Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24468 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 24468 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 22176-2012 proposto da:
SO.G.E.T. S.P.A. – SOCIETA’ GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI,
2013

in persona del legale rappresentante pro-tempore,

363

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 103,
presso lo studio dell’avvocato VAGNOZZI DANIELE,
rappresentata e difesa dagli avvocati DELLA ROCCA
SERGIO, CECINATO LUIGI, per delega a margine del

Data pubblicazione: 30/10/2013

ricorso;
– ricorrente contro

EMMEGI S.R.L., in pesona del legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandataria del costituendo

Equitalia sud s.p.a. (già Equitalia Polis s.p.a.),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2,
presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,
rappresentata e difesa dagli avvocati SEBASTIO ATTILIO,
GIUSEPPE MISSERINI, per delega in calce al
controricorso;
COMUNE DI TARANTO, in persona del Dirigente della
Direzione degli Affari Legali, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA SANTI APOSTOLI 66, presso
lo studio dell’avvocato ZITO ALBERTO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CASIELLO
MARIA, per delega a margine del controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

EQUITALIA POLIS S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 3078/2012 del CONSIGLIO DI
STATO, depositata il 25/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;

raggruppamento temporaneo di imprese Emmegi srl-

uditi gli avvocati Sergio DELLA ROCCA, Alberto ZITO;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

.:

t

OGGETTO: Lavoro
pubblico
privatizzato –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Soget s.p.a. — Società gestione entrate e tributi – proponeva il ricorso

e la controinteressata Emmegi partecipavano a una gara bandita dal Comune di Taranto
per l’affidamento di una serie di servizi in materia di accertamento, liquidazione e
riscossione di tributi, entrate patrimoniali e sanzioni pecuniarie (bando, come rettificato,
del 7 ottobre 2010 e termine per la presentazione delle offerte al 15 novembre 2010);
che all’esito delle operazioni di gara la stessa era provvisoriamente aggiudicata dalla
Soget s.p.a. (d.d. n. 51 del 16 marzo 2011); che successivamente con nota prot. n.
108431 dell’ 1 1 luglio 2011, la p.a. comunicava l’avvio di un procedimento di revoca
dell’aggiudicazione, in ragione dell’intervenuta risoluzione contrattuale adottata dal
Comune di Oria rispetto a Soget con d.d. n. 609 dell’ 8 giugno 2010 (circostanza la
quale avrebbe inciso sui requisiti soggettivi di partecipazione alla procedura della
società); che a tale nota la Soget replicava in data 22 luglio 2011, precisando che il
Comune di Oria, con d.d. n. 988 dell’ 1 ottobre 2010, aveva revocato il proprio
precedente atto di risoluzione (questo perché, a seguito di un accordo transattivo, la
risoluzione unilaterale era venuta meno per effetto di una risoluzione consensuale del
contratto); che con d.d. n. 178 del 14 settembre 2011, tuttavia, il Comune di Taranto
ribadiva che le vicende inerenti al rapporto fra la Soget e il Comune di Oria erano tali da
incidere sui suoi requisiti di partecipazione e, infine, con d.d. n. 179 del 15 settembre
successivo, procedeva all’aggiudicazione della gara in favore della Emmegi.
Avverso tali atti, nonché quelli presupposti e consequenziali, insorgeva davanti
al TAR Puglia — sez. staccata di Lecce, la Soget, chiedendone l’annullamento ed
instando per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, per il
subentro nello stesso e per il risarcimento dei danni.
2. Pronunciandosi nell’instaurato contraddittorio con il Comune di Taranto e la
società Emmegi s.r.l. (che proponeva ricorso incidentale), l’adito T.a.r., con sentenza n.
2057 del 2011, in parte respingeva il ricorso principale della società Soget e in parte lo

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(r.g.n. 1517/2011) al T.a.r. Puglia, sez. dist. Lecce, esponendo: che la ricorrente Soget

dichiarava inammissibile; inoltre dichiarava improcedibile il ricorso incidentale
proposto dalla società Emmegi.
Secondo il Giudice di primo grado, il Comune di Taranto aveva legittimamente
revocato l’aggiudicazione provvisoria alla Soget, essendosi accertata, in relazione alle
vicende del servizio svolto per conto del Comune di Oria, la sussistenza di errori gravi
commessi dalla ricorrente; revoca fondata quindi sul disposto dell’art. 38, comma 1,

In particolare riteneva il T.a.r. che legittimamente il Comune di Taranto
considerava accertata, in conformità ai parametri fissati già dall’art. 38, comma 1, lett.
f), d.lgs. n. 163 del 2006 (oltre che dalla lex specialis della gara), la sussistenza di errori
gravi commessi dalla ricorrente nell’esercizio dell’attività professionale prestata presso
il Comune di Oria, errori gravi emergenti, in punto di fatto, dalla delibera di Giunta n.
165 del 10 ottobre 2010 e, soprattutto, dall’atto di transazione intercorso in pari data fra
le parti (atto nel quale, a fronte delle contestazioni del Comune di Oria, la Soget, che
ben avrebbe potuto agire in sede giudiziaria avverso l’atto comunale di risoluzione del
contratto, preferiva invece ristorare la p.a. con la somma di euro 112.496,17 per il
mancato gettito derivato al Comune dai propri inadempimenti contrattuali). Errori gravi
i quali obiettivamente rilevavano, indipendentemente da ogni giudizio sulle
dichiarazioni rese dalla società (la intervenuta revoca della risoluzione unilaterale
depone in ogni caso per la buona fede della società, fermo restando che allo stato non
risulta concretamente disposta alcuna sanzione ex art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006, pur
essendo le stesse genericamente prefigurate nel provvedimento impugnato), ai fini della
esclusione della ricorrente, così legittimando la determinazione n. 178 del 14 settembre
2011.
Il Tar considerava inoltre che la verificata correttezza dell’esclusione della Soget
faceva venir meno la legittimazione della medesima alla formulazione delle censure
pure avanzate rispetto alla successiva aggiudicazione della gara alla Emmegi, le quali
andavano dunque dichiarate inammissibili. In particolare richiamava Cons. Stato, Ad.
Plen., 7 aprile 2011, n. 4, secondo cui la definitiva esclusione o l’accertamento della
illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la
titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della
procedura selettiva; tale esito rimane fermo in tutti i casi in cui l’illegittimità della

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lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006.

partecipazione alla gara è definitivamente accertata, sia per inoppugnabilità dell’atto di
esclusione, sia per annullamento dell’atto di ammissione.
La manifesta infondatezza del ricorso principale rendeva infine improcedibile
per carenza di interesse il ricorso incidentale proposto dalla Emmegi. Infatti l’esame
prioritario del ricorso principale è ammesso, per ragioni di economia processuale,
qualora sia evidente la sua infondatezza, inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità.

domande svolte in primo grado.
Si costituivano il Comune di Taranto e la Emmegi, quest’ultima con appello
incidentale contenente i motivi di cui al ricorso incidentale di primo grado.
Il Consiglio di Stato, sez. Quinta, con sentenza n. 3078 del 2012 respingeva
l’appello principale e dichiarava improcedibile l’appello incidentale, confermando per
l’effetto la sentenza appellata. Condannava la società appellante a rifondere alle parti
appellate le spese del grado di giudizio.
4. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la Soget s.p.a. con due
motivi.
Resistono con controricorso le parti intimate, Comune di Taranto e società
EMMEGI s.r.l.
La Soget s.p.a. ed il comune di Taranto hanno anche depositato memoria ex art.
378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in due motivi.
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione degli artt.
103,111 e 117 Cost. lamentando il travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione
del giudice amministrativo.
Secondo la ricorrente il Consiglio di Stato, nel confermare la pronuncia di primo
grado, non si è limitato a una mera verifica della sufficienza della motivazione della
revoca dell’aggiudicazione, ma ha operato una vera e propria integrazione della
motivazione stessa nel ritenere sussistente il presupposto previsto dall’art. 38, lettera F),
decreto legislativo n. 163 del 2006. In tal modo il Consiglio di Stato ha travalicato i
confini della giurisdizione operando apprezzamenti discrezionali riservati alla pubblica
amministrazione.

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3. Appellava la sentenza la Soget la quale riproponeva tutte le censure e le

Con il secondo motivo la società ricorrente, denunciando la violazione delle
medesime disposizioni citate, censura la sentenza impugnata per l’assunto rifiuto di
esercitare la giurisdizione.

2. Il ricorso — i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente — è
infondato.
Va innanzi tutto ribadito quanto già affermato da questa Corte (Cass., sez. un., 9

dirsi essere viziate per eccesso di potere giurisdizionale e, quindi, sindacabili per motivi
inerenti alla giurisdizione, soltanto laddove detto giudice, eccedendo i limiti del
riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del
merito (riservato alla p.a.), compia una diretta e concreta valutazione della opportunità e
convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula
dell’annullamento, esprima la volontà dell’organo giudicante di sostituirsi a quella
dell’amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che
avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità
In particolare, in presenza di una scelta del legislatore di consentire il rifiuto di
aggiudicazione per ragioni di inaffidabilità dell’impresa il sindacato di legittimità del
giudice amministrativo nello scrutinio di un uso distorto di tale rifiuto deve prendere
atto della chiara scelta di rimettere alla stessa stazione appaltante la individuazione
del punto di rottura dell’affidamento nel pregresso e/o futuro contraente.
Nella specie il sindacato del giudice amministrativo sulla motivazione del
rifiuto si è mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della
valutazione degli elementi di fatto esibiti dal Comune appaltante come ragioni del
rifiuto di aggiudicazione.
Il Consiglio di Stato quindi – esercitando i poteri giurisdizionali di verifica del
rispetto in particolare dell’art. 38, 1° comma, lett. f), d.leg. 12 aprile 2006 n. 162, che
prevede che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di
concessioni ed appalti pubblici di lavori, servizi e forniture i soggetti che, secondo
motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività

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novembre 2011, n. 23302) secondo cui le decisioni del giudice amministrativo possono

professionale – è rimasto nei confini propri della giurisdizione del giudice
amministrativo.
Ai fini dell’applicazione di tale disposizione del codice dei contratti pubblici non
è necessario un accertamento della responsabilità del contraente per l’inadempimento in
relazione ad un precedente rapporto contrattuale, quale sarebbe richiesto per l’esercizio
di un potere sanzionatorio, ma è sufficiente una motivata valutazione

prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, che abbia fatto venir
meno la fiducia nell’impresa.
In conclusione va ribadito quanto già affermato da questa Corte (Cass., sez. un.,
14 settembre 2012, n. 15428) secondo cui, quanto al sindacato delle Sezioni Unite sulle
decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione (ex art. 362, primo
comma, c.p.c.), è configurabile l’eccesso di potere giurisdizionale con riferimento alle
regole del processo amministrativo solo nel caso di radicale stravolgimento delle norme
di rito, tale da implicare un evidente diniego di giustizia, e non già nel caso, quale
quello in esame, di mero dissenso del ricorrente nell’interpretazione della legge.

3. Il ricorso è quindi infondato.
Alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento
delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in euro 200,00 (duecento) per
esborsi oltre euro 6.000,00 (seimila) per compensi d’avvocato ed oltre accessori di legge
in favore del comune di Taranto, nonché in euro 200,00 (duecento) per esborsi ed in
euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi d’avvocato oltre accessori di legge in favore
della società Emmegi.
Così deciso in Roma il 11 giugno 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

dell’amministrazione in ordine alla grave negligenza o malafede nell’esercizio delle

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