Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24475 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 21/11/2011), n.24475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE ROBERTO Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12876-2009 proposto da:

G.C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO

50, presso lo studio dell’avvocato COSSU BRUNO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DE FELICE MICHELE, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO

RAFFAELE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 628/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 19/05/2008 R.G.N. 1142/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

udito l’Avvocato COSSU BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.L.G., lettrice di lingua madre straniera, chiese al Pretore di Salerno il riconoscimento del suo rapporto di lavoro con l’Università di Salerno e la condanna al pagamento delle differenze retributive.

Il pretore emise una sentenza parziale con la quale accertò la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e fissò i criteri per quantificare le differenze retributive.

Con sentenza successiva, espletata una ctu, condannò l’Università al pagamento di tali differenze, parametrate però su soli dieci mesi per ciascun anno.

L’Università propose appello contro entrambe le sentenze, censurando l’accertamento della subordinazione e la conseguente condanna. La lettrice propose appello incidentale contro la sentenza definitiva nella parte in cui aveva ridotto la condanna parametrando le retribuzione a dieci mesi su dodici.

Il Tribunale in sede di gravame dichiarò che la sentenza non definitiva, impugnata fuori termine dall’Università, era passata in giudicato e rigettò pertanto l’appello dell’Università contro tale prima decisione, mentre, con riferimento alla sentenza definitiva, ne dichiarò la nullità per difetto di procura del difensore del ricorrente.

La lettrice propose ricorso per cassazione contro la pronuncia relativa al difetto di procura del suo difensore.

La Corte accolse il ricorso con sentenza n. 15262 del 2004, cassando con rinvio.

La Corte d’appello di Salerno, giudice di rinvio, ha respinto l’appello principale della Università ed ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale della lettrice.

La lettrice ricorre per cassazione, articolando quattro motivi di ricorso, in via subordinata tra loro. Ha inoltre depositato una memoria.

L’Università si è difesa con controricorso.

Il punto cruciale della controversia, investito con il primo motivo di ricorso, è costituito dallo stabilire se la sentenza non definitiva, che è pacificamente passata in giudicato, abbia statuito o meno anche sulla misura della quantificazione, che nella sentenza definitiva è stata poi limitata a dieci mesi su dodici.

La Corte d’appello di Salerno giudice del rinvio, ha ritenuto che la limitazione della condanna mediante il riferimento ai soli mesi effettivamente lavorati non fosse preclusa dalla sentenza non definitiva passata in giudicato. Dopo di che, ha valutato nel merito la questione, esaminando la consulenza tecnica e il quadro probatorio ed ha deciso confermando la sentenza definitiva che ha limitato la condanna sulla base di tale criterio, affermando che “non può riconoscersi il diritto della ricorrente in riassunzione (la lettrice) a vedersi corrispondere una retribuzione maggiore di quella riconosciuta nella sentenza di primo grado n. 791/1996”.

La tesi è infondata per le ragioni più volte espresse da questa Corte in cause analoghe (cfr. in particolare Cass. n. 28152 del 2005) in cui ha affermato il seguente principio di diritto: “con riferimento al rapporto di lavoro dei lettori di lingua straniera, ove la sentenza non definitiva contenga esplicite statuizioni in ordine alla natura del rapporto (lavoro a tempo indeterminato) e al trattamento retributivo, parificato al trattamento economico iniziale del professore associato a tempo definito, cui devono essere agganciati gli istituti normativi previsti dalla legge, e non rechi alcun accenno alle divergenti modalità cronologiche di esplicazione delle rispettive attività nell’arco dell’anno lavorativo, alla diversa quantità e alla sussistenza, per i lettori, di periodi di inattività negli intervalli tra i singoli contratti annuali, è precluso al giudice del definitivo, al quale sia rimessa la determinazione del quantum debeatur, ogni possibilità di esame, e comparazione, del contenuto delle prestazioni rese, rispettivamente, dalle due categorie di lavoratori. Il giudice del definitivo è, pertanto, obbligato ad utilizzare le retribuzioni dei docenti di ruolo come parametri non più discutibili ai fini dell’adeguamento spettante ai lettori”.

Più analiticamente, va sottolineato, con Cass. n. 160 del 2006, che “questa Corte è abilitata a procedere direttamente (all’interpretazione della sentenza non definitiva), posto, per un verso, che il ricorso investe l’esattezza in sè delle conclusioni cui è pervenuto (al riguardo) il giudice di rinvio e, sotto altro profilo, che la formazione della preclusione data dal giudicato interno fa parte dello sviluppo del procedimento, si che gli errori che eventualmente lo affliggono sono accettabili dalla Corte di Cassazione anche attraverso indagini di fatto (cfr. Cass. 14 settembre 2004 n. 18510, Cass. 27 gennaio 2003 n. 1153, oltre Cass. sez. unite 25 maggio 2001 n. 226). Nella specie, e la considerazione vale anche per il caso in esame, la sentenza non definitiva contiene esplicite statuizioni relative sia alla natura del rapporto intercorso fra le parti, ritenuto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla prima manifestazione di volontà espressa nell’iniziale contratto a termine, sia al trattamento retributivo da riconoscere al lettore. Riguardo al trattamento retributivo, la sentenza non definitiva ha stabilito che, per il periodo anteriore alla stipula dei contratti introdotti dal D.L. n. 530 del 1993, art. 5, non convertito (cioè quelli di collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre, poi regolamentati dal successivo D.L. 21 aprile 1995, n. 120, che aveva reiterato i precedenti, convertito con modificazioni, nella L. 21 giugno 1995, n. 236), competeva al lettore un corrispettivo pari al trattamento economico iniziale del professore associato a tempo definito, cui dovevano essere agganciati gli istituti normativi previsti dalla legge, quali tredicesima, trattamento di fine rapporto e indennità di malattia, oltre ai relativi oneri previdenziali, mentre non potevano essere considerati gli incrementi retributivi connessi agli sviluppi di carriera del (medesimo) professore associato. Ha, quindi, rinviato al giudizio definitivo la quantificazione, mediante indagine tecnica, delle spettanze dovute al lettore alla stregua dell’indicato parametro retributivo, ritenuto idoneo criterio di riferimento ai fini dell’attribuzione di un corrispettivo adeguato ai sensi dell’art. 36 Cost.. Orbene, se si considera che l’equiparazione, ai fini retributivi, dei lettori con i professori associati non è accompagnata, nella sentenza, da alcun accenno alle divergenti modalità cronologiche di esplicazione delle rispettive attività nell’arco dell’anno lavorativo, alla loro diversa quantità, alla sussistenza (riferibile ai soli lettori) di periodi di inattività negli intervalli tra i singoli contratti annuali, deve concludersi che le indicate circostanze non hanno assunto rilievo nella valutazione relativa alla individuazione del parametro cui rapportare la retribuzione dei lettori, precludendo, per tale ragione, al giudice del definitivo ogni possibilità di riesame e comparazione del contenuto delle prestazioni rese, rispettivamente, dalle due categorie di lavoratori ed obbligandolo, viceversa, ad utilizzare le retribuzioni dei docenti di ruolo come parametri non più discutibili ai fini dell’adeguamento spettante ai lettori e delle consequenziali determinazioni in ordine al “quantum debeatur”. In forza di queste ragioni, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Potenza, che giudicherà sugli appelli delle parti tenendo conto del principio di diritto su enunciato. Al giudice di rinvio si rimette anche la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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