Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24469 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. III, 21/11/2011, (ud. 28/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22918/2009 proposto da:

LA GIARDINIERA SRL (OMISSIS) in persona del suo Amministratore

Unico – legale rappresentante sig. A.G.L.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 342-B, presso lo

studio dell’avvocato GUIDO MARIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MANCARI ANTONINO MARIA giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA (OMISSIS) (già Riunione Adriatica di Sicurtà

S.p.A.), in persona dei procuratori Dr. C.A., e Dr.ssa

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88,

presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA Giorgio, che la rappresenta

e difende, già delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2250/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/07/2008; R.G.N. 3904/2003.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato MARIO GUIDO;

udito l’Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega;

Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. RUSSO Rosario,

che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del 2 e del 7

motivo, accoglie gli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Giardiniera srl, sulla base della polizza assicurativa, chiedeva la condanna della R.A.S. Riunione Adriatica di Sicurtà Spa (poi Allianz Spa) al pagamento dell’indennizzo (pari a circa euro 221.000,00) per i danni subiti – al fabbricato, ai macchinari alle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell’attività produttiva, oltre che alla merce – a seguito di un nubifragio. Il Tribunale accoglieva la domanda.

2. La Corte di appello di Milano, in esito all’impugnazione della assicurazione, riformava parzialmente la decisione di primo grado riducendo l’importo dovuto dalla Allianz (pari a circa Euro 188,000,00) e condannando La Giardiniera a restituire la differenza, sulla base della coassicurazione, per il 15%, da parte della Abeille Assurance (Sentenza del 22 luglio 2008).

3. Avverso la suddetta sentenza, La Giardiniera srl propone ricorso per cassazione con sette motivi, esplicati da memoria.

La Allianz Spa resiste con controricorso e successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ applicabile ratione temporis l’art. 366 bis cod. proc. civ..

2. La Corte di merito, ai fini che ancora rilevano ne presente giudizio, ha ritenuto la coassicurazione (ndr art. 1911 cod. civ.) con la società Abeille, sulla base delle seguenti considerazioni:

a) la sentenza di primo grado ha tenuto conto dell’esistenza di una assicurazione concorrente, anche se non ha espressamente riconosciuto l’esistenza della coassicurazione con la Abeille e sul punto si è formato il giudicato, in mancanza di impugnazione da parte della La Giardiniera;

b) comunque, agli atti risulta un modello (18/RO BIS) contenente la ripartizione delle quote delle società assicuratrici, del quale è fatta espressa menzione nella prima pagina della Polizza alla voce coassicurazioni; quindi la ripartizione delle quote riguarda la polizza oggetto di causa;

c) il ctu in appello ha chiarito che coassicuratrice era solo la Abeille; la ripartizione delle quote nel suddetto modello è nel senso dell’85% a carico della Allianz.

3. Il ricorso mira al riconoscimento dell’intero indennizzo attraverso l’applicabilità dell’art. 1910 cod. civ., in presenza di due contratti di assicurazione distinti e non collegati per il medesimo rischio, per effetto dei quale si potrebbe chiedere l’intero a ciascuna assicurazione, con l’unico limite del danno effettivo.

3.1. Con il primo motivo, si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5 e si formula il seguente quesito: “se sia consentito al giudice accogliere una domanda non proposta dalla parte, in violazione dell’art. 112 …se, in mancanza di espressa domanda, il giudice possa, senza alcuna motivazione, dedurre da un motivo di gravame cui non sia conseguita una domanda espressa ritenere che tale domanda fosse stata avanzata ovvero che fosse compresa nel thema decidendum”.

Il quesito è astratto e generico, mancando ogni riferimento agli atti processuali sulla base dei quali il giudice sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione, con conseguente inammissibilità del motivo;

inammissibile, peraltro, anche per la deduzione di vizi motivazionali rispetto ad errores in procedendo.

Comunque, sarebbe stato manifestamente infondato. Per quel che si comprende dalla esplicazione del motivo, non sussisterebbe la lamentata ultrapetizione, avendo il giudice esaminato il terzo motivo di appello, ricollegabile alla domanda proposta in via subordinata, quale risulta dalle conclusioni dell’appellante, riportate in sentenza.

3.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, per insufficiente e contraddittoria motivazione e si formula il seguente quesito: “se al giudice sia consentito accogliere un motivo di gravame proposto dalla parte in chiaro contrasto con l’espressa motivazione del giudice di primo grado senza motivare le ragioni che ne impongono l’accoglimento”.

Il motivo è inammissibile perchè il momento di sintesi (la cui funzione è omologa a quella del quesito di diritto) è privo di agganci alla fattispecie, deducendosi genericamente un difetto di motivazione rispetto alle argomentazioni della sentenza di primo grado.

Comunque, sarebbe stato manifestamente infondato. La censura riguarda sempre la ritenuta coassicurazione e, come emerge dalla sintesi della motivazione della decisione sopra sintetizzata, la Corte di merito ha dato conto della propria decisione.

3.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione dell’art. 2909 cod. civ., e si formula il seguente quesito: “se al giudice sia consentito ritenere formato il giudicato su un inciso di una sentenza che non contenga alcun accertamento e se gli sia consentito interpretare la locuzione assicurazione concorrente come indice certo della fattispecie coassicurazione”.

Il motivo è manifestamente inammissibile. Il giudice, come risulta dalla decisione sopra sintetizzata, dopo aver ritenuto formato il giudicato sul punto della coassicurazione, pur ammettendo che la sentenza di primo grado non era stata esplicita, ha, in aggiunta, autonomamente motivato in ordine alle ragioni per cui tale coassicurazione fosse ravvisabile. Conseguentemente, anche l’ipotetico accoglimento del motivo in esame sarebbe privo di interesse per il ricorrente, restando la sentenza fondata sulla specifica argomentazione adottata in secondo grado e non utilmente censurata dai successivi motivi di ricorso (vedi sesto motivo).

3.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione degli artt. 61, 113 e 191 cod. proc. civ., e si formula il seguente quesito: “se sia consentito al giudice demandare al CTU la salutazione e la soluzione di questioni di carattere giuridico, anzichè tecnici e se gli sia consentito di fondare la decisione sulle salutazioni di carattere giuridico espresse dal CTU”, Anche questo quesito pecca di astrattezza e genericità, con conseguente inammissibilità del motivo.

Comunque, sarebbe stato manifestamente infondato. Infatti, l’individuazione del bene e dei rischi assicurati e i rinvii tra i documenti (dei quali non si discute la loro acquisizione agli atti), che consentono di individuare la percentuale coperta da ciascuna assicurazione, costituiscono accertamenti che possono anche essere suffragati da cognizione tecniche, ferma restando la finale valutazione del giudice.

3.5. Con il quinto motivo, si deduce violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, per omessa e insufficiente motivazione in ordine alla ripartizione dell’indennizzo tra le due compagnie assicuratrici, e si formula il seguente quesito: “se al giudice sia consentito affermare, senza adeguata motivazione, che un documento prodotto in giudizio e relativo a un punto decisivo della controversia, si riferisce, completandone la disciplina, ad altro documento acquisito agli atti”.

Il motivo è inammissibile perchè il momento di sintesi (la cui funzione è omologa a quella del quesito di diritto) è privo di riferimenti concreti alla fattispecie.

Comunque, sarebbe stato manifestamente infondato, come emerge dalla motivazione della decisione della Corte di merito, sopra sintetizzata, secondo la quale la Polizza, alla voce coassicurazioni, menziona espressamente il modello (18/RO BIS) contenente la ripartizione delle quote delle società assicuratrici.

3.6. Con il sesto motivo, si deduce violazione degli artt. 1910 e 1911 cod. civ., e si formulano i seguente quesiti: “se, in mancanza di prova circa un espresso accordo tra due compagnie di assicurazione che assicurino gli stessi beni contro lo stesso rischio, il rapporto intercorrente tra le stesse possa essere qualificato ncoassicurazione”; “se, in presenza di una fattispecie rientrante nell’art. 1910 c.c., sia consentito all’assicurato ottenere il pagamento integrale dell’indennità dovuta da un solo assicuratore anzichè dall’altro assicuratore del medesimo rischio, come nella fattispecie, purchè il predetto importo non superi l’ammontare del danno”.

I quesiti sono inadeguati, con conseguente inammissibilità del motivo. Il primo, che peraltro introduce un profilo specificamente nuovo rispetto al giudizio di merito (l’accordo tra le assicurazioni come condizione necessaria perchè sia configurabile la coassicurazione), è talmente generico che si può dare una risposta astrattamente affermativa, senza che la stessa sia ancorata alla fattispecie; per esempio, ipotizzando che l’esistenza dell’accordo (ammesso che sia necessario, essendo invece sicuramente necessario il consenso dell’assicurato, Cass. 9 giugno 2003, n. 9199) tra le due assicurazioni che si ripartiscono il rischio non sia mai stato contestato.

Il secondo, è, all’evidenza, autoreferenziale, contenendo il quesito l’enunciazione della tesi sostenuta dalla ricorrente, ed esclusa dal giudice, come presupposto per la risposta affermativa.

3.7. Con il settimo motivo si deduce omessa pronuncia in ordine alla condanna e/o alla liquidazione della rivalutazione monetaria e si formula il seguente quesito: “se in presenza di un debito di valore sia consentito applicare la rivalutazione monetaria anche d’ufficio”.

Il motivo è, pure, inammissibile. Infatti, la ricorrente non aveva appellato per la mancata liquidazione della rivalutazione da parte del primo giudice.

3.8. In conclusione, il ricorso è inammissibile, essendo, innanzitutto, inammissìbili tutti i motivi attraverso cui si articolano le censure.

4. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara il ricorso inammissibile; condanna La Giardiniera srl al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 8.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, in favore di Allianz Spa.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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