Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24469 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 17/10/2017, (ud. 21/02/2017, dep.17/10/2017),  n. 24469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11956/2012 proposto da:

IDROTERMICA BUTTRIO DI P.N. SNC, P.I. (OMISSIS) IN PERSONA

DEL SOCIO AMM.RE E LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 58 presso l’avvocato BRUNO COSSU, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI PAOLO

BUSINELLO;

– ricorrente

nonchè da:

COFITA CONSORZIO FRIULANO INSTALLATORI TERMOIDRAULICI ED AFFINI SRL

P.I. (OMISSIS), IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE VICE PRESIDENTE,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,

presso STUDIO GREZ E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato

MAURIZIO CONTI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

SOCIETA’ OFFICINE B.F. & C. SRL IN PERSONA DEL

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMM.NE E LEGALE RAPP.TE P.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 808/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 19/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito l’Avvocato Gavazzi Albertina con delega depositata in udienza

dell’avv. Bruno Cossu difensore della ricorrente che si riporta agli

atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore 2, Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, l’assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza depositata in data 9 maggio 2007 il tribunale di Udine ha rigettato la domanda proposta con atto di citazione notificato il 2 aprile 2001 dalla società Idrotermica Buttrio di P.N. s.n.c. nei confronti della Co.f.i.t.a. – Consorzio Friulano Installatori Termoidraulici ed Affini s.r.l. volta ad ottenere la risoluzione per inadempimento di contratto, qualificato di appalto, volto alla realizzazione di due cisterne. A seguito della domanda attrice, la convenuta aveva spiegato domanda riconvenzionale per il pagamento di quanto ritenuto a garanzia – domanda questa pure non accolta dal tribunale – e chiamato in causa la realizzatrice Officie B.F. & C. s.r.l. Con la predetta sentenza il tribunale ha condannato l’attrice al pagamento delle spese sostenute dalla convenuta e dalla chiamata in causa.

2. – La corte d’appello di Trieste, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 19 dicembre 2011, ha respinto il gravame principale della Idrotermica Buttrio e ha accolto quello incidentale della Co.f.i.t.a., condannando la Idrotermica Buttrio al saldo del prezzo e delle spese processuali delle due controparti.

2.1. – Esaminando le doglianze svolte dall’appellante, la corte d’appello ha ritenuto non censurate le statuizioni di primo grado circa la natura dei rapporti tra le parti come appalto nei confronti della Co.f.i.t.a. e subappalto nei confronti della Bomben, nonchè circa l’ammissione dell’esistenza di difetti da parte della Bomben.

2.2. – La Corte ha poi ritenuto che l’insistenza della Buttrio affinchè i manufatti fossero realizzati secondo le iniziali previsioni, nonostante l’inadeguatezza sostenuta dalla Bomben, aveva posto quest’ultima nel ruolo di nudus minister, valorizzando in tal senso le dizioni di un telefax e di una fattura nonchè le deposizioni di due testi; ha dunque concluso per l’infondatezza della domanda della Buttrio e per la fondatezza della riconvenzionale di pagamento della resta di corrispettivo a favore della Co.f.i.t.a..

3. – Per la cassazione della sentenza della corte d’appello la Idrotermica Buttrio ha proposto ricorso affidato a un motivo, illustrato da memoria.

La Co.fi.ta. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale, articolato su due motivi e anch’esso illustrato da memoria.

La Bomben non ha svolto difese, dandosi atto dalla ricorrente in memoria essere stata la prima dichiarata fallita con sentenza del 27.3.2015 nella pendenza del giudizio di cassazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico mezzo del ricorso principale la società ricorrente, deducendo ad un tempo “violazione e falsa applicazione” degli artt. 116 e 167 c.p.c. e art. 1655 c.c., nonchè “omessa motivazione” e “contraddittoria motivazione” (pp. 17-18 del ricorso), si duole che la Corte d’appello:

– abbia, in ordine alla natura esecutiva del progetto, effettuato un’erronea lettura dei documenti e un’erronea interpretazione delle testimonianze (ciò che concreterebbe violazione dell’art. 116 c.p.c. cit.), omettendo di considerare un altro documento oggetto del motivo di appello della Immobiliare Buttrio (ciò che integrerebbe omessa motivazione);

– non abbia considerato che l’impegno della Bomben a costruire le cisterne con uno spessore di 5 mm. risulterebbe dalla originaria non contestazione circa l’effettuazione delle prove spessometriche, confermata da un teste (ciò che costituirebbe omessa motivazione, mentre costituirebbe violazione dell’art. 167 c.p.c. – che impone di prendere posizione nella comparsa di risposta sui fatti dedotti dal chiamante – il non aver tenuto conto della non contestazione);

– abbia reso altresì una motivazione contraddittoria circa l’essere stati gli spessori concordati oppure avere sul punto semplicemente insistito l’esponente della Idrotermica Buttrio, tenuto conto dell’obbligo di Bomben di adeguare la struttura agli spessori.

1.1. Il motivo – che non si presenta inammissibile in relazione alla deduzione della parte controricorrente che ne ha ritenuto carente il complesso dell’esposizione sommaria dei fatti, invece chiara e intelligibile a prescindere da ampi richiami di atti processuali – è per altra via inammissibile.

1.2. Infatti, attraverso esso, come si evince dal riepilogo sopra riportato, sotto la veste di motivi di ricorso in relazione a violazioni di norme sostanziali e processuali nonchè a vizi di motivazione, si richiede al giudice di legittimità di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, esame e valutazione che invece spetta al giudice del merito, facultato a individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza nonchè scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. La parte ricorrente, al contrario, lungi dal denunciare effettive violazioni delle regulae iuris o totali obliterazioni di fatti decisivi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero anche una manifesta illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora un difetto di coerenza tra le ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, si limita a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato dalla parte, proponendo un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti – in particolare – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Quanto, poi, alle dedotte violazioni di norme sostanziali e processuali, anch’esse si traducono – nell’assenza di effettivi discostamenti da parte del giudice del merito dalla retta applicazione delle disposizioni invocate – in doglianze circa i risultati valutativi del materiale processuale (erronea interpretazione delle testimonianze, ricondotta all’art. 116 c.p.c.; mancata considerazione di una presunta non contestazione, ricondotta all’art. 167 c.p.c.; ecc.).

Ne deriva l’inammissibilità del motivo in esame, in tutte le sue articolazioni, in quanto esso si traduce nell’invocata revisione delle valutazioni e dei convincimenti espressi dal giudice di merito, tesa a conseguire una nuova pronuncia sul fatto, non concessa perchè estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità.

2. – Con il primo motivo del ricorso incidentale la società Co.f.i.t.a. – complessivamente vittoriosa nel grado d’appello ma alla luce dell’avvenuta esplicita trattazione da parte della sentenza impugnata di profili che la vedono soccombente – lamenta anzitutto (per violazione degli artt. 2608,1710,153 e 2043 c.c.) che la corte territoriale abbia ritenuto la veste di essa come parte contrattuale e quindi la sua legittimazione passiva, essendo invece mera mandataria quale consorzio con funzioni di “gruppo d’acquisto”; in tal senso, indica una serie di elementi da trarsi dalla documentazione e dalle testimonianze che sarebbero stati pretermessi.

2.1. – Con il secondo motivo del ricorso incidentale la Co.f.i.t.a. – sempre in riferimento alla trattazione da parte della sentenza impugnata di profili che la hanno visto soccombente – lamenta poi che la Corte d’appello, respingendo l’eccezione mossa sul punto, abbia poi (con violazione dell’art. 183, comma 5 nel testo vigente ratione temporis e art. 345 c.p.c.) ritenuto formulata validamente in primo grado, e abbia poi esaminato in appello, la domanda della Idrotermica Buttrio in quanto fondata anche su responsabilità extracontrattuale, a fronte dell’invocazione in citazione del solo titolo contrattuale per inadempimento. Deduce la ricorrente incidentale che, poichè il titolo extracontrattuale era stato dedotto solo con memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, destinata alla precisazione della domanda, la domanda su esso fondata era inammissibile in primo grado e in appello, siccome domanda nuova.

2.2. – I due motivi di ricorso incidentale – espressamente proposti in via condizionata (cfr. p. 36 del controricorso) – vanno dichiarati assorbiti a cagione del rigetto a pronunciarsi del ricorso principale.

3. – Le spese seguono la soccombenza, dovendo liquidarsi a favore della controricorrente-ricorrente incidentale come in dispositivo.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente-ricorrente incidentale delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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