Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2447 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Mari Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25934-2010 proposto da:

P.M.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA

DI RIENZO 162 C/O AVV. SCALONE DI MONTELAURO LUCIA PATRIZIA, presso

lo studio dell’avvocato PIETRO PAOLO CECCHETTI, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2009 della COMM. TRIB. REG. della PUGLIA

depositata il 17/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CECCHETTI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

P.M.F., dottore commercialista, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, n. 61/15/09 dep. 17.9.2009, che su impugnazione di cartella di pagamento per il recupero dell’Irap dichiarata e non versata per l’anno d’imposta 2003, ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo il ricorso circoscritto esclusivamente alla verifica della legittimità della procedura di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

Il Collegio autorizza l’estensore alla redazione in forma semplificata della motivazione della sentenza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con unico motivo del ricorso P.M.F. censura la sentenza per violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19; D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis; D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e L. n. 212 del 2000, art. 10), per avere la CTR erroneamente escluso la possibilità di contestare nei merito la debenza dell’imposta, non preclusa a seguito di accertamento automatizzato (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis).

2. Il motivo e fondato.

In tema d’IRAP, il contribuente può contestare la debenza del tributo, frutto di errore nella dichiarazione presentata, anche in sede d’impugnazione della cartella di pagamento, atteso che le dichiarazioni dei redditi sono, in linea di principio, sempre emendabili, in sede processuale, ove per effetto dell’errore commesso derivi, in contrasto con l’art. 53 Cost., l’assoggettamento del dichiarante ad un tributo più gravoso di quello previsto dalla legge. Ne discende che il contribuente che abbia, in dichiarazione, assoggettato i propri redditi ad imposta che ritiene non dovuta e provveduto al relativo versamento, in via di autotassazione, può chiederne la restituzione (nel termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38: v., tra le altre, Cass. n. n. 4049 /2015; n. 19537/2014; 29738/08, Cass. 1708/07, Cass. 4238/04). Ciò in quanto il contribuente è titolare della generale facoltà di emendare i propri errori mediante apposita dichiarazione integrativa, la quale, agli effetti dei termini di decadenza e stante la mancanza di modifiche allo specifico e autonomo regime delle restituzioni, non interferisce sull’effettivo esercizio del diritto al rimborso, atteso che l’ultimo inciso della disposizione citata, nel prevedere come termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, correla al rispetto di detto limite temporale a sola possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante. Ne consegue che il contribuente poteva, anche in sede di impugnazione della cartella di pagamento, contestare la debenza del tributo, in quanto frutto di un errore della dichiarazione dei redditi presentata, emendabile (Cass. n. 4049 del 27/02/2015).

3. Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CIR della Puglia, anche per e spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CIR della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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