Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24468 del 01/10/2019

Cassazione civile sez. II, 01/10/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 01/10/2019), n.24468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19863-2015 proposto da:

D.I.A., in proprio e quale erede di D.I.C.,

elettivamente domiciliato in Roma, P.zza Unità 13, presso lo studio

dell’avvocato Luisa Ranucci, rappresentata e difesa dagli avvocati

Giordano Di Meglio, Pietro Di Meglio, Clotilde Di Meglio;

– ricorrente –

contro

P.A., D.I.G., elettivamente domiciliati in

Ischia, V. Marone Venanzio 6, presso lo studio dell’avvocato Stefano

Pettorino, rappresentati e difesi dall’avvocato Fabio Acampora;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1941/2015 della Corte d’appello di Napoli,

depositata il 29/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2019 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato il 10/7/2015 da D.I.A., in proprio e quale erede della sorella D.I.C., nei confronti di P.A. e D.I.G. avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli aveva rigettato il loro gravame nei confronti delle due sentenze, parziale e definitiva, emesse dal Tribunale di Napoli nella causa insorta fra le parti ed avente ad oggetto il testamento olografo di D.I.S., marito della P. e padre di G., nonchè fratello di A. e C.;

– in particolare, la moglie ed il figlio del de cuius avevano convenuto le sorelle di quest’ultimo, A. e D.I.C., per l’accertamento della nullità del testamento olografo;

– esponevano che il testatore era morto dopo una lunga e grave malattia, a causa della quale non era più nel possesso delle sue capacità intellettive e che, in considerazione di ciò, andavano revocate le disposizioni testamentarie con cui aveva designato le sorelle A. e C. quali eredi universali di tutti i suoi beni mobili e immobili, oltre alla donazione con cui aveva attribuito alla sorella A. la nuda proprietà dell’intero fabbricato in (OMISSIS) con riserva dell’usufrutto;

– inoltre gli attori chiedevano la riduzione delle disposizioni lesive della legittima;

– si costituivano le convenute chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento della validità del testamento e l’irrevocabilità ai sensi dell’art. 805 c.c. della disposizione contenuta nell’atto notarile del (OMISSIS) con cui il fratello aveva attribuito l’intero fabbricato sito in (OMISSIS) alla sorella A. in remunerazione dei servigi e buoni uffizi offerti dalla sorella che in varie circostanze gli aveva anche anticipato somme di danaro;

– il tribunale con una prima sentenza parziale accoglieva la domanda riconvenzionale e dichiarava valido il testamento, disponendo la rimessione sul ruolo in ordine alla domanda di riduzione;

– con la sentenza definitiva accoglieva anche la domanda di riduzione e di reintegra nella quota di riserva e statuiva che il fabbricato oggetto del rogito del (OMISSIS) era entrato nella massa ereditaria, dichiarandone la comunione ereditaria e compensando per metà le spese di lite, ponendo le residue a carico delle convenute;

– proposto appello da parte di queste ultime nei confronti di entrambe le sentenze, le impugnazioni sono state integralmente respinte;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da D.I.A. in proprio e nella qualità di erede della sorella C. con ricorso affidato a tre motivi cui resistono P.A. e D.I.G. con apposito controricorso;

– entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. dei controricorrenti P. e D.I. depositata il 20/2/2019 è tardiva, perchè oltre il termine di dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio;

– per quanto riguarda i motivi di ricorso, con il primo si denuncia la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale l’omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio per non avere la corte adeguatamente valorizzato la circostanza che le parti si sarebbero attenute, sin dalla morte del de cuius, alla legge, osservandone le prescrizioni e dividendo l’eredità in conformità ad essa;

– il motivo è inammissibile non consentendo, per la sua mancanza di specificità e chiarezza, di comprendere dove ed in che termini la circostanza sarebbe stata valorizzata in precedenza dalla ricorrente e sottoposta al giudice d’appello, il quale risulta aver argomentato su tutte le doglianze sottopostegli dalle parti, senza, tuttavia, dare conto della questione qui sollevata;

– è, invero, principio consolidato che in tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. Cass. 1435/2013; id. 27568/2017);

– in difetto di detta allegazione ed indicazione non può perciò che ribadirsi l’inammissibilità del motivo;

– con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione di non meglio indicate norme in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, laddove i giudici del merito erano pervenuti alla qualificazione del rogito del (OMISSIS) quale “negotium mixtum cum donatione” omettendo, a suo avviso, la corretta valutazione delle prove acquisite al processo e del tenore letterale dell’atto che avrebbero, invece, dovuto avallare la qualificazione di esso in termini di donazione remuneratoria intangibile ex art. 770 c.c. ed art. 805 c.c.;

-la corte non avrebbe poi tenuto in considerazione l’ulteriore documentazione prodotta (effetti cambiari e dichiarazione di debito del testatore) confermando erroneamente la qualificazione data dal giudice di prime cure;

– il motivo è inammissibile perchè non indica quale sarebbe il principio di diritto erroneamente applicato risolvendosi nella censura della valutazione svolta dal giudice del merito, peraltro esplicitamente considerando la documentazione richiamata dalla ricorrente e considerate non decisiva (cfr. pag. 9 della sentenza);

– con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione all’omessa considerazione della documentazione prodotta e segnalata, atteso il disconoscimento effettuato e la mancata proposizione di apposita e rituale istanza di verifica;

– anche questo motivo appare inammissibile perchè non specifica quale sarebbe la norma violata;

-appare, altresì, inammissibile laddove non indica in alcun modo il tenore della documentazione cui si riferisce e perchè le argomentazioni svolte in proposito dal giudice del merito possano costituire circostanze decisive ai fini dell’esito del giudizio;

– la corte distrettuale ha peraltro considerato anche la possibile rilevanza della documentazione proveniente dal testatore e prodotta dalle convenute e ritenuto che il valore indiziario della stessa non fosse sufficiente nel quadro della complessiva valutazione delle risultanze probatorie (confronta pagina 11 della sentenza) a dimostrare i debiti del de cuius asseritamente estinti dalla sorella A.;

– l’inammissibilità di tutti i motivi, comporta l’inammissibilità dell’intero ricorso;

– in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 5200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 27 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019

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