Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24468 del 10/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 10/09/2021), n.24468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17223-2020 proposto da:

G.G.P.C.A., elettivamente domiciliato in

ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 2306/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato l’08/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. G.G.P.C.A., cittadino nigeriano, ricorre con due motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Campobasso, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ne ha rigettato l’impugnazione avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e del riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso per ragioni umanitarie.

Nel racconto reso in fase amministrativa il ricorrente aveva dichiarato di essere padre missionario di religione cattolica e di essere divenuto, come tale, bersaglio dei terroristi del gruppo di (OMISSIS), ragione per la quale egli si allontanava dal proprio Paese raggiungendo l’Italia, in cui riprendeva l’attività di ministro di culto, dopo aver soggiornato, subendo gravissime violenze e reiterate vessazioni, in Niger, Algeria e Libia. Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

2. Con il primo motivo il ricorrente error in indicando per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e g), art. 3, commi 3, art. 4, e art. 5, comma 1, lett. c) art. 6, art. 8, comma 1, lett. b) e art. 14, lett. b) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il tribunale aveva omesso di valutare la situazione del Paese di origine, aveva condotto il giudizio sulla credibilità del richiedente sulla scorta di proprie opinioni e non dei parametri di legge ed aveva omesso di procedere all’audizione dello stesso per richiedente per colmare lacune istruttorie.

Il motivo è inammissibile quanto al racconto che resta non sindacabile in cassazione se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa.

Spetta al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (Cass. n. 13578 del 02/07/2020) secondo quindi contenuti (quello del vizio di motivazione sub art. 360, comma 1, n. 5 cit.) neppure oggetto di deduzione nel proposto motivo.

Sulle fonti dirette a dare alla definizione della situazione socio politica del paese di provenienza, il motivo è generico non provvedendo il ricorrente a dedurre sui contenuti mancati nella valutazione del giudice del merito o sul carattere divisato delle fonti apprezzate (Cass. n. 4037 del 18/02/2020).

Il motivo è infondato là dove deduce la mancata audizione del richiedente per ritenuta sua superfluità da parte del tribunale nonostante poi il contenuto delle dichiarazioni rese in fase amministrativa sia stato apprezzato come non credibile.

Il tribunale non incorre in una contraddizione tale da minare il fondamento logico dell’assunta decisione, avendo i giudici di merito scrutinato con dovizia di particolari il fatto narrato per poi coglierne i profili di non credibilità (così per la non conoscenza della lingua “hausa” quella del luogo, il Borno, in cui il dichiarante avrebbe svolto opera di proselitismo, con cui il tribunale contrasta, debitamente, il rilievo sul punto svolto dalla difesa del richiedente sulla insufficienza, all’indicato fine, dell’utilizzo della lingua inglese) il tutto nel rispetto di una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata e quindi lontana da una valutazione non ispirata ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni – atomisticamente esaminate – insite nella narrazione della personale situazione del richiedente (a contrariii: Cass. n. 7546 del 27/03/2020) nella decisività e centralità del profilo del racconto vagliato (vd. Cass. n. 10908 del 08/06/2020).

Il motivo è infondato là dove denuncia la mancata audizione del richiedente in cui questi avrebbe chiarito le ritenute ragioni di manifesta infondatezza del narrato.

Per giurisprudenza di questa Corte, là dove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere anche all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa (Cass., 11/11/2020, n. 25439; Cass., 07/10/2020, n. 21584).

Il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve, pertanto, contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass., 11/11/2020, n. 25312).

Nella specie, tale onere non è stato adempiuto.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia error in indicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e relativo ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

La censura – inammissibile là dove non tiene conto del giudizio di non credibilità del racconto formulato dal tribunale destinato a sottrarre fondatezza alla domanda di protezione umanitaria in ragione della mancata individuazione di situazioni di vulnerabilità oltre quelle indicate per le altre protezioni (Cass. n. 29624 del 24/12/2020) – è nel resto infondata.

Il tribunale ha apprezzato da un canto il difetto di allegazioni in punto di vulnerabilità personale del richiedente, condizione come tale correttamente apprezzata come non riferita al Paese di origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (Cass. n. 9304 del 03/04/2019), e dall’altro lo svolgimento dell’attività evangelica in Italia per poi escludere di quest’ultima l’ascrivibilità ad una ragione di integrazione in Italia, il tutto per un giudizio di comparazione rispettoso del modello definito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4455 del 2018; SU n. 29459 del 13/11/2019).

Il profilo del motivo relativo alla sofferenza sofferta nei Paesi di transito, integrativa di vulnerabilità, manca di autosufficienza non facendo valere il ricorrente di averla tempestivamente e puntualmente allegata nel giudizio di merito quale ragione di riconoscimento della protezione umanitaria.

In ogni caso il motivo è generico.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere accordato automaticamente per il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o maltrattamenti nel paese di transito, ma solo se tali violenze per la loro gravità o per la durevolezza dei loro effetti abbiano reso il richiedente “vulnerabile” ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5; ne consegue che è onere del richiedente allegare e provare come e perché le vicende avvenute nel Paese di transito lo abbiano reso vulnerabile, non essendo sufficiente che in quell’area siano state commesse violazioni dei diritti umani, senza che esse rivestano un certo grado di significatività da apprezzarsi in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (Cass. n. 28781 del 16/12/2020; Cass. n. 13758 del 03/07/2020).

4. Il ricorso è conclusivamente infondato.

Nulla sulle spese nella tardività della costituzione del Ministero dell’interno.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (ex Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021

 

 

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