre eccezioni o limitazioni all’ambito applicativo della norma, chiaramente desumibile dal suo tenore testuale (art. 12 preleggi)”;

– si può osservare, del resto, che “Qualora il legislatore avesse inteso attribuire alla formula indicata una portata più ristretta di quella fatta palese dal significato proprio delle parole utilizzate, avrebbe dovuto farlo espressamente, specificando che dall’ammontare dell’eccedenza detraibile debba essere scorporato l’importo corrispondente ai crediti riportati dagli anni precedenti all’attivazione del regime dell’iva di gruppo”, operazione questa effettivamente compiuta con la legge finanziaria del 2008 (L. n. 244 del 2007) con la quale, appunto, ha espressamente stabilito, in uno con apposita disciplina transitoria a partire dalla liquidazione Iva di gruppo relativa all’anno 2008, che “agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta precedente, dagli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d’imposta l’ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma”;

– va infine precisato che, in assenza di una diversa e specifica regolamentazione, restano soggetti alla disciplina su descritta sia le eccedenze delle annualità pregresse delle controllate che della capogruppo, la quale può si utilizzare i crediti in compensazione (anche orizzontale) ma solo per l’Iva di gruppo e non in via individuale;

– va, quindi, ribadito il principio di diritto secondo il quale:

“in tema di liquidazione dell’Iva di gruppo, nel regime applicabile ratione temporis, anteriore alla L. n. 244 del 2007, rientrano tra le eccedenze detraibili da trasferire dalle società del gruppo alla controllante anche quelle maturate in anni precedenti l’attivazione del regime, le quali non potevano essere utilizzate dalla singole società, controllate e controllante, per una autonoma ed individuale compensazione, dovendosi intendere l’espressione “eccedenza detraibile”, di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, comma 3, riferita puramente e semplicemente all’eccedenza detraibile maturata a prescindere dall’anno di maturazione dei crediti che la compongono”;

– passando all’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, la contribuente lamenta l’inapplicabilità delle sanzioni D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 8;

– il motivo è inammissibile;

– la questione, infatti, è stata dichiarata assorbita dal giudice di merito in dipendenza del rigetto dell’appello dell’Agenzia, sicchè, in quanto non esaminata nel precedente grado d’appello, non può formare oggetto di delibazione da parte della Corte di cassazione, per il cui esame, dunque, deve essere rimesso al giudice di rinvio;

– accolto il ricorso principale, inammissibile il ricorso incidentale, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR competente, in diversa composizione, che procederà all’esame dell’ulteriore questione su cui il giudice di merito non si è pronunciato e liquiderà anche le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale; cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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