Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24473 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/10/2018, (ud. 09/04/2018, dep. 05/10/2018), n.24473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI G. – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12817/2011 R.G. proposto da:

Iginio Negri Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Puoti,

presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma via Panama n.

68, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

contro

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 46/34/10, depositata il 24 marzo 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2018

dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Letta la memoria depositata dall’Avv. Giovanni Puoti per la società

contribuente.

Fatto

RILEVATO

che:

– Iginio Negri Srl, concessionaria Citroen, impugnava l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004 ai fini Irpeg, Irap ed Iva, con il quale l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione le quote di ammortamento per immobilizzazioni materiali e le spese di consulenza perchè imputabili al 2005, disconosceva la deducibilità di spese di rappresentanza e riteneva soggetti ad Iva i “contributi di immatricolazione”, erogati dalla Citroen Italia Spa, perchè da qualificare come bonus qualitativi e non meramente quantitativi;

– il giudice di primo grado rigettava l’impugnazione; la sentenza era confermata dalla CTR della Lombardia, che, peraltro, riteneva non applicabili le sanzioni per errore scusabile della contribuente;

– Iginio Negri Srl propone ricorso per cassazione con un motivo, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– l’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo del giudizio, identificato sulla natura del bonus erogato, ed omesso esame di documenti decisivi;

– il motivo è infondato;

– la CTR, infatti, ha specificato che, come rilevato dall’Ufficio, i “bonus sono erogati a seguito di accordi contrattuali, dove vengono individuati in modo tassativo, il comportamento, le modalità, le caratteristiche ed in generale, tutti quei criteri di organizzazione imposti dalla casa madre”, sicchè “i compensi sono da considerare come rientranti nella categoria del bonus qualitativo”;

– la motivazione, dunque, seppur sintetica, è specifica e puntuale, mentre, per contro, la doglianza difetta per autosufficienza, non avendo la società ricorrente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, riprodotto in ricorso, nè specificamente indicato la sede processuale di produzione nei gradi di merito, il contratto di concessione con la casa madre, le clausole pertinenti e relative al riconoscimento del bonus, nè, infine, i cd. “Piani di azione”, sì da consentirne – tanto più a fronte dell’asserita rilevanza della dedotta disciplina contrattuale – la diretta conoscenza e fruibilità da parte della Corte;

– è noto, infatti, come questa Corte ha precisato a più riprese e ribadito anche recentemente (Cass. n. 18679 del 2017; Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 2928 del 2015; Cass. n. 26489 del 2014), che a seguito della novellazione dell’art. 366 c.p.c., ad opera della L. n. 40 del 2006, art. 5, che ha aggiunto ai precedenti il n. 6, codificando in tal modo il principio di autosufficienza, secondo il quale il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito;

– tale esigenza si pone anche in tema di contenzioso tributario atteso che – come osservato da Cass. n. 23575 del 2015 – il ricorrente non ha l’onere di produrre nuovamente i documenti ma è tenuto a fornire “specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito”;

– il ricorso, pertanto, va rigettato e le spese regolate, come in dispositivo, per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro 5.600, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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