Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24468 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. III, 21/11/2011, (ud. 28/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22583/2009 proposto da:

S.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA QUINTO AURELIO SIMMACO 7 – OSTIA, presso lo studio

dell’avvocato NERI Nicola, che lo rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.M.W. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato SAMPIERI

Valerio, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI RAPPRESENTANZA GENERALE

PER L’ITALIA (OMISSIS), in persona del procuratore Dott. T.

R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO

440, presso lo studio dell’avvocato TASSONI FRANCESCO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2122/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/05/2009; R.G.N. 6817/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/10/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato NICOLA NERI;

udito l’Avvocato FRANCESCO TASSONI;

udito l’Avvocato GERALDINE FLORENCE PAGANO per delega D.M.

W.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso incidentale, rigetto del ricorso principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il tribunale di Roma condannò il medico odontoiatra D.M. W. e, solidalmente, la società assicuratrice Helvetia da quegli chiamata in garanzia, a risarcire all’attore S.P. il danno conseguito a cure odontoiatriche non correttamente eseguite, liquidandolo in complessivi Euro 15.218,00 oltre agli accessori ed alle spese processuali.

2.- Con sentenza n. 2122 del 19.5.2009 la corte d’appello di Roma, dichiarato inammissibile l’appello incidentale di D.M. ed infondato quello di S., in parziale accoglimento di quello di Helvetia, ha escluso la sussistenza del danno estetico, riducendo il risarcimento ad Euro 4.578,00 oltre agli accessori, compensando le spese del grado.

3.- Ricorre per cassazione il S., affidandosi a quattro motivi, cui resistono con distinti controricorsi Helvetia e D.M., il quale ultimo propone anche ricorso incidentale basato su due motivi.

La Helvetia presenta memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I ricorsi vanno riuniti perchè proposti avverso la stessa sentenza.

2.- E’ logicamente pregiudiziale l’esame del ricorso incidentale del D.M..

Il primo motivo, col quale egli si duole della dichiarata inammissibilità del suo appello incidentale per tardività, è inammissibile per mancata indicazione delle ragioni per le quali il mancato avviso dello spostamento di un giorno della prima udienza avrebbe “di fatto convertito in ammissibile l’appello incidentale” proposto oltre il termine di 20 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione.

Il secondo motivo è manifestamene infondato sotto il primo profilo, non essendo necessaria la partecipazione dell’assicurato (a meno che il litisconsorzio non sia previsto dalla legge) al giudizio d’appello proposto dall’assicuratore nei confronti del danneggiato. La questione relativa all’insorto interesse del D.M. ad impugnare a seguito dell’impugnazione incidentale del S. (ex art. 343 c.p.c., comma 2), avrebbe presupposto che il ricorrente avesse chiarito che tanto aveva prospettato. Ma nulla è in proposito detto in ricorso.

3.- Il primo motivo dell’appello principale (violazione dell’art. 1180 c.c.) assume come presupposto l’insussistente dato di fatto che il danneggiato sia stato condannato alla restituzione della differenza di quanto pagato in più dall’assicuratore (non v’è traccia di tale condanna nella sentenza impugnata) e sarebbe – quand’anche tanto fosse in ipotesi accaduto – manifestamente infondato poichè prescinde dal considerare che l’assicuratore era stato comunque condannato (non rileva se a torto o a ragione) a pagare in solido con l’assicurato danneggiante.

Il secondo motivo, col quale il ricorrente fondatamente si duole che la corte d’appello non abbia considerato che il danno estetico (ma, recte, il pregiudizio estetico) ben può essere temporaneo, non è suscettibile di accoglimento in relazione alla mancata censura della sentenza per vizio della motivazione, laddove il ricorrente si duole che la corte d’appello non abbia considerato le risultanze della consulenza, invece opinando (n.d.e.: così adottando un’ulteriore ratio decidendi) che si era trattato di imperfezione difficilmente percepibile all’esterno e non percepita se non dall’interessato (pag.

4. primo capoverso della sentenza, in fine).

Questa ragione della decisione – concernente un apprezzamento di fatto e dunque sindacabile solo sotto il profilo del vizio della motivazione – non è infatti impugnata ed è autonomamente idonea a sorreggere la decisione.

Il terzo motivo è infondato in quanto i particolari pregiudizi di tipo c.d. “esistenziale”, non univocamente presumibili in relazione al caso specifico ed al tipo di diritto leso, devono essere specificamente dedotti ab origine, sicchè la sentenza è infondatamente censurata per violazione dell’art. 2059 c.c., laddove afferma che non lo erano stati.

Il quarto motivo (col quale il ricorrente pur correttamente prospetta che quei pregiudizi ben possono essere solo temporanei) è assorbito dal rigetto di quello precedente, una volta ritenutosi che la questione era nuova.

4.- I ricorsi vanno conclusivamente rigettati.

Le spese vanno compensate tra i ricorrenti. Le ragioni della decisione inducono a ravvisare giusti motivi per compensarle anche nel rapporto processuale relativo ad Helvetia.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA