Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24475 del 30/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23227-2015 proposto da:

CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO, in persona del Presidente legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI D’AMATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO SEPE, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.V., da considerarsi per legge domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la Cancelleria della CORTE SUPREMA di

CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO ALONGI,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10259/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI SEZIONE

DISTACCATA di ISCHIA del 6/07/2015, depositata il 14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 15.7.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti (a mezzo p.e.c. il 17.8.16), relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Napoli – sez. dist. di Ischia, 14.7.15, n. 10259, del seguente letterale tenore:

“1.- Il Circolo Nautico Posillipo ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui è stato dichiarato inammissibile per tardività il suo appello avverso l’accoglimento di un’opposizione a precetto da esso intentato a G.V. per il pagamento di quote sociali, già oggetto di decreto ingiuntivo esecutivo, mentre è stata pronunciata condanna per Euro 1.000 ai sensi dell’art. 96 c.p.c. per la condotta dell’appellante a seguito del procedimento di ricusazione. Resiste con controricorso l’intimato.

2.- Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) parendo dovervisi dichiarare inammissibile.

3.- Il ricorrente articola tre motivi e si duole:

– col primo di essi, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, degli artt. 116 e 132 c.p.c. ed art. 118 disp. att. c.p.c., per errata analisi e valutazione dei documenti agli atti e conseguente erronea motivazione; per errata applicazione degli artt. 91 e 96 c.p.c.”: lamentando l’erronea attribuzione al G. di un motivo di ricusazione diverso da quello stesso dedotto nel ricorso per ricusazione ed esaminato dal tribunale in sede collegiale;

– col secondo di essi, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, degli artt. 51, 52, 53, 54, 116, 132, 165 e 347 c.p.c. ed art. 118 disp. att. c.p.c., per errata analisi e valutazione dei documenti agli atti e conseguente erronea motivazione; per errata applicazione degli articoli 91 e 96 c.p.c.”: protestando essersi il Circolo costituito nella fase di ricusazione, contrariamente a quanto statuito a fondamento della condanna ex art. 96 c.p.c.;

– col terzo di essi, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, degli artt. 116, 132, 165, 166, 167 e 347 c.p.c. ed art. 118 disp. att. c.p.c., per errata analisi e valutazione dei documenti agli atti e conseguente erronea motivazione; per errata applicazione degli artt. 91 e 96 c.p.c.”: adducendo molteplici censure alla considerazione, quale altro difensore regolarmente costituito della controparte, dell’avv. Patrizia Alongi pure quale distrattaria delle spese, senza peraltro estendere formalmente il contraddittorio a quest’ultima.

4.- Il controricorrente contesta l’ammissibilità del ricorso, siccome rivolto contro la sola condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e comunque articolato sulla richiesta di nuova valutazione di documenti prodotti in modo inammissibile nell’appello oramai irretrattabilmente inammissibile; ma non manca di contestare nel merito e partitamente le censure della controparte.

5.- Posto che effettivamente non è censurata la statuizione della gravata sentenza in punto di inammissibilità per tardività dell’appello, sul primo e sul terzo motivo di ricorso difetta l’interesse ad impugnare dell’odierno ricorrente: da un lato, non potendo incidere un eventuale accoglimento del primo sull’esito della sola questione che ancora può costituire legittimamente materia di contesa, vale a dire la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., dall’altro lato nessun interesse allegando il ricorrente quanto all’individuazione, quale destinatario della condanna alle spese di lite, pure dell’avv. P. Alongi, la cui costituzione risulta dal fascicolo telematico e la documentazione a smentita della quale non risulta trascritta nel ricorso per cassazione in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

6.- Quanto al secondo motivo, esso è inammissibile, perchè fin dalla rubrica invoca una rivalutazione degli elementi posti a base della decisione, ciò che è precluso a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5: la quale ha comportato, secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite di questa Corte (per tutte: Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881), la riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione del giudice del merito.

7.- E, comunque, il contegno processuale posto a base della condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. è stato oggetto di una valutazione congrua da parte del giudice del merito, comunque non utilmente contestata in questa sede, visto che manca in ricorso neppure potendo a tale lacuna sopperirsi con alcun altro atto diverso e successivo – la trascrizione degli atti processuali che il giudice del merito individua in sentenza come fonte della responsabilità aggravata a fronte di una esclusione di formale costituzione in procedimento di ricusazione: in tal modo nuovamente violandosi l’art. 366 c.p.c., n. 6.

8.- Non si vede alternativa, quindi, alla proposta di dichiarare inammissibile il ricorso, salva la valutazione del Collegio sull’opportunità di estendere il contraddittorio all’avv. Patrizia Alongi per la contestazione della sua qualità di difensore beneficiario della distrazione delle spese”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, ma le parti hanno depositato memoria, pur non essendo comparse in camera di consiglio per essere ascoltate.

3.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dalla parte ricorrente.

4.- In primo luogo, la circostanza che il ricorso non sia stato deliberatamente notificato all’avv. Patrizia Alongi, unitamente al tono dubitativo delle doglianze espresse in ricorso in ordine alle statuizioni della qui gravata sentenza che la coinvolgevano (ed in estrema analisi risolventisi nella distrazione delle spese), circoscrive l’ambito delle questioni legittimamente sollevate in questa sede alla contestazione delle condanne ai sensi degli artt. 91 e 96 c.p.c. in favore della sola controparte G.V..

5.- Ciò posto, anche a volere congiuntamente esaminare tutte le doglianze in quanto riferite alla contestazione dei presupposti per la condanna patita ai sensi dell’art. 96 c.p.c., è evidente che questa si fonda comunque su di una valutazione complessiva del contegno della parte, come reso evidente dal richiamo, contenuto nella qui gravata sentenza, alla resistenza – pure in sede di procedimento di ricusazione – dell’appellante Associazione Sportiva ed ai toni inadeguati rispetto all’oggetto della lite della “serie di affermazioni, tutte di esclusiva provenienza del difensore dell’appellante” sviluppate nel corso del grado di giudizio.

6.- Ed è noto che la valutazione della sussistenza degli elementi per la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. integra un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità quando – come nella specie – immune da evidenti vizi logici e giuridici (tra le molte: Cass. 12 gennaio 2010, n. 327; Cass. 8 settembre 2003, n. 13071).

7.- Neppure è fondata la doglianza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. sotto qualsivoglia altro profilo, visto che non è specificamente indicato un interesse a dolersi della liquidazione in quanto tale e cioè in dipendenza delle specifiche attività riconosciute e, comunque, queste risultando dal verbale di udienza e dagli altri atti presi in esame dal giudice di appello, nè potendo, a dispetto della pubblica fede che assiste almeno il primo, una mera certificazione di cancelleria togliere valore all’attestazione della sussistenza delle attività comunque ivi consacrate come avvenute in nome e per conto di una parte processuale senza che il giudicante o alcuna delle controparti avesse rilevato la carenza di una costituzione formale.

8.- Comunque così assorbita in una valutazione di carenza di interesse – atteso il contesto della non contestata declaratoria di inammissibilità per tardività dell’appello avverso una sentenza su opposizione esecutiva – ogni altra doglianza dell’odierno ricorrente, il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, a conferma definitiva delle conclusioni della su trascritta relazione.

9.- Inoltre, le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente soccombente: e di esse, essendosene dichiarato anticipatario nella memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., va disposta la distrazione a favore dell’avv. Vittorio Alongi, unico difensore qui costituito del G..

10.- Deve, infine, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

condanna l’Associazione sportiva dilettantistica “Circolo Nautica Posillipo”, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di G.V., con attribuzione all’avv. Vittorio Alongi per dichiaratone anticipo, liquidate in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA