Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24467 del 17/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 17/10/2017, (ud. 17/02/2017, dep.17/10/2017),  n. 24467

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 9434/12) proposto da:

T.M., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to Stefano Orlandi del foro

di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso

in Roma, via Asiago n. 1;

– ricorrente –

contro

C.F., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro

Piermarini e Francesco Scacchi del foro di Roma, in virtù di

procura speciale apposta a margine del controricorso, ed

elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via

Crescenzio n. 19;

– controricorrente –

e contro

C.M., C.S. e V.S.M.,

rappresentati e difesi dall’Avv.to Enrico De Santis del foro di

Roma, in virtù di procura speciale apposta a margine del

controricorso, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in

Roma, viale Mazzini n. 140;

– controricorrenti –

e contro

T.U. e T.E., quali eredi di

G.G., rappresentati e difesi dall’Avv.to Vincenzo Colacino del Foro

di Roma, in virtù di procura speciale per atto notaio dott. Prof.

Claudio Cerini rep. n. 225.409 – 14/5/16 e n. 225.383 del 9.6.2016,

ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via

Nicola Ricciotti n. 9;

– controricorrenti –

e contro

C. in B.I., quale erede di M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 472 depositata

il 26 gennaio 2012;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 17

febbraio 2017 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

uditi gli Avv.ti Stefano Orlandi, per parte ricorrente, e Alessandro

Piermarini, Massimo Seri (con delega dell’Avv.to Enrico De Santis,

così interpretato l’atto di nomina – irrituale ex art. 83 c.p.c.,

ratione tempore applicabile – di nuovo difensore) e Vincenzo

Colacino, per le parti resistenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. IACOVIELLO Francesco, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 25 settembre 1978, T.M., agendo nella qualità di socio della promissaria acquirente I.C.E.R. s.r.l. (all’epoca della sottoscrizione del contratto non ancora iscritta nel registro delle imprese) evocava, dinanzi al Tribunale di Roma, gli eredi di Ch.Fe. ( C.M., C.S., V.S. – vedova C. – e C.F.), al fine di sentir dichiarare trasferito, in suo favore, il locale rustico ed il terreno di cui al preliminare di vendita sottoscritto dalle parti nel mese di giugno del 1968.

Nella resistenza dei convenuti, con ordinanza del 4 marzo 1987 veniva ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di M.A., erede di C.M., e di G.G., che risultavano aver agito in nome della società I.C.E.R. a r.l., quale promissaria acquirente. Si costituiva la sola G., chiedendo l’accoglimento della domanda proposta dall’attore; in via subordinata, faceva istanza di pronuncia ai sensi dell’art. 2932 c.c., dichiarando trasferiti in suo favore i beni di cui al preliminare.

Con sentenza n. 1683/04 del 20.01.2004, il Tribunale di Roma dichiarava la carenza di legittimazione attiva di T.M. e la prescrizione del diritto vantato da G.G..

Avverso la detta decisione interponeva appello T.M., deducendo che il primo giudice aveva errato nel dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell’attore dal momento che lo stesso, avendo firmato la scrittura in ogni foglio, aveva agito in nome della società promissaria acquirente, la Corte di appello di Roma, proposto appello incidentale da G.G., con il quale insisteva nelle proprie domande, contumace C. in B.I., quale erede di M.A., con sentenza n. 472/2012 del 26.1.2011, accoglieva l’appello principale e quello incidentale limitatamente ai profili, rispettivamente, della carenza di legittimazione attiva in capo al T. e della ritenuta prescrizione del diritto azionato dalla G., rigettandoli per il resto, sulla base, per quanto nella presente sede ancora rileva, delle seguenti considerazioni: all’epoca della stipula del contratto preliminare la società promissaria acquirente non era ancora iscritta nel registro delle imprese, trovava applicazione l’art. 2331 c.c., comma 2, con la conseguenza che le obbligazioni nascenti dal preliminare erano imputabili ai soci che avevano agito in nome della società, ivi compreso il T., il quale lo aveva sottoscritto in calce e firmato a margine di ogni foglio. Aggiungeva che l’azione ex art. 2932 c.c., era stata proposta dal T. entro il termine di dieci anni dalla data fissata per la stipula del contratto definitivo, l’interruzione della prescrizione esplicava i suoi effetti, ai sensi dell’art. 1310 c.c., anche nei confronti della G., tuttavia, non poteva essere pronunciata una sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo non stipulato, in quanto difettava la richiesta in tal senso dell’altro promissario acquirente C.M. (e, per lui, dei suoi eredi). Infine era tardiva (siccome proposta per la prima volta in grado di appello) e, quindi, inammissibile la domanda avanzata in via subordinata dall’appellante volta ad ottenere la condanna degli appellati al rimborso della somma dal medesimo anticipata nella misura di Lire 202.052.666.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso T.M., sulla base di due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 378 c.p.c..

C.F., da un lato, e C.M., C.S. e V.S., dall’altro, hanno depositato separati controricorsi, mentre il difensore di T.U. e di T.E. ha depositato esclusivamente procura speciale per poter prendere parte alla discussione, non svolte difese da C. in B.I..

Fissata pubblica udienza al 12.07.2016, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per difetto di comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza ai controricorrenti C. e V..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1292 c.c. e ss., nonchè la insufficiente e contraddittoria motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per aver la corte locale erroneamente escluso, in carenza della richiesta proveniente anche da parte del terzo promissario acquirente, C.M. (e, essendo questi deceduto prima del giudizio, da parte dei suoi eredi), la possibilità di emettere una pronuncia costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c., in favore degli altri due promissari acquirenti, nonostante si fosse al cospetto di una obbligazione solidale.

Il motivo è fondato.

Va premesso che – come rilevato dalla medesima corte di merito – l’indeterminatezza delle situazioni soggettive collegate alla qualità di socio, prima che venga stipulato il contratto societario, non impedisce la stipulazione di un contratto preliminare, il quale ha come contenuto soltanto l’obbligo di stipulare un successivo contratto definitivo, da cui deriverà il previsto effetto traslativo, e si configura pertanto come contratto in formazione, produttivo di semplici effetti obbligatori preliminari (cfr. Cass. 1 marzo 2007 n. 4888; Cass. 27 maggio 1992 n. 6383), con la conseguenza che ai fini della validità del contratto preliminare, non è quindi indispensabile una completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del contratto definitivo, ma risulta sufficiente l’accordo in ordine agli elementi essenziali. E’ giurisprudenza costante di questa corte che la società di capitali che non sia stata regolarmente costituita, per mancata iscrizione nel registro delle imprese, non viene a giuridica esistenza e delle obbligazioni assunte in suo nome sono responsabili coloro che hanno agito ex art. 2331 c.c. (Cass. n. 1795 del 1972; Cass. n. 2515 del 1984; Cass. n. 5915 del 1999; Cass. n. 21520 del 2004 e Cass. n. 13287 del 2012).

Ciò precisato, questa Corte ha già avuto modo di enunciare il principio per cui, in tema di obbligazioni indivisibili, fra le quali rientra la promessa di più soggetti di acquistare in comune un immobile considerato nella sua interezza, l’impossibilità che gli effetti del contratto si producano (o non si producano) pro quota o nei confronti soltanto di alcuni dei promissari comporta il diritto di ciascuno dei creditori di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione comune alla disciplina delle obbligazioni solidali, richiamata in materia dall’art. 1317 c.c., (nella specie è stato ritenuto che, a seguito della rinuncia all’adempimento del contratto preliminare da parte di uno dei promissari acquirenti, l’altro aveva diritto ad ottenere il trasferimento dell’immobile promesso in vendita nella sua interezza: Cass. 7 aprile 2005 n. 7287).

Più di recente questo principio è stato, sia pure da un altro angolo visuale, ribadito (Cass. 12 marzo 2013 n. 5776) con l’affermazione che la “parte negoziale”, quale entità soggettiva di imputazione delle posizioni attive e passive nascenti dal contratto, è insensibile alle proprie mutazioni interne, sicchè, qualora un promissario acquirente receda dal preliminare di compravendita, l’altro può pretendere la stipula del definitivo e agire ai sensi dell’art. 2932 c.c., facendosi carico dell’intero prezzo.

Anche se non sono mancate in passato pronunce non completamente adesive all’orientamento de quo (v. Cass. 5 dicembre 2001 n. 15354: nel caso di contratto preliminare con pluralità di promissari acquirenti avente ad oggetto un unico immobile considerato nella sua interezza, la relativa obbligazione è indivisibile, per cui tanto l’adempimento, quanto l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre ai sensi dell’art. 2932 c.c., devono essere richiesti congiuntamente da tutti i detti promissari, configurandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c., stante l’impossibilità che gli effetti del contratto non concluso si producano nei confronti di alcuni soltanto dei soggetti del preliminare), non può ritenersi isolata l’affermazione secondo cui “quando una parte negoziale, nel senso di centro di imputazione delle posizioni attive o passive nascenti dal contratto, ha carattere soggettivamente complesso, essa resta insensibile alle mutazioni attinenti ai soggetti che la costituiscono, e tale insensibilità si riflette anche su quelle posizioni; ne consegue, con riguardo ad ipotesi di preliminare di compravendita, che ove più soggetti si siano obbligati, con un’unica promessa, ad acquistare pro indiviso un immobile, l’adesione di uno dei promittenti compratori all’unilaterale recesso del promittente venditore non impedisce agli altri di chiedere l’emissione della sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto non concluso ex art. 2932 c.c., rendendosi acquirenti dell’intero immobile” (così Cass. 16 luglio 1997 n. 6480).

La chiave di lettura utile a colmare le diversità fra i due orientamenti è offerta dalla sentenza n. 5589 del 17 ottobre 1980, a mente della quale, nelle obbligazioni indivisibili, ciascuno dei creditori può, a norma dell’art. 1319 c.c., proporre domanda per ottenere la esecuzione dell’intera prestazione, ma quando tutti i concreditori agiscono a tal fine congiuntamente in giudizio, si configura, in fase di gravame, un’ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, determinato dall’esigenza di evitare pronunzie contraddittorie, in contrasto con il carattere unitario della obbligazione indivisibile (cfr., altresì, in tal senso Cass. n. 2595 del 1975; Cass. n. 1236 del 1970; Cass. n. 4224 del 1957).

In quest’ottica, la necessità di un litisconsorzio necessario si rivelerebbe solo in sede di gravame, qualora tutti i concreditori abbiano agito per ottenere la pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c.. D’altra parte, in base all’art. 1319 c.c., ciascuno dei creditori può esigere l’esecuzione dell’intera prestazione indivisibile.

Dai principi sopra enunciati discende la erroneità dell’affermazione della corte territoriale circa la necessità di una domanda ex art. 2932 c.c., anche da parte degli eredi di C.M., in qualità di eredi dell’ulteriore promissario acquirente; nè al riguardo appaiono pertinenti le pronunce richiamate dal giudice del gravame a sostegno del proprio convincimento, riferendosi a differente ipotesi (in particolare, a fattispecie di promessa di vendita effettuata da uno solo dei comproprietari di un bene immobile indiviso, nel quale caso è da escludere la possibilità del(l’unico) promissario acquirente di ottenere la sentenza costitutiva di cui all’art. 2932 c.c. nei confronti del solo comproprietario promittente per il trasferimento dei diritti immobiliari a lui spettanti).

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1175,1176,1362 e 1366 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per aver la corte omesso di considerare il comportamento delle parti anche successivo alla stipulazione del contratto (e, in particolare, che il solo T., presumibilmente anche nell’interesse della moglie G., aveva eseguito i pagamenti e si era accollato i debiti), in particolare i convenuti non avevano mai usato come argomento difensivo l’assenza del C. come promissario postulante.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento della prima censura.

In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Roma, che procederà al riesame della vicenda adeguandosi ai principi sopra enunciati, tenendo conto anche delle prescrizioni urbanistiche.

Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia a diversa Sezione della Corte di appello di Roma, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda – 2 Civile, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA