Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24473 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 21/11/2011), n.24473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4256-2010 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati CATALANO GIANDOMENICO, ZAMMATARO

VITO, che lo 2011 rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SMIN S.R.L., OMST S.R.L.;

– intimati –

nonchè da:

SMIN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo

studio dell’avvocato CAMPANELLI GIUSEPPE, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MONTEFUSCO GAETANO, LARATO GIUSEPPE,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati CATALANO GIANDOMENICO, ZAMMATARO

VITO, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

OMST S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 306/2008 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.

DIST. di TARANTO, depositata il 09/02/2009 R.G.N. 228/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO;

udito l’Avvocato CAMPANELLI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per accoglimento del ricorso

principale, rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Taranto accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla società SMIN s.r.l. diretto ad ottenere la condanna dell’I.N.A.I.L. alla restituzione di parte dei premi versati per erronea determinazione dei tassi di premio.

La corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza depositata il 9 febbraio 2009 respingeva l’appello proposto dall’I.N.A.I.L..

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Istituto, affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria. Resiste la SMIN s.r.l. con controricorso, contenente ricorso incidentale, resistito a sua volta dall’ I.N.A.I.L. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- I due ricorsi avverso la medesima sentenza debbono riunirsi ex art. 335 c.p.c..

Deve pregiudizialmente respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dalla ricorrente incidentale. Ed invero esso risulta avviato per la notifica in data 9 febbraio 2010, entro cioè il termine cd. lungo per impugnare di cui all’art. 327 c.p.c. (nel rispetto del principio enunciato dalla C. Cost. con sentenza 26 novembre 2002 n. 447).

Risulta peraltro che, pur non essendo andata a buon fine la notifica alla parte personalmente (unico mezzo di notificazione idoneo in caso, come quello di specie, di contumacia nel giudizio di appello, Cass. 29 aprile 1998 n. 4398, Cass. nn. 2431 e 6810 del 2002), l’Istituto ha proceduto successivamente a rituale notifica, dovendosi considerare la prima non inesistente ma nulla e dunque rinnovabile iussu iudicis ovvero spontaneamente dalla parte (Cass. sez. un. 29 aprile 2008 n. 10817). Venendo pertanto al merito si osserva.

2. Con il primo motivo l’I.N.A.I.L. censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulle eccezioni preliminari sollevate dalla parte e conseguente difetto di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativamente all’inammissibilità del ricorso per assenza della procedura amministrativa, in violazione dell’art. 112 c.p.c., formulando il seguente quesito di diritto: “vero che viola il disposto dell’art. 112 c.p.c. il giudice che non si pronuncia su una specifica domanda dell’appellante, ancor più quando l’accoglimento dell’eccezione può essere decisiva per l’esito del giudizio. Vero che è viziata e meritevole di annullamento la sentenza che non si pronuncia su specifiche eccezioni e non da riscontro di specifico motivo di appello su un indebito allargamento del thema decidendum”.

3. Con il secondo motivo l’I.N.A.I.L. denuncia violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 39 e 45, D.M. 14 novembre 1978, art. 16, per non avere la corte di merito valutato che la società ricorrente non aveva mai presentato la domanda di riduzione del tasso specifico aziendale (art. 16 del D.M.), formulando il seguente quesito di diritto: “Vero che ai sensi del cd. del D.P.R. n. 1124 del 1965 artt. 39 e 45, del D.M. 14 novembre 1978, art. 16 e del D.M. 18 giugno 1988, art. 17, il datore di lavoro che ritiene di contestare il tasso di premio ha l’onere di presentare apposita domanda all’INAIL per ottenere la riduzione o rideterminazione del premio e che la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell’azione, mancando il quale la domanda giudiziaria è non solo improcedibile, ma anche improponibile, venendo meno il diritto alla restituzione di somme già versate e mai contestate in sede amministrativa?”.

I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente trattati, risultano in larga parte inammissibili e per il resto infondati.

Deve infatti evidenziarsi che, applicandosi nella specie l’art. 366 bis c.p.c., “la decisione della Corte di cassazione deve essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione”, Cass. sez. un. 9 marzo 2009 n. 5624.

Giova allora rammentare il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti, come nella specie, a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge”, Cass. 17 luglio 2008 n. 19769. Per il resto giova rammentare il consolidato orientamento di questa Corte (ex plurimis, Cass. 11 giugno 2004 n. 1140) secondo cui l’azione di ripetizione di indebito contributivo nei confronti dell’INAIL non necessita del preventivo esperimento di alcun procedimento amministrativo, essendo la condizione di procedibilità circoscritta dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, alla sola fase di realizzazione dei contributi e non incidendo sulle controversie relative all’accertamento negativo di crediti già soddisfatti; ne consegue che l’azione di ripetizione dell’indebito è esperibile anche in difetto della richiesta di riduzione annuale del tasso specifico aziendale.

4. Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ordine all’effettiva sussistenza di un credito da parte della società SMIN s.r.l., formulando il seguente quesito cd. di fatto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: “La sentenza è insufficientemente motivata nella parte in cui non tiene conto delle specifiche e dettagliate contestazioni mosse dall’Inail alla c.t.u. ed alla sentenza di primo grado che non hanno tenuto conto dei principi della sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite (sent. n. 7853/2001) in relazione al calcolo egli oneri indiretti, della riserva sinistri e dei caricamento degli oneri. La sentenza è altresì contraddittoria, laddove, come sarà esplicitato meglio nel motivo seguente, afferma di applicare i principi della sentenza delle Sezioni Unite n. 7853 del 2001, neanche richiamata però dal consulente tecnico d’ufficio che ha anzi affermato principi opposti quali il riferimento di oneri indiretti e riserva sinistri alla singola azienda e non ai dati di bilancio a livello nazionale delle diverse categorie di datori di lavoro”.

Il motivo risulta inammissibile, non contenendo, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. con riferimento alla censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, ed il momento di sintesi che consenta alla Corte di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso, senza necessità di un’attività interpretativa dell’intero motivo da parte della Corte (Cass. 30 dicembre 2009 n. 27680, Cass. 7 aprile 2008 n. 8897, Cass. 18 luglio 2007 n. 16002, Cass. sez. un. 1 “ottobre 2007 n. 20603).

5. Con il quarto motivo l’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 39, 40 e 43; D.M. 14 novembre 1978, art. 14 e del D.M. 18 giugno 1998, art. 20, con riferimento al calcolo della riserva sinistri e degli oneri indiretti al tasso specifico aziendale. Formulava il seguente quesito di diritto: “Vero che al fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l’assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali, nel calcolo del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri per i casi di infortunio e di malattia professionale ancora da definire alla data di tale calcolo (riserva sinistri), anche quando nell’azienda non si siano verificati infortuni nel periodo considerato. Vero che il tasso specifico aziendale è stato previsto dal D.M. 18 giugno 1988 e dai precedenti decreti con riferimento non all’andamento infortunistico della singola azienda bensì al rapporto tra andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione ed il numero di lavoratori assicurati nelle singole imprese, in corrispondenza di un principio di mutualità tra le imprese assicuranti; Vero che gli oneri indiretti vanno caricati non con riferimento agli oneri che la gestione assicurativa ha dovuto affrontare in un determinato periodo (triennio di osservazione della singola azienda), bensì in percentuale sugli oneri desumibili a base nazionale dal bilancio dell’INAIL”. Anche tale quesito risulta inammissibile per le ragioni indicate sub 3).

Questa Corte (Cass. 6 luglio 2007 n. 15263) ha peraltro già chiarito, in materia di determinazione del t.s.a. dovuto all’I.N.A.I.L., che nel ricorso per cassazione il requisito della esposizione dei motivi di impugnazione – nella quale la specificazione dei motivi e l’indicazione espressa delle norme di diritto non costituiscono requisiti autonomi, avendo la seconda la funzione di chiarire il contenuto dei motivi – mira ad assicurare che il ricorso consenta, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, cosicchè devono ritenersi inammissibili quei motivi che non precisino in alcuna maniera in che cosa consista la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitino ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione.

6. L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale.

Condanna l’I.N.A.I.L. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 40,00 Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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