Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24469 del 05/10/2018
Cassazione civile sez. trib., 05/10/2018, (ud. 18/06/2018, dep. 05/10/2018), n.24469
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 8614 del ruolo generale dell’anno
2015, proposto da:
B.G., rappresentato e difeso, giusta procura speciale
in calce al ricorso, dall’avv. Viviana Fedon, presso lo studio della
quale in Milano, alla via Panzacchi, n. 6, elettivamente si
domicilia;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si
domicilia;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, depositata in data 25 settembre 2014, n.
4961/2014;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data
18 giugno 2018 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Dott.ssa Mastroberardino Paola, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
sentita per il ricorrente l’avv. Viviana Fedon.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Si legge nella sentenza impugnata che l’Agenzia delle entrate accertò nei confronti di B.G. un maggior reddito imponibile per il periodo d’imposta 2006 composto da un maggior reddito diverso e da un maggior reddito di partecipazione imputato per trasparenza ex art. 5 del t.u.i.r..
Il contribuente impugnò il relativo avviso, senza successo in primo grado.
La Commissione tributaria regionale ha rigettato il successivo appello del contribuente, perchè ha ritenuto infondata l’eccezione di violazione del contraddittorio processuale, ha escluso che la mancanza di relata di notifica dell’avviso, avvenuta mediante raccomandata, si possa riverberare sulla sua invalidità, ha stabilito che l’emanazione dell’avviso di accertamento, in caso di indagini finanziarie, non debba essere preceduta dall’espletamento del contraddittorio procedimentale e ha escluso la necessità che al contribuente fossero notificati gli avvisi concernenti le società semplici delle quali il contribuente era socio.
Contro questa sentenza propone ricorso B.G. per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui l’Agenzia risponde con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fondato e assorbente dei restanti è il primo motivo di ricorso, col quale B.G. lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la nullità della sentenza impugnata e del relativo processo per violazione del litisconsorzio necessario in relazione alle due società e ai relativi soci, quanto ai redditi di partecipazione imputati per trasparenza.
L’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società, sia tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815).
2.- Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità d’integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari affetto da nullità assoluta.
3.- Il motivo va quindi accolto, con assorbimento dei restanti, con la conseguente declaratoria di nullità degli atti processuali compiuti e rimessione delle parti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che regolerà anche le spese.
PQM
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, dichiara la nullità del giudizio e dei relativi atti processuali e rimette le parti.
Anche per le spese, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018