Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24474 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 17/10/2017, (ud. 28/02/2017, dep.17/10/2017),  n. 24474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11447/2012 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO UGO

GUATTARI, 60/E, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CASTAGNA, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.A. SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO

95, presso lo studio dell’avvocato MAURO MONACO, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente e ric. incidentale –

avverso la sentenza n. 776/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito l’Avvocato CASTAGNA Roberto, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento delle difese in atti;

udito l’Avvocato MONACO Mauro, difensore del resistente che si

riporta agli scritti difensivi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto

del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Su domanda della F.A. srl è stato emesso decreto di ingiunzione al pagamento di una somma di denaro (Lire 17.580.000) per una serie di lavori effettuati in favore del vivaio L’Oasi di D.C..

C. ha proposto opposizione, che si è chiusa con la revoca del decreto e l’accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e di quella di risarcimento del danno liquidato in Euro 12.000.

2. La società F. ha impugnato la sentenza di fronte alla Corte d’appello di Roma, che – con sentenza del 14 febbraio 2012 – ha confermato la sentenza di primo grado circa la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento e ha invece riformato la sentenza impugnata in relazione a quella di risarcimento del danno, compensando tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

3. C. propone ricorso per cassazione.

La società F. resiste con controricorso e a sua volta propone ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale è articolato in quattro motivi:

A) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 125,148,156,163,164,342 c.p.c.”: la Corte d’appello avrebbe errato nel non ritenere nullo l’atto di impugnazione privo nella copia notificata all’appellato della sottoscrizione e firma del procuratore purchè questa sia contenuta nell’originale.

Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “la mancanza della sottoscrizione del procuratore abilitato a rappresentare la parte in giudizio nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione sussista nell’originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore” (Cass. 20817/2006, più di recente Cass. 10115/2009).

B) Il secondo motivo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla prova del danno, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in quanto la Corte d’appello, “paradossalmente”, pur riconoscendo l’inadempimento, ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1667,1668,1669,1670,1671,1672 e 1673 c.c.: la Corte d’appello avrebbe errato nel negare la quantificazione dei danni sotto forma delle spese sostenute dal ricorrente per il completamento e il rifacimento delle opere appaltate alla società F., in quanto l’art. 1668, pone a carico dell’appaltatore tutte le conseguenze dell’inesatto inadempimento. Le censure, strettamente connesse, sono infondate. Il giudice d’appello, infatti, senza contraddirsi ha ritenuto inadempiente la società – che non ha terminato l’esecuzione dei lavori – ma poi non provata la domanda di risarcimento dei danni, in quanto C. si sarebbe limitato a provare “quanto speso per i lavori in questione che non può essere considerato un danno”. Inconferente è poi la denunciata violazione dell’art. 1668 c.c.: la garanzia apprestata dalla disposizione al fine di riequilibrare il sinallagma contrattuale non è configurabile qualora, come nella specie, sia stata pronunciata la risoluzione del contratto d’appalto ed escluso il diritto dell’appaltatore al compenso.

C) Il quarto motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla compensazione delle spese di lite, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Il motivo è infondato. La Corte d’appello, a fronte di una reciproca soccombenza delle parti (in particolare, è stata respinta la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal ricorrente), ha infatti compensato le spese dei due gradi del giudizio, senza che si possa ravvisare nè violazione di legge nè vizio della motivazione sul punto.

2. Il ricorso incidentale è fondato su cinque motivi.

I motivi denunciano tutti l’omessa, insufficiente, erronea motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e quatto si sostanziano non in censure della motivazione, ma in considerazioni relative alle prove assunte (circa la dichiarazione testimoniale di Conti il primo; circa la testimonianza di Ca. il secondo; circa il termine dei lavori il quarto; circa le dichiarazioni dei testimoni Ca. e P. il quinto motivo). Quanto al terzo motivo, esso lamenta che nel processo mancherebbe la prova della contestazione da parte di C. delle opere effettuate dalla F.: la censura è infondata in quanto essendo i lavori stati eseguiti solo parzialmente, non si poneva un problema di contestazione delle opere effettuate.

3. Il ricorso principale e quello incidentale vanno pertanto rigettati.

La soccombenza di entrambe le parti comporta la compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa tra le due parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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