Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24470 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. III, 21/11/2011, (ud. 28/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22997/2009 proposto da:

G.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 146, presso lo studio dell’avvocato SPAZIANI

TESTA EZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato TOFI Vinicio giusta

delega in atti;

– ricorrente –

e contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI

Giordano, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

FASOLA ENRICA, RIVELLESE NICOLA, PICARDI ROBERTO con procura speciale

del Dott. CORRADO TETI in Milano del 17/01/2011, rep. 245800, giusta

delega in atti;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 743/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/06/2008; R.G.N. 1987/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/10/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato VINICIO TOFI;

udito l’Avvocato NICOLA RIVELLESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 607/2004 ritenne provato il furto subito da G.S., titolare della ditta Motorshow, e condannò la Milano Assicurazioni s.p.a., sua assicuratrice per i danni, a rifondere all’attore la somma di Euro 25.543,00, determinata in via equitativa.

La Corte d’appello ha rigettato l’appello proposto dal G. confermando integralmente la sentenza gravata.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione G.S. con tre motivi ed ha presentato memoria.

Il difensore dell’intimato ha partecipato alla pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.

L’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 743/2008, non notificata, è stata infatti pubblicata il 20 giugno 2008.

Il ricorso per cassazione è stato depositato l’8 ottobre 2009 e notificato il 15 ottobre 2009 allorchè il relativo termine scadeva il 21 settembre 2009.

La tardività del ricorso e l’assenza, da parte dell’intimato, nella discussione orale, di ogni riferimento alle ragioni della ravvisata inammissibilità inducono a individuare giusti motivi per la compensazione delle spese del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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