Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2447 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 04/02/2020), n.2447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29067-2017 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 53,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO NAVACH;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VITA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA

VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTE PULLI, MANUELA MASSA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1357/2017 del TRIBUNALV di -MANI, depositata

il 18/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DORONZO

ADRIANA.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza depositata il 18/7/2017, il Tribunale di Trani, pronunciando in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., ha dichiarato sussistente il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile in favore di D.G. e ha condannato l’Inps all’erogazione della prestazione con decorrenza dal 27/10/2014, oltre agli accessori di legge, nonchè al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.000,00;

contro la pronuncia il D. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo;

l’INPS ha resistito con controricorso e ha spiegato ricorso incidentale; è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il motivo del ricorso principale è il seguente:

violazione e falsa applicazione delle norme che determinano i parametri per la liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati e procuratori (D.M. 10 marzo 2014, n. 55, L. n. 794 del 1942, D.M. 5 ottobre 1994, n. 585);

il motivo è fondato per quanto di ragione;

ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili, va ribadito che, ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, di talchè, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015);

applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati in 911,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4) e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2.251,00 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 442,50 per la fase di studio, Euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 475,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 962,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%, ancora ai sensi del citato D.M. n. 55 del 2014, art. 4);

con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all’importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, che testualmente prevede un riduzione “fino al 70 per cento” dell’importo liquidato per tale fase (Cass. ord. 20/6/2019, n. 16652);

la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata sentenza è inferiore a detti minimi, nè risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato D.M. n. 55 del 2014, in relazione alle singole fasi processuali;

pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando le spese in complessivi 3.162,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%;

deve altresì essere accolto il ricorso incidentale spiegato dall’Inps;

il giudice del merito ha infatti riconosciuto la prestazione con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, così violandosi il disposto della L. n. 118 del 1971, art. 12 secondo cui la pensione di inabilità civile può essere concessa “con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento”;

conseguentemente la sentenza deve essere cassata limitatamente alla parte suindicata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il riconoscimento della prestazione a far tempo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ovvero dal 1 novembre 2014;

tenuto conto della fondatezza (parziale per il ricorrente principale, avendo richiesto compensi nella misura complessiva di Euro 7360, a fronte della minor somma riconosciuta in questa sede) di entrambi i ricorsi, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese del presente giudizio;

in considerazione della natura della pronuncia, che è di accoglimento dei ricorsi, non sussistono presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso principale; per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Trani in Euro 3162, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell’avvocato Massimo Navach, anticipatario;

accoglie il ricorso incidentale e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e dichiara l’Inps tenuto a corrispondere al D. la pensione di inabilità con decorrenza dall’1/11/2014, oltre agli accessori di legge come già determinati dal giudice del merito;

compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 ottobre 2019

Depositato in cancelleria il 4 febbraio 2020

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