Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2447 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 03/02/2010), n.2447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

G. VERDI 10, presso lo studio dell’avvocato TURCO Chiara, (c/o

l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8176/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/02/2007 R.G.N. 9216/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

udito l’Avvocato TURCO CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per improcedibilita’ in subordine

rigetto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata l’8 febbraio 2007 rigetto’ l’appello dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato contro la decisione con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato l’Istituto a pagare al suo dipendente P.R. la somme da questi pretese a titolo di differenza indennita’ di anzianita’ e di TFR, nonche’ di tredicesima e quattordicesima mensilita’ in conseguenza della inclusione nella base di calcolo dei compensi percepiti per lavoro straordinario sino al 31 ottobre 1992.

2. L’Istituto propone ricorso per Cassazione articolato in due motivi e illustrato ulteriormente con memoria per l’udienza. L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

3. Il primo motivo denunzia “errata interpretazione del ccnl grafici 1992”, anche in violazione e falsa applicazione delle norme in materia di indennita’ di anzianita’ e trattamento di fine rapporto.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c. in relazione alla normativa collettiva applicabile alla fattispecie: ricalcolo di tredicesima, quattordicesima e ferie.

4. Entrambi i motivi criticano l’interpretazione della contrattazione collettiva nazionale data dalla sentenza impugnata in relazione al problema dell’inserimento del compenso per il lavoro straordinario svolto nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (primo motivo) e di tredicesima, quattordicesima e ferie (secondo motivo), denunziandone la violazione ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 3, introdotto nel 2006.

5. Il ricorrente non ha prodotto i contratti collettivi, ma si e’ limitato a riportarne, all’interno del ricorso, stralci limitati alle clausole a suo giudizio ritenute “di interesse”.

6. Questa modalita’ non e’ conforme all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7), applicabile al ricorso in esame che concerne una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006.

7. L’art. 369 c.p.c., comma 2, infatti, cosi’ si esprime: Insieme con il ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilita’,…….4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

8. La norma impone alla parte un onere di depositare, insieme al ricorso, il contratto il contratto collettivo (o i contratti collettivi) sui quali il ricorso si fonda. E’ un onere specifico, espressamente previsto a pena di improcedibilita’. Tale onere non puo’ ritenersi adempiuto con la produzione di parti del contratto, ne’, tanto meno, con l’inserimento nel testo del ricorso di articoli o clausole del contratto. La disposizione infatti si riferisce ai contratti o accordi collettivi, senza fornire alcun elemento che possa consentire alla parte di effettuare una produzione parziale, limitata a singole clausole, singoli articoli del contratto. Tanto meno la parte puo’ limitarsi a riportare nel corpo del ricorso alcune parti del contratto ritenute, a suo parere, di interesse.

9. La scelta legislativa riguarda i contratti collettivi di diritto comune, la cui natura giuridica e’ privatistica. Come si e’ precisato con decisione delle Sezioni unite, essa non si estende ai contratti ed accordi collettivi di natura pubblicistica il cui regime giuridico e’ assimilabile a quello della legge (Sez. unite, 12 ottobre 2009, n. 21559).

10. Con riferimento ai contratti collettivi di diritto comune la scelta e’ coerente con i principi generali dell’ordinamento civile, che certo non consentono a chi invoca in giudizio un contratto, di produrre al giudice solo una parte del documento o di riportarne il testo all’interno di un atto processuale e peraltro limitatamente alla parti giudicate rilevanti.

11. La scelta e’ inoltre coerente con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall’art. 1362 c.c. segg. che regolano l’interpretazione del contratti collettivi di diritto comune, al pari di ogni altro contratto. In particolare si connette alla regola, denominata dal codice “Interpretazione complessiva delle clausole”, secondo la quale “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto” (art. 1363 c.c.). E’ evidente che l’applicazione di questa regola implica la necessita’ per il giudice di avere dinanzi l’intero testo e non un testo ritagliato nella parte ritenuta di interesse dal ricorrente o comunque da una delle parti della controversia.

12. La scelta legislativa e’ poi coerente con i criteri di fondo dell’intervento legislativo in cui si inserisce (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e relativa legge delega) volto a potenziare la nomofilachia della Corte di cassazione.

13. Per queste ragioni, l’orientamento della Corte di cassazione, dopo alcune iniziali diversificazioni, si e’ ora consolidato nel senso che, secondo quanto testualmente impone l’art. 369 c.p.c. il contratto collettivo di diritto comune su cui si fonda il ricorso, deve essere depositato nel suo testo integrale in allegato al ricorso e il mancato rispetto tale previsione comporta la improcedibilita’, per espressa statuizione codicistica.

14. Pertanto il ricorso in esame deve essere dichiarato improcedibile. Nulla sulle spese poiche’ l’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara improcedibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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