Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24474 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 24474 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA (ex CE! di CASERTA), in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Poli 29, presso la sede di rappresentanza della Regione
Campania, rappresentata e difesa dall’avv. Edoardo Barone dell’Avvocatura della Regione Campania, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente —
CONTRO
HERMES CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO S.R.L., in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Roma, via Alessandro III 6, presso l’avv. Francesco Mangazzo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso Caterino e Ennio Romano, giusta in calce
alla copia notificata del ricorso;
– controrieorrente —
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, Sez. la civile, n. 1550/12
del 4 aprile 2012, depositata il 9 maggio 2012, notificata il 3 luglio 2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 ottobre
2013 dal Consigliere Raffaele Botta;
Udito l’avv. Romito per delega per la parte controricorrente;
Udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Umberto Apice, che ha
concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e per la rimessione alla
sezione di competenza per la valutazione dei restati motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Data pubblicazione: 30/10/2013

La controversia concerne una opposizione proposta dalla ASL Caserta avverso un decreto ingiuntivo emesso a favore del Centro Medico Polispecialistico Hermes per il pagamento della somma di C 324.946,82 a titolo di remunerazione e differenze tariffarie dovute in relazione a prestazioni sanitarie — macroarea assistenza specialistica branca cardiologica — erogate in regime di accreditamento provvisorio nel periodo novembre-dicembre 2005 e
gennaio-giugno 2006. L’opponente oltre a contestare il merito della domanda, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

decreto opposto, prendendo atto dell’intervenuto pagamento nelle more di
parte della somma ingiunta e condannava la ASL al pagamento del residuo
determinato in C 190.210,04 oltre interessi e compensando le spese del giudizio al 50% tra le parti.
L’appello della ASL, che insisteva sul dedotto difetto di giurisdizione, era
rigettato dalla competente Corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale la ASL propone ricorso per cassazione con tre motivi, con il
primo dei quali replica ancora una volta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Entrambi le parti hanno depositato memoria ex
art. 378 c.p.c.
MOTIVAZIONE

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla parte controricorrente, in ragione di un difetto di rappresentanza della ASL ricorrente derivante dalla dedotta inapplicabilità nelle specie delle disposizioni di cui all’art. 29 della L.R. Campania n. 1 del
2009, che abilita l’avvocatura regionale «a svolgere attività di consulenza
attraverso l’espressione di pareri e a patrocinare in giudizio gli enti strumentali della Regione e le società il cui capitale società è interamente sottoscritto dalla Regione». Nella memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dalla parte
controricorrente è stata, inoltre, evidenziata, l’avvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma surrichiamata da parte del giudice
delle leggi con la sentenza n. 91 del 20-22 maggio 2013.
In verità, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 29, comma
1 e 2, della L.R. Campania n. 1 del 2009, può dirsi superata, per quant interessa la vicenda in esame, dallo ius superveniens costituito dal comma 8bis, aggiunto dalla legge di conversione n. 64 del 6 giugno 2013, all’art. 11
del decreto legge n. 35 dell’8 aprile 2013. Tale disposizione così recita: «ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono
autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti,
delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per
l’esercizio delle funzioni amministrative delle Regioni medesime».
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Il tribunale adito, ritenuta la propria giurisdizione, revocava parzialmente il

Tale disposizione, che risulta avere una formulazione più ampia, quanto ai
destinatari, dell’art. 29 comma 1, LR. Campania n. 1 del 2009, non è in contraddizione con la sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2013, dapprima richiamata. Il giudice delle leggi, infatti, in uno dei passaggi finali della decisione, afferma:«l’apprezzabile finalità di contenimento della spesa
pubblica che la Regione dichiara di voler perseguire con la legislazione in esame non giustifica l’invasione da parte della Regione della sfera riservata al
legislatore statale, ma potrà semmai essere tenuta in considerazione da
sentenza della Consulta, con il citato comma 8-bis dell’art. 11, del decreto
legge n. 35 del 2013, convertito con modificazione con legge n. 64 del 2013.
L’eccezione di inammissibilità sollevata da parte ricorrente deve essere, pertanto, ritenuta infondata: infatti, l’ASL Caserta è indicata tra gli enti ed organismi dipendenti della Regione, nell’elenco approvato dalla Giunta regionale campana con la Delibera n. 3010 del 2012 (allegata alla memoria ex art.
378 c.p.c. depositata dalla parte ricorrente) ai sensi dell’art. 5 della L.R.
Campania n. 7 del 2002.
Può, quindi, procedersi all’esame del ricorso.
Con il primo motivo, l’azienda ricorrente contesta la ritenuta giurisdizione
del giudice ordinario, affermando che «oggetto del giudizio è l’individuazione della tariffa applicabile alle prestazioni specialistiche rientranti nella
branca di cardiologia rese dal Centro nei periodi presi in considerazione» e
non «una mera richiesta di pagamento delle remunerazioni»: sicché, ad avviso della ricorrente, «la controversia rientra in pieno nella giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell’articolo 33 d.lgs. 80/1998 e art. 133, lett. c),
C.P.A. d.lgs. 104/2010».
Il motivo non è fondato. Oggetto del giudizio non è l’individuazione della
tariffa, bensì esclusivamente l’inadempimento dell’Azienda rispetto al pagamento delle prestazioni specialistiche i cui corrispettivi sono stati calcolati, come rileva correttamente la sentenza impugnata, sulla base «del tariffa-

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rio adottato dall’autorità amministrativa con la delibera n. 378/98 ed ex lege
tornato in vigore, in conformità ai principi generali, dopo l’annullamen
giurisdizionale del tariffario successivamente adottato che l’aveva sostituito
ed in assenza di nuove determinazioni al riguardo dell’amministrazione». Sul
punto nulla è adeguatamente dedotto nel motivo di ricorso a sostegno della
eccepito difetto di giurisdizione del giudice adito.
Con il secondo motivo, l’Azienda ricorrente denuncia un omesso esame di un
“fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”:
il fatto in questione sarebbe l’eccezione, sollevata dall’Azienda in giudizio, in

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quest’ultimo». Ed è proprio quello che il legislatore ha fatto, in ossequio alla

ordine alla applicabilità nella specie del tariffario approvato con delibera n.
1874/1998 e non di quello approvato con la previgente delibera n. 378/1998.
Il motivo è inammissibile. La parte ricorrente non specifica quando e in quali forme abbia formulato nel giudizio una siffatta eccezione. Anzi, ha rilevato il giudice a quo, la questione relativa all’accertamento della applicabilità
del tariffario approvato con la delibera n. 1874/98 per la branca di cardiologia non risulta proposta con l’opposizione originaria, «nel cui ambito le problematiche connesse alla sentenza di annullamento del nomenclatore tariffa-

fini delreccepito difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito».
Inoltre, è ciò appare risolutivo, la sentenza impugnata pone in evidenza che
la delibera n. 1874/98 era stata annullata dal TAR Campania Salerno con la
sentenza n. 243/04 anche nei confronti del Centro Hermes che era tra i soggetti ricorrenti innanzi al giudice amministrativo.
Con il terzo motivo di ricorso l’Azienda sanitaria denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 6, R.D. n 642 del 1907, degli artt. 99, 112 e 163 c.p.c.,
nonché degli artt. 8, commi 5 e 7, D.Lgs. n. 502 del 1992, per aver ritenuto per il solo fatto che il Centro Hermes figurasse tra i soggetti ricorrenti al
giudice amministrativo – che la ricordata sentenza di annullamento del TAR
Campania Salerno riguardasse anche la branca di cardiologia, mentre tale
sentenza non avrebbe affatto disposto in questo senso.
Il motivo è inammissibile. In primo luogo le questioni sollevate con la censura in esame appaiono “nuove”, non essendo fatto alcun riferimento a quale fase e in quale atto del giudizio di merito esse sarebbero state dedotte. In
secondo luogo, la censura concerne direttamente più la sentenza del TAR,
che avrebbe, secondo la parte ricorrente, giudicato in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Infine, nel ricorso non è riportato alcun passaggio della sentenza del TAR che possa convalidare la tesi
esposta e consentire al giudice di legittimità il diretto controllo del vizio denunciato.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Condanna
la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in
complessivi C 4.000,00 per compensi e in C 200,00 per le spese, oltre accessori
come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2013.

rio approvato con la delibera n. 1874/98 sono state dedotte e valutate ai soli

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