Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24471 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. III, 21/11/2011, (ud. 28/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23946/2009 proposto da:

D.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA S. CROCE IN GERUSALEMME 1, presso lo studio

dell’avvocato GIANFRANCO GIANGUALANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FIORE MARIANO giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

DITTA  XX (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 385/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 08/07/2009 R.G.N. 879/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/10/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato GIANFRANCO GIANGUALANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso con l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Il contumace Z.A., titolare della ditta individuale Lavernicoat, fu condannato dal tribunale di Brindisi (con sentenza n. 42 del 2005) a pagare all’attrice D.A. la somma di Euro 11.708,28, oltre accessori, a titolo di risarcimento dei danni per le lesioni provocate all’appartamento della stessa a seguito dei lavori eseguiti al piano sottostante, commissionatigli in appalto dalle proprietarie (sorelle dell’attrice).

2.- La corte d’appello di Lecce, in accoglimento del primo motivo d’appello dello Z., con sentenza n. 385 dell’8.7.2009 ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per la ravvisata nullità della notificazione dell’atto di citazione in primo grado (del 9.7.2000) ed ha conseguentemente rimesso la causa al tribunale.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione la D. (con ricorso ritualmente notificato l’ultimo giorno utile) affidandosi ad un unico motivo.

L’intimata “ditta XX” non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Sono denunciate violazioni di norme di diritto ed ogni possibile tipo di vizio della motivazione per avere la corte d’appello ritenuto che la notificazione dell’atto di citazione fosse nulla.

2.- Va premesso che la ditta è una mera denominazione, sicchè convenuto è, in realtà, l’imprenditore individuale che, sotto quel nome, esercita l’impresa.

La ragione per la quale la notificazione dell’atto di citazione in primo grado è stata dichiarata nulla è fondata sul rilievo della Corte d’appello (a pagina 6 della sentenza impugnata) che l’impresa individuale ” XX” ha la sua sede legale in (OMISSIS), mentre in Via (OMISSIS) vi è solo una sede secondaria, dove appunto l’atto di citazione era stato notificato.

Ma un imprenditore individuale non ha una sede legale; ha, invece, un domicilio, che l’art. 139 c.p.c., comma 1, definisce come il luogo in cui la persona fisica del destinatario “ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio”.

Il punto era, dunque, quello di stabilire se anche in Via (OMISSIS), luogo di residenza dello Z., fosse dal medesimo esercitata l’industria o il commercio, non potendosi neppure escludere che un imprenditore eserciti la propria attività in due diversi luoghi.

2.1.- La corte d’appello ha poi ritenuto che, essendo stata la notifica eseguita in luogo diverso dalla residenza o domicilio dello Z. e dalla sede legale della sua impresa individuale la illeggibilità della firma sull’avviso di ricevimento dell’atto di citazione, diversa da quella del destinatario, siccome non accompagnata da alcuna dichiarazione – o attestazione del notificante – circa la sussistenza di un rapporto di familiarità o collaborazione, non autorizzasse alcuna presunzione in tal senso.

L’argomento è inficiato dall’assunto – erroneo come s’è detto – che una persona fisica che eserciti attività d’impresa sotto una determinata ditta possa avere una “sede legale” e per non aver correttamente applicato la nozione di domicilio di cui all’art. 138 c.p.c..

3.- Il motivo va dunque accolto nei sensi sopra precisati e la sentenza cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione perchè apprezzi la validità dell’atto di citazione in primo grado alla luce della sopra enunciata nozione di domicilio, decidendo sull’appello nel caso in cui concluda che la notificazione non era nulla.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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