Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24475 del 30/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24475 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso 28134-2011 proposto da:
CULLARO PATRIZIO SERGIO CLLPRZ67M02I356S,
dettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASILINA 1803, presso lo
studio dell’avvocato ONORATO ROSSANO, rappresentato e difeso
dall’avvocato TRAINA MAURIZIO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE DI PALERMO;

– intimato avverso l’ordinanza R.G. 9661/2011 del GIUDICE DI PACE di
PALERMO del 19.7.2011, depositata 11 20/07/2011;
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Data pubblicazione: 30/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA.
Il consigliere designato ha depositato relazione ex art. 380 bis cpc del

“1 — Patrizio Sergio Cullaro ha proposto ricorso per la cassazione
dell’ordinanza di inammissibilità pronunziata dal Giudice di Pace di
Palermo avente ad oggetto il ricorso dello stesso Cullaro avverso il
verbale del 19 settembre 2010 della Polizia Municipale di Palermo, con
cui era stata contestata la violazione dell’art. 142, comma IX, del
codice della strada; detta pronunzia era stata motivata dalla tardività
dell’opposizione in base all’assunto che l’impugnato verbale sarebbe
stato notificato il 4 maggio 2011, mentre l’opposizione era stata
depositata il 7 luglio 2011, dunque oltre il termine di sessanta giorni
previsto dall’art 204 bis del d.Lgs 285/1992, introdotto dal d.l.
151/2003

2 — A sostegno del ricorso è stata denunziata la violazione dell’art. 22 L
24 novembre 1981 n. 689 mettendo in rilievo che il verbale della
Polizia municipale era stato spedito il 4 maggio 2011 ed era stato
notificato al ricorrente il successivo 6 maggio: da tale data dunque
sarebbe decorso il termine per il deposito del ricorso; quest’ultimo poi
era stato spedito per il tramite del servizio postale il 5 luglio 2001 per
pervenire all’ufficio del Giudice di Pace il successivo 7 luglio.

3 — Sottolinea pertanto il ricorrente che il giudice dell’opposizione,
nell’applicare il disposto dell’art. 23 della legge 689/1981, avrebbe
errato nel ritenere notificato il verbale al momento della spedizione del
plico che lo conteneva mentre, applicando un opposto metro di
valutazione, avrebbe computato quale termine finale per la
Ric. 2011 n. 28134 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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seguente tenore:

proposizione dell’opposizione, la data di ricezione del plico da parte
dell’ufficio del giudice di pace destinatario.

4— E’ convincimento del relatore che il ricorso sia fondato in quanto è
mancata una corretta delibazione , da parte del giudice decidente il
ricorso, della tempestività dello stesso, atteso che la pronunzia di

del ricorso stesso, mancando ogni accenno, nell’indicata ordinanza, alla
valutazione delle date — rispettivamente: di spedizione e ricezione del
verbale di constatazione e di spedizione e di ricezione del ricorso- dalla
cui puntualizzazione si sarebbe potuto giudicare della tempestività
dell’opposizione.

5 — Se verranno condivise le suesposte argomentazioni il ricorso è
idoneo ad esser trattato in camera di consiglio per esser quivi
dichiarati manifestamente fondato.”
L’ordinanza è stata comunicata al ricorrente; parte intimata non ha
svolto difese.
Ritiene il Collegio condivisibili le argomentazioni sopra espresse, non
contrastate da memorie difensive o da perorazioni orali in sede di
adunanza in camera di consiglio; pertanto il ricorso va accolto ,
cassando il provvedimento impugnato, previo rinvio della causa al
Giudice di pace di Palermo, in persona di diverso magistrato, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al
giudice di pace di Palermo, in persona di diverso magistrato, che
provvederà anche alla ripartizione dell’onere delle spese del giudizio di
legittimità.
Roma, li 27 settembre 2013
Ric. 2011 n. 28134 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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inammissibilità è stata adottata senza la positiva certezza della tardività

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