Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24473 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 17/10/2017, (ud. 28/02/2017, dep.17/10/2017),  n. 24473

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4429/2012 proposto da:

F.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C

MIRABELLI 23, presso lo studio dell’avvocato MICHELA NATALE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO LISSI;

– ricorrente –

contro

D.G.D., elettivamente domiciliata in SONDRIO, PIAZZA

CAVOUR, 9, presso lo studio dell’avvocato DANIELE SCHENA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2984/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La ricorrente F.L. conveniva in giudizio D.G.D. – proprietaria di un fondo confinante con quello di proprietà dell’attrice – affermando che la stessa aveva realizzato un muro di sostegno del terrapieno in violazione delle distanze prescritte dalle norme di attuazione del piano regolatore del Comune e violando altresì le distanze previste dall’art. 905 c.c.; chiedeva la riduzione in pristino dei luoghi e il risarcimento del danno. La convenuta si costituiva contestando le pretese della parte attrice e a sua volta proponeva domande in via riconvenzionale (quali il taglio di alcuni rami, la rimozione di una rete metallica e la condanna di controparte all’esecuzione di opere atte a impedire lo stillicidio di acque).

Nel giudizio veniva disposta consulenza tecnica d’ufficio.

Il giudizio di primo grado si è chiuso con sentenza che ha riconosciuto come “parzialmente fondate” le domande dell’attrice e, cessata la materia del contendere circa il taglio dei rami, “parzialmente fondate” le domande riconvenzionali della convenuta: la signora D.G. è stata così condannata ad arretrare il muro di contenimento e il terrazzamento limitatamente a un determinato segmento; la signora F., invece, a rimuovere la rete metallica, limitatamente a un determinato segmento, e a cessare lo stillicidio delle acque sul fondo della convenuta; le spese sono state compensate tra le parti.

2. La sentenza è stata impugnata dalla signora D.G. che ne ha chiesto la parziale riforma, la signora F. ha a sua volta proposto appello incidentale.

La Corte d’appello di Milano (nel novembre del 2010) ha rigettato, perchè infondata, l’impugnazione principale e ha rigettato pure l’incidentale e ha quindi confermato “integralmente” la sentenza appellata.

3. Contro la sentenza la signora F. propone ricorso a questa Corte, articolato in quattro motivi.

La signora D.G. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c. e art. 12 disp. gen. e di norme dei regolamenti locali in tema di distanze delle costruzioni, nonchè omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto: la Corte d’appello avrebbe errato perchè ha considerato il muro di contenimento realizzato da D.G. “costruzione” ai sensi dell’art. 873 c.c., con necessità quindi di rispettare la distanza non minore di tre metri, ma non invece “costruzione” secondo le norme di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Civo, che sì prevedono distanze maggiori (cinque e dieci metri), ma utilizzano un concetto più ristretto di costruzione, riferibile ai soli edifici.

La censura è fondata: la nozione di costruzione è unica e non può essere ridefinita da norme regolamentari. D’altro canto, “ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 c.c. e segg. e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa” (Cass. 15972/2011).

Il muro di sostegno di terrapieno, creato dalla signora D.G., è quindi costruzione soggetta, ai sensi dell’art. 873 c.c., all’eventuale maggiore distanza stabilita dalle norme regolamentari locali.

2. Il secondo motivo denuncia invece l’erronea applicazione della normativa in tema di vedute dirette ed in particolare dell’art. 905 c.c.. Il motivo è proposto dalla ricorrente come subordinato al rigetto del primo, così che l’accoglimento di questo ne determina l’assorbimento.

3. Con il terzo motivo si contesta violazione degli artt. 112 e 295 c.p.c., nonchè omessa motivazione.

Le censure sono prive di fondamento. Non è infatti ravvisabile il vizio di omissione di pronuncia per il fatto che la decisione della Corte d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, non abbia accolto le critiche formulate dalla ricorrente nei confronti della relazione del consulente tecnico d’ufficio, di primo grado, circa la questione della rimozione della rete metallica. Neppure vi è violazione di legge (o mancanza di motivazione) circa il rigetto della domanda di sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., a causa della pendenza di un’altra lite davanti al Tribunale di Sondrio. La Corte d’appello motiva infatti il rigetto dell’istanza con la mancanza di prova della pendenza della lite e “la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non avendo altrimenti il provvedimento alcuna ragion d’essere, e traducendosi anzi in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione” (Cass. 22878/2015).

4. Con il quarto e ultimo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 e omessa motivazione in relazione al “posizionamento della rete”. Il motivo è inammissibile in quanto, al di là dei parametri invocati, si sostanzia in una richiesta di diversa valutazione di circostanze di fatto, preclusa in questo giudizio.

5. L’accoglimento del primo motivo determina la cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto; la causa viene rimessa al giudice di rinvio affinchè, nei limiti del motivo accolto, proceda a un nuovo accertamento alla luce del principio di diritto sopra enunciato; il giudice di rinvio, individuato in altra sezione della Corte d’appello di Milano, provvederà anche circa le spese del giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso quanto al primo motivo; cassa la sentenza impugnata relativamente al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Milano anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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