Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24472 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 17/10/2017, (ud. 28/02/2017, dep.17/10/2017),  n. 24472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15434/2013 proposto da:

D.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CARDI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN CARLO ANGELI;

– ricorrente –

contro

G.B., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ALDO

FONTANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURO MINCIARELLI;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 537/2012 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 14/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito l’Avvocato CARDI Marcello, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato ANGELI Gian Luca, difensore del ricorrente che si

riportato alle difese in atti;

uditi gli Avvocati FONTANELLI Aldo, MINCIARELLI Mauro, difensori del

resistente che hanno chiesto l’accoglimento delle difese in atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, per l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il ricorrente, D.G., aveva proposto domanda nei confronti di G.B., affermando che questi aveva illegittimamente occupato una strada e parte di un terreno di sua proprietà e quindi chiedendo che fosse condannato al rilascio degli stessi e a risarcirgli i danni subiti. G. si era costituito contestando la pretesa dell’attore, a sua volta proponendo domanda di accertamento della proprietà dei beni fondata sull’avvenuto acquisto a seguito di usucapione degli stessi.

Il Tribunale di Orvieto accoglieva la domanda di D. e condannava G. al rilascio del terreno, previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi, e al risarcimento dei danni.

2. G. impugnava la sentenza e la Corte d’appello di Perugia accoglieva l’appello, dichiarando la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 102 c.p.c. (il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di D. “non essendo stato provato che il convenuto abbia utilizzato le porzioni di terreno ricadenti nella proprietà attorea in una situazione di fatto consolidatasi per il tempo necessario all’usucapione” senza aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari dei terreni per cui l’usucapione era stata dedotta) e rimettendo la causa al tribunale ex art. 354 c.p.c..

3. D. riassumeva la causa davanti al Tribunale di Orvieto notificando la comparsa in riassunzione a G. e agli altri contraddittori. Nessuno dei convenuti si costituiva. Il Tribunale rigettava la domanda principale e quella riconvenzionale.

4. D. ha allora instaurato il giudizio d’appello, nel quale G. è rimasto contumace. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 14 dicembre 2012, ha accolto l’impugnazione (ha ritenuto non contestato il diritto di proprietà di D. e invece sfornita di prova l’eccezione riconvenzionale di usucapione, in quanto le relative prove, assunte nel primo processo, non possono più essere oggetto di valutazione perchè assunte in violazione del contraddittorio). In riforma della sentenza del Tribunale, ha quindi accolto la domanda di D. e condannato G. al rilascio delle porzioni di terreno, compensando le spese tra le parti.

5. Contro la sentenza d’appello D. propone ricorso in cassazione, basato su un unico motivo.

G. resiste con controricorso e ricorso incidentale, basato su due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorso principale lamenta l’avvenuta compensazione delle spese, denunciando la “violazione, falsa applicazione e interpretazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”.

Il motivo è fondato. Come affermano le sezioni unite (Cass. 20598/2008) la norma dell’art. 92 c.p.c., in conformità agli artt. 111 e 24 Cost., “non può in alcun modo condurre ad individuare nel potere del giudice di compensare le spese un potere sostanzialmente arbitrario e cioè svincolato dal rispetto della regola che, in piena aderenza con i principi del giusto processo e dell’effettività del diritto di difesa, impone – in linea di principio – di addossare al soccombente il costo del giudizio”, così che devono essere espresse o, comunque, intellegibili le ragioni che hanno ispirato il concreto esercizio del potere derogatorio rispetto al principio della soccombenza.

La Corte d’appello, invece, pur avenoo stabilito che “deve trovare pieno accoglimento l’azione negatoria proposta da D.” (originario attore), ha compensato le spese tra le parti per giusti motivi, senza però che dal contesto dell’intera sentenza si possano desumere plausibili ragioni a supporto della statuizione (non essendo al riguardo sufficiente il mero riferimento alla “particolarità della causa trattata”).

2. Il ricorso incidentale è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi. Con il primo si lamenta l’inesistenza della notificazione dell’atto di riassunzione del processo davanti al Tribunale di Orvieto, che sarebbe avvenuto non presso il domicilio eletto per il giudizio d’appello, ma presso il domicilio originariamente eletto per il giudizio di primo grado; inesistenza che – denuncia il secondo motivo – imponeva al giudice di dichiarare l’estinzione del processo ex art. 307.

La censura è infondata e comunque inammissibile. L’errore circa il luogo in cui la notificazione è effettuata – anche qualora si riveli privo di qualsiasi collegamento con il destinatario – non determina infatti l’inesistenza, ma la mera nullità dell’atto (cfr. Cass., sez. un., 14917/2016), il che avrebbe comportato, a fronte della mancata costituzione della parte, non la dichiarazione di estinzione del processo, ma l’ordine di rinnovazione da parte del giudice. In ogni caso, il vizio andava denunciato di fronte al giudice d’appello e non può essere sollevato per la prima volta davanti a questa Corte (tanto più che non viene affermata, e tanto meno provata, la mancata conoscenza del processo a causa del dedotto vizio della notificazione).

3. Il ricorso incidentale va pertanto rigettato. L’accoglimento del ricorso principale determina la cassazione della sentenza impugnata per quanto concerne il capo che dispone la compensazione delle spese di lite e la causa viene rimessa al giudice di rinvio, individuato nella Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, affinchè provveda sulle spese del processo, comprese quelle di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata relativamente al capo sulle spese di lite e rinvia alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Sussistono il presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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