Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24472 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 04/11/2020), n.24472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19318/2018 R.G. proposto da:

G.G., e San Giuseppe S.r.l., rappresentati e difesi

dall’Avv. Antonio Salvadori, con domicilio eletto in Roma, Viale

Regina Margherita, n. 294, presso lo studio dell’Avv. Angelo

Vallefuoco;

– ricorrenti –

contro

Credito Emiliano S.p.A., rappresentata e difesa dal Prof. Avv.

Giancarlo Poggiali, con domicilio eletto in Roma, via Giovanni

Antonio Plana, n. 4;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, n. 47/2018

depositata l’11 gennaio 2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3 luglio 2020

dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza n. 811 del 2016 il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sull’azione revocatoria ordinaria promossa da Credito Emiliano S.p.a. (d’ora in avanti Credem S.p.a.) contro G.G. e San Giuseppe s.r.l. per la declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi di cui ai verbali di assemblea straordinaria della società San Giuseppe s.r.l. – verbali rispettivamente datati (OMISSIS), con i quali il G. aveva conferito nel patrimonio della società, nella quale rivestiva la carica di presidente del C.d.A., vari cespiti di sua esclusiva proprietà -, dichiarò la nullità degli atti del giudizio e compensò le spese di lite.

Rilevò, infatti, che:

– i convenuti avevano eccepito la nullità ex art. 77 c.p.c., della procura alle liti conferita da due procuratori speciali della Banca attrice al difensore, per difetto in capo ai conferenti del relativo potere; con ordinanza del 19/1/2016 era stato concesso a parte attrice termine per il rinnovo della procura;

– la nuova procura alle liti, depositata telematicamente in data 25/2/2016, con firma del conferente autenticata dal legale, doveva ritenersi invalida in difetto del potere del legale di autenticare la firma del conferente in ipotesi diverse da quelle tassativamente previste dall’art. 83 c.p.c., comma 3.

2. In totale riforma di tale decisione, la Corte d’appello di Firenze, accogliendo il gravame interposto da Credem S.p.a., ritenuta la validità della seconda procura e pronunziando nel merito, ha accolto l’azione revocatoria dichiarando inefficaci nei confronti della banca gli atti dispositivi in oggetto.

4. Avverso tale decisione G.G. e San Giuseppe s.r.l. propongono ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui resiste l’intimata, depositando controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla omessa pronuncia sulla eccepita inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c..

Rilevano di avere eccepito l’inammissibilità dell’appello, ex art. 342 c.p.c., perchè la banca nulla aveva detto sulla prima delle due argomentazioni spese dal primo giudice per affermare la tassatività dell’elencazione degli atti di cui all’art. 83 c.p.c., comma 3 (ossia l’uso dell’espressione “in tali casi”) e che nemmeno era adeguata la critica della seconda argomentazione.

1.1. La censura è inammissibile.

L’eccezione, infatti, deve ritenersi implicitamente disattesa per il fatto stesso dell’accoglimento del gravame.

Occorre al riguardo rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancanza di espressa statuizione sul punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (v. in particolare, Cass. n. 5351 del 2007, che ha ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame), ed inoltre che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (v. Cass. n. 10636 del 2007).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla omessa pronuncia sulle questioni concernenti la “procura Ferrari” sollevate in primo grado e non esaminate dal Tribunale, ma ritualmente riproposte in sede di appello ex art. 346 c.p.c..

Lamentano che la Corte di merito non si è pronunciata espressamente sugli argomenti spesi a supporto della tesi della inidoneità della seconda procura.

2.1. Anche tale censura è inammissibile.

Non può infatti prospettarsi violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione a una decisione processuale da ritenere implicita in quella esplicitamente assunta nel merito, dovendo, viceversa, procedersi alla contestazione della decisione assunta in modo esplicito sul presupposto implicito.

Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale deve ritenersi inconfigurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d’ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente (v. Cass. 28/03/2014, n. 7406).

In particolare, il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (v. ex multis Cass. n. 7406 del 2014; n. 21424 del 2014; n. 2343 del 2019).

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto sulla affermata validità della “procura Ferrari”, in relazione agli artt. 83,84,125 c.p.c. e art. 2703 c.c.”.

Censurano la tesi della Corte di merito secondo cui la nuova procura doveva ritenersi ritualmente prodotta in allegato a nota di deposito della stessa.

Rilevano che la “nota di deposito” non è atto processuale (atto di ingresso nel processo) idoneo ad “ospitare” o “veicolare” la procura, ma è solo un mezzo informatico/telematico attraverso cui è stata effettuata la produzione della procura.

Nemmeno condivisibile è secondo i ricorrenti la tesi, pure affermata in sentenza, secondo cui l’elencazione degli atti di cui all’art. 83 c.p.c., comma 3, non sarebbe tassativa.

3.1. Con la esposta censura si denuncia, evidentemente, al di là dell’ininfluente erroneo riferimento in rubrica alla previsione di cui al n. 3, anzichè al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., comma 1 (v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931) un error in procedendo.

La doglianza è fondata, nei termini appresso precisasti.

L’elencazione degli atti in calce o a margine dei quali può essere apposta, a norma dell’art. 83 c.p.c., la procura alle liti deve bensì ritenersi non tassativa; ciò non significa tuttavia che non debba pur sempre trattarsi di atti determinanti l’ingresso della parte in giudizio, ossia di atti lato sensu processuali, atteso che la natura processuale degli stessi ne rivela l’inerenza allo specifico processo per il quale la procura è rilasciata, divenendo componente essenziale di essa (v. Cass. 08/08/1997, n. 7397).

L’art. 83 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie (risultante dalla modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, lett. a), dopo avere stabilito nel comma 1 che, quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura, dispone nel comma 2 che la procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel comma 3, poi, aggiunge che “la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato”, specificando che “in tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore”.

Risulta evidente che il riferimento normativo della particolare disciplina recata dal comma 3, della citata norma è sempre ad atti processuali.

Il concetto ispiratore posto a base dell’elencazione compiuta dall’art. 83 c.p.c., è quello dell’atto processuale determinante l’ingresso della parte nel giudizio. La natura processuale dell’atto ne comporta e ne rivela l’inerenza a quello specifico processo e diventa pertanto componente essenziale della specialità della procura resa così idonea a conferire al difensore gli specifici poteri di cui all’art. 84 c.p.c., in relazione al processo medesimo.

In questa prospettiva deve essere condiviso l’orientamento della giurisprudenza che considera non tassativa l’elencazione degli atti processuali, sui quali può essere apposta la procura speciale alle liti, contenuta nell’art. 83 c.p.c., comma 3, purchè l’atto sia depositato al momento della costituzione in giudizio (v. l’art. 125 c.p.c.) e la controparte non abbia sollevato specifiche contestazioni sulla regolarità del mandato (così Cass. 23/06/1988, n. 4279).

Occorre, però, che si tratti pur sempre di “atto processuale”, sia pure nella nozione lata, riferita cioè a qualunque elemento del processo di realizzazione della tutela giurisdizionale (v., in motivazione, Cass., n. 4279 del 1988 già richiamata).

Diversamente opinando, si andrebbe oltre lo schema normativo descritto dalla citata norma, il cui precetto resterebbe sostanzialmente eluso.

La riforma del 2009 non introduce elementi che consentano di prescindere da tale minimale presupposto, limitandosi solamente ad ampliare il novero degli atti idonei a veicolare la procura speciale, con l’inserimento tra essi anche della “memoria di nomina di nuovo difensore”, ferma restando tuttavia, nella pur generica indicazione del tipo di atto, la caratterizzazione dello stesso come atto processuale.

Nella specie l’atto al quale è congiunta la procura speciale è una mera nota di deposito (della procura medesima e di nessun altro atto) in cancelleria; nota che di per sè non può considerarsi quale atto processuale sia perchè non ha il contenuto di una memoria cui la procura acceda in quanto apposta in calce o a margine di essa, sia perchè, mancando un originario difensore ritualmente designato, l’Avv. Ferrari non può considerarsi “nuovo difensore”, in aggiunta o in sostituzione di altro avvocato precedentemente nominato (cfr. Cass. 23/05/2017, n. 12911; 31/01/2017, n. 2326).

4. In accoglimento del terzo motivo, assorbiti i rimanenti, la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la declaratoria di inammissibilità della domanda.

La novità della questione trattata, nella sua particolare declinazione nel caso concreto, e l’opposto esito dei due gradi del giudizio di merito giustificano l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibili i primi due; assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza; decidendo nel merito dichiara inammissibile la domanda. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

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