Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24468 del 17/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 17/10/2017, (ud. 17/02/2017, dep.17/10/2017),  n. 24468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4041/13) proposto da:

F.LLI M. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in

calce al ricorso, dall’Avv.to Ezio Francia del foro di Alba e

domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Luigi Rinaldi Ferreri in

Roma, Vicolo Margana n. 15;

– ricorrente –

contro

PUNTO CASA s.r.l., nonchè G.A.;

– intimati –

avverso le sentenze della Corte di appello di Torino, la non

definitiva, n. 627 depositata il 24 aprile 2009, e la definitiva n.

1855 depositata il 29 dicembre 2011.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 17

febbraio 2017 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che – in assenza della

parte ricorrente – ha concluso per l’estinzione del ricorso per

rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La F.LLI M. s.n.c., con atto notificato il 5 febbraio 2013, ha proposto ricorso per cassazione avverso le sentenze – parziale e definitiva – della Corte di appello di Torino n. 627, depositata in data 24 aprile 2009, e n. 1855, depositata il 29 dicembre 2011, le quali – in riforma della decisione del giudice di prime cure – nell’accogliere il gravame principale, ha riconosciuto la responsabilità della Punto Casa s.r.l. ex art. 1669 c.c. per i difetti riscontrati nell’immobile acquistato dall’originaria attrice, G.A., con condanna della stessa al risarcimento dei danni, pronunciando, altresì, sulla domanda di manleva svolta dalla medesima venditrice nei confronti della società costruttrice del bene, la F.lli M., per cui i costi venivano, in ultima istanza, posti a carico di questa.

Non hanno svolto difese le parti intimate.

Fissata pubblica udienza al 17 febbraio 2017, in data 15 febbraio 2017 è stato depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso da parte della F.LLI M., nel quale si afferma che la parte non ha più interesse a coltivare il ricorso.

L’atto di rinuncia al ricorso – sebbene non notificato alle controparti, perchè nessuna ha svolto difese in cassazione – soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c. sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione.

In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l’estinzione del processo.

In assenza di attività difensiva delle parti intimate, nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA