Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24469 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 04/11/2020), n.24469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25292/2017 proposto da:

ADER AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

SERGIO MENNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 409/2017 del TRIBUNALE di TERAMO, depositata

il 21/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Teramo, con sentenza in data 21.4.2017 n. 409, accogliendo parzialmente l’appello proposto da C.F. avverso la decisione del Giudice di Pace di Teramo in data 25.10.2012 n. 332, riformava la sentenza impugnata dichiarando la nullità della cartella esattoriale n. (OMISSIS) notificata da Equitalia Pragma s.p.a., in data 11.7.2011, in quanto priva delle indicazioni, prescritte dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, commi 2 e 2 bis e riprodotte anche nel D.M. n. 321 del 1999, ritenute necessarie ad identificare, ai sensi dell’art. 480 c.p.c., comma 2, la pretesa creditoria azionata con il titolo esecutivo, nella specie essendo stata omessa la indicazione della data di notifica delle ordinanze ingiunzioni.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione dalla Agenzia delle Entrate Riscossione con ricorso affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso, e memoria illustrativa ex art. 380 bis.1 c.p.c., C.F..

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, instando per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato la sentenza di appello per vizio di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 12 e 25 (recte: n. 602 del 1973), nonchè del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 8 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), deducendo che il Giudice di appello aveva erroneamente attribuito alla mancata indicazione, nella cartella di pagamento, anche della data delle ordinanze-ingiunzioni prefettizie, un requisito indispensabile tale determinare la invalidità dell’atto di precetto ex art. 480 c.p.c., comma 2, avendo fatto in tal modo contraria applicazione delle norme di diritto, così come interpretate dalla Corte di legittimità (richiama il precedente di Corte Cass. n. 11466/2011).

Tanto premesso il ricorso per cassazione non può accedere all’esame di legittimità, in quanto l’appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace non poteva essere proposto.

La sentenza del Giudice di appello deve, infatti, essere cassata senza rinvio, in quanto il giudizio svoltosi in secondo grado avanti il Tribunale di Teramo non poteva essere proposto, essendo espressamente dichiarate “non impugnabili ” dall’art. 618 c.p.c., comma 3 (con disposizione non modificata dalla riforma introdotta dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 15) le sentenze emesse su “opposizione agli atti esecutivi”, qual è da ritenere anche la opposizione, proposta avverso la cartella di pagamento, con la quale vengono fatti valere ex art. 617 c.p.c., comma 2, vizi formali propri di tale atto, che assolve anche alla funzione di precetto, sicchè il mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza pronunciata, in primo grado, dal Giudice di Pace di Teramo, poteva essere soltanto il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.

La inammissibilità – che nel caso di specie va declinata come improponibilità – dell’appello (essendo la qualifica di inappellabile espressamente riservata alle sentenze del Giudice di Pace emesse al di fuori dei limiti consentiti dall’art. 339 c.p.c.), non rilevata e pronunciata dal Tribunale, è rilevabile “ex officio” anche in sede di legittimità, in quanto si risolve nella omessa impugnazione della sentenza di prime cure, sulla quale si è formato, quindi, il giudicato.

La Corte di cassazione può, infatti, rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità/improponibilità dell’appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (cfr. Corte Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 16863 del 07/07/2017; id. Sez. 2 -, Ordinanza n. 26525 del 19/10/2018) e venendo, nella specie, in questione un fatto processuale impeditivo dell’esercizio della “potestas judicandi”, essendo fatto divieto al Giudice di merito (ne bis in idem) di pronunciare nuovamente, con effetti modificativi di situazioni giuridiche ormai consolidate dalla definitività ed irrevocabilità dell’accertamento giudiziale (cfr. Corte cass. Sez. U., Sentenza n. 26019 del 30/10/2008).

Alla “non impugnabilità” della sentenza con la quale il Giudice di Pace ha deciso su opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non trova, quindi, applicazione il principio di conversione delle nullità della sentenza in motivi di gravame (art. 161 c.p.c., comma 1), con conseguente sanatoria dei vizi (di improponibilità) che non siano stati fatti valere con la impugnazione (ricorso per cassazione), atteso che il regime della inammissibilità/improponibilità (cui si aggiunge anche la improcedibilità, ove correlata a termini di decadenza) non trova disciplina nel sistema delle “nullità processuali” previsto dagli artt. 156-162 c.p.c..

Ed infatti, la “nullità” è costituita da una difformità dell’atto rispetto al modello, tale da non impedire il passaggio in giudicato della sentenza che ne sia affetta ove non fatta valere con la impugnazione (conversione della nullità della sentenza in vizi di gravame: art. 161 c.p.c., comma 1), e rimane comunque priva di effetto qualora l’atto, nonostante il vizio, abbia comunque raggiunto il suo scopo; diverso è, invece, il regime della “inammissibilità” che è caratterizzato proprio dalla inemendabilità del vizio che affetta l’atto, in quanto lo rende – secondo espressa previsione di legge – definitivamente inidoneo al raggiungimento dello scopo. E’ stato al proposito messo in evidenza da questa Corte che “in realtà tali vizi rientrano tutti nell’esposto concetto della nullità e la diversità discende esclusivamente dalle conseguenze che l’ordinamento fa derivare dagli stessi”. Ne segue che l’inammissibilità non è la sanzione per un vizio dell’atto diverso dalla nullità, ma la conseguenza di particolari nullità dell’appello e del ricorso per cassazione, e non è comminata in ipotesi tassative, ma si verifica ogniqualvolta – essendo l’atto inidoneo al raggiungimento del suo scopo (nel caso dell’appello: evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado) – non operi un meccanismo di sanatoria (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 16 del 29/01/2000; id. Sez. 3, Sentenza n. 14251 del 28/07/2004; id. Sez. 1 -, Sentenza n. 18932 del 27/09/2016).

Nella specie, il Giudice di secondo grado non ha rilevato l’inappellabilità della sentenza emessa all’esito di una opposizione agli atti esecutivi, per la quale è previsto solo il rimedio del ricorso straordinario in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7 e tale vizio, rilevabile “ex officio” da questa Corte (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15275 del 04/07/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 24047 del 13/11/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 15405 del 28/06/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 25209 del 27/11/2014 ed id. Sez. 3, Sentenza n. 674 del 18/01/2016, entrambe con riferimento alla vigenza della disposizione dell’art. 616 c.p.c., che prevedeva la inappellabilità delle sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 615 c.p.c.), determina la cassazione senza rinvio della sentenza di appello impugnata, in quanto l’appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace su opposizione agli esecutivi non poteva essere proposto.

In conseguenza, rilevata ex officio la improponibilità dell’atto di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Teramo in data 25.10.2012 n. 332 emessa ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 1, la sentenza di appello pronunciata dal Tribunale di Teramo in data 21.4.2017 n. 409 deve essere cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto l’appello non poteva essere proposto ai sensi dell’art. 618 c.p.c., u.c..

Essendo stata decisa la causa su rilievo ex officio, le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte:

decidendo sul ricorso proposto da Agenzia delle Entrate – Riscossione, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto l’appello non poteva essere proposto.

Compensa integralmente le spese processuali del grado di appello e di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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