Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24471 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 24471 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

EQUITALTA POLIS S:p. A., in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via E. Fermi 80, presso l’avv.
Salvatore Pesce, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ernesto Sparano, prof.
Gustavo Visentini e Alfonso Papa Malatesta giusta procura speciale per notaio Enrico Troisi di Napoli del 20 aprile 2011, rep. n. 6593;
– ricorrente —

CONTRO
SCARPATI MARIO;
– intimato —
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 372/09 del 23 gennaio
2009, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 ottobre
2013 dal Consigliere Raffaele Botta;
Udito l’avv. Alfonso Papa Malatesta per la parte ricorrente;
Udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Umberto Apice, che ha
concluso per la dichiarazione di estinzione del ricorso per rinuncia.
FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso relativo ad una controversia concernente l’impugnazione
nanzi al Giudice di Pace di cartelle di iscrizione ipotecaria per tributi;
Preso atto che il contribuente non si è costituito;
Vista l’istanza depositata il 29 luglio 2013 dalla parte ricorrente, con la quale quest’ultima, premesso di aver provveduto alla cancellazione dell’ipoteca

Data pubblicazione: 30/10/2013

impugnata, dichiara di rinunciare al ricorso, allegando documentazione
comprovante l’intervenuta cancellazione dell’iscrizione ipotecaria;
Ritenuto che debba essere dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia e
che debbano essere compensate le spese in ragione della specifica conclusione
della controversia e stante la mancata costituzione dell’intimato nella presente fase del giudizio.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2013.

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Compensa le spese

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