Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24466 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. III, 21/11/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21798/2010 proposto da:

B.P. (OMISSIS), M.E.

(OMISSIS), B.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, V. G. G. BELLI 39, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO Pierfrancesco, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CERCHIARA MAURIZIO, BERNI LUCA,

CARMAGNOLA GIOVANNI giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

EURO IMMOBILIARE LEONARDO DA VINCI S.R.L. (OMISSIS) in persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante sig. P.

D., elettivamente domiciliata in ROMA, V. CRESCENZIO 42, presso

lo studio dell’avvocato VENCESLAI Massimiliano, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati JASMINE ASAAD, MARCO ANGELO NICOLA

VALERIO giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 442/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/05/2010 R.G.N. 125/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato MAURIZIO CERCHIARA;

udito l’Avvocato MARCO ANGELO NICOLA VALERIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso con l’improcedibilita1 del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 26 ottobre – 24 novembre 2009 il tribunale di Piacenza, sezione specializzata agraria, in accoglimento della domanda proposta dalla s.r.l. Euro Immobiliare Leonardo da Vinci nei confronti di B.P., B.M. e M.E., sia in proprio che quali soci della B.P., B.M. e Maestri Ermelinda s.s., accertato che i convenuti occupavano senza titolo terreni di proprietà della società attrice, ha condannato i convenuti all’immediato rilascio degli stessi nonchè al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 3.500,00.

Gravata tale pronunzia da B.P., B.M. e M.E., sia in proprio che quali soci della società semplice B.P., B.M. e M.E., la Corte di appello di Bologna, sezione specializzata agraria, con sentenza 6 – 19 maggio 2010 ha rigettato il gravame, fissando per l’esecuzione del rilascio la data del 31 agosto 2010 e condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 23 agosto 2010 hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, B.P., B.M. e M.E., sia in proprio che nella qualità di soci della società semplice B.P., B. M. e M.E..

La Euro Immobiliare Leonardo da Vinci s.r.l. ha resistito con controricorso, peraltro non notificato nei termini.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Rileva, in limine, il collegio:

– la memoria, ex art. 378 c.p.c., prodotta nella imminenza della udienza di discussione nell’interesse della ricorrente B. M. dagli avvocati Luca Berni e Pierfrancesco Bruno, in forza di mandato rilasciato dalla B. in calce alla stessa memoria è inammissibile (e della stessa, pertanto, non può tenersi conto, al fine della decisione). Si osserva, infatti, che il nuovo art. 83, comma 3, come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, con decorrenza dal 4 luglio 2009, trova applicazione – stante la non equivoca formulazione della citata L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1 – unicamente ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore id est ai soli giudizi introdotti, in primo grado, successivamente al 4 luglio 2009. Deriva da quanto precede, pertanto, che per i giudizi – quali quello in esame – promossi anteriormente a tale ultima data trova applicazione l’art. 83 c.p.c., nella sua precedente formulazione e, di conseguenza, se la procura non viene rilasciata a margine o in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (in termini, ad esempio, Cass. 26 marzo 2010, n. 7241);

– contemporaneamente, preso atto della omessa notifica nei termini del controricorso – ancorchè, inizialmente, per fatto non direttamente imputabile alla parte contro ricorrente, non può disporsi – contrariamente a quanto sollecitato dalla difesa di questa ultima, alla rimessione in termini della parte controricorrente e al differimento dell’udienza di discussione per consentire detta notifica. Deve ribadirsi, infatti, al riguardo che in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Cass., sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352; Cass. 15 gennaio 2010, n. 586; Cass. 13 ottobre 2010, n. 21154, tra le tantissime). Certo quanto sopra, tenuto presente che in margine a analoga richiesta il Presidente f.f. della sesta sezione – 3 si è già pronunciato con provvedimento 26 novembre 2010, affermando che sulla stessa non vi era luogo a provvedere, appunto essendo facoltà del difensore del controricorrente di provvedere di sua iniziativa a rinnovare – entro termine ragionevoli – la notificazione, e considerato – altresì – da un lato, che il difensore della parte controricorrente si è astenuto da tale adempimento, e che, comunque, pur essendo inammissibile il controricorso notificato e depositato oltre i termini previsti dall’art. 370 cod. proc. civ., da tale inammissibilità deriva il divieto per i giudici di conoscerne il contenuto e per il resistente di depositare memorie ma è fatta salva la facoltà di partecipazione del difensore di quest’ultimo alla discussione orale (cfr. Cass. 24 aprile 2007, n. 9897; Cass. 21 aprile 2006, n. 9396), come puntualmente avvenuto nella specie, si che non possono dirsi – comunque – violati i principi regolatori del giusto processo.

2. Come accennato in parte espositiva la Euro Immobiliare Leonardo da Vinci ha adito, in primo grado, innanzi alla sezione specializzata agraria del tribunale di Piacenza B.P., B.M. e M.E., in proprio nonchè quali soci della società semplice chiedendo che l’adita sezione:

– accertato che i convenuti occupavano senza titolo (opponibile a essa ricorrente) fondi agricoli di sua proprietà, – li condannasse al rilascio nonchè al risarcimento dei danni.

Ancorchè i convenuti avessero opposto di condurre il fondo in questione in forza di contratto di affitto agrario e chiesto, in via riconvenzionale, fosse accertata l’esistenza – tra le parti – di tale contratto, i primi giudici hanno accolto tutte le domande attrici.

3. Deducendo, con l’atto di appello, i convenuti soccombenti – in limine – che nella specie non sussisteva la competenza della sezione specializzata agraria, la Corte di appello di Bologna, sezione specializzata agraria, ha disatteso una tale eccezione osservando che la stessa sebbene fondata è nel merito inammissibile.

Gli appellanti – hanno evidenziato, infatti, i giudici di secondo grado – non hanno eccepito l’incompetenza nella comparsa di costituzione dinanzi al giudice di primo grado, come prescritto dall’art. 416 c.p.c. e neppure in sede di prima udienza, trattandosi di eccezione rilevabile d’ufficio non oltre la prima udienza di trattazione come previsto dal testo dell’art. 38 c.p.c., vigente all’epoca.

4. I ricorrenti censurano nella parte de qua la sentenza impugnata lamentando carenza di motivazione sul seguente fatto controverso e decisivo: valutazione della inammissibilità dell’eccezioni di incompetenza per materia richiesta dalla difesa della Borrella s.s..

5. Il motivo è inammissibile. Sotto diversi, concorrenti, profili.

5.1. A prescindere da ogni altra considerazione in merito alla correttezza dell’assunto dei giudici a quibus quanto alla carenza di competenza per materia della sezione specializzata agraria a conoscere della domanda tenuto presente che i convenuti, nell’opporsi alla domanda di rilascio hanno puntualmente eccepito la esistenza tra le parti di un rapporto agrario chiedendone, in via di eccezione riconvenzionale, l’accertamento cfr. ad esempio, nel senso che appartiene alla competenza della sezione specializzata agraria non soltanto la cognizione delle controversie agrarie che hanno come oggetto esclusivo ed immediato l’applicazione ovvero l’esclusione di proroghe a rapporti dei quali sia pacifica o già accertata la natura agraria, ma anche di quelle controversie che presuppongono l’accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare onde stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie cui è applicabile la disciplina vincolistica, per cui tale competenza ricorre sia nel caso in cui la questione attinente all’applicabilità delle norme speciali venga eccepita dal convenuto per il rilascio del fondo, sia nell’ipotesi in cui ne venga invocato dall’attore l’accertamento negativo, Cass. 3 aprile 2009, n. 8155, nonchè Cass. 26 febbraio 2010, n. 4730, specie in motivazione; Cass. 12 gennaio 2005, n. 447 si osserva che vizi di motivazione – sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – non possono essere invocati per far valere la violazione, da parte del giudice del merito, delle norme sulla competenza, nè quelle sulla interpretazione di legge nè, ancora, eventuali errores in procedendo.

Al riguardo – in particolare – deve ribadirsi – in conformità a quanto assolutamente pacifico presso una più che costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice da cui totalmente e senza alcuna motivazione prescinde la difesa dei ricorrenti che la deduzione, come motivo di ricorso per cassazione, di una questione riguardante la competenza non può farsi sotto il profilo del vizio di motivazione, atteso che, in ordine alla detta questione, come in ordine ad ogni questione che involga l’applicazione di una norma processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto, potendo essa procedere all’apprezzamento diretto delle risultanze istruttorie e degli atti di causa, al fine di individuare il giudice competente (in termini, ad esempio, Cass. 28 ottobre 2005, n. 21080.

Nello stesso ordine di idee, tra le tantissime, ad esempio, Cass. 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. 20 ottobre 2006, n. 22526).

I ricorrenti, in altri termini, dovevano censurare la sentenza impugnata sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 2 e, in difetto, la deduzione è inammissibile, come anticipato.

5.2. Anche a prescindere da quanto precede si osserva che il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Nella specie, infatti, si censura la sentenza per non avere considerato che essi concludenti, nel costituirsi in giudizio – eccependo la esistenza tra le parti di un contratto agrario e chiedendone in via riconvenzionale (ancorchè inammissibilmente, senza la osservanza del precetto di cui all’art. 416 c.p.c.) il suo accertamento con forza di giudicato – hanno, in realtà, sia nella comparsa di costituzione, sia nel coso della prima udienza eccepito la incompetenza per materia della adita sezione specializzata agraria.

Pacifico quanto sopra è evidente che in applicazione della regola – fondamentale – prevista a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., della autosufficienza del ricorso per cassazione, era onere dei ricorrenti:

– trascrivere in ricorso il contenuto della propria comparsa di risposta in primo grado, almeno relativamente alla parte in cui dopo avere eccepito la esistenza, tra le parti, di un contratto agrario era stata sollevata la incompetenza per materia della sezione specializzata agraria, o;

– il verbale della prima udienza di trattazione, almeno nella parte in cui il loro difensore aveva formalizzato l’eccezione in discorso.

Posto che sotto il profilo in questione il ricorso è totalmente carente è evidente, come accennato, la inammissibilità della deduzione.

Assolutamente irrilevante, infatti, al riguardo è sia la circostanza che il primo giudice abbia esaminato la questione relativa alla propria competenza per materia, per disattenderla, sia l’espressione riportata in sentenza e nel ricorso quanto alla dichiarazione resa dall’avv. Losi.

Infatti:

– la circostanza che il primo giudice abbia esaminato, per disattenderla, la questione relativa alla propria incompetenza per materia non da – in alcun modo – la prova, inequivoca, che l’eccezione sia stata prospettata dal difensore dei convenuti nel rispetto delle regole di cui all’art. 38 c.p.c.;

– la frase dell’avv. Losi dalla quale i ricorrenti pretendono di ricavare che questo ultimo avrebbe eccepito la incompetenza per materia del giudice adito (rilevata l’irritualità dell’offerta qualora fosse relativa alla occupazione senza titolo, essendo incompetente sul punto la Sezione, conferma che la suddetta offerta deve intendersi accertata quale canone di affitto agrario), non ha – come puntualmente e motivatamente dimostrato dai giudici a quibus – il significato che la difesa dei ricorrenti gli attribuisce, ma riguarda unicamente la pretesa – del difensore degli odierni ricorrenti in primo grado – che la somma offerta dai convenuti, ed accettata dalla parte attrice a titolo di indennizzo per l’occupazione senza titolo del suo fondo da parte dei convenuti medesimi doveva ritenersi, in realtà, offerta, e accettata a titolo di canoni di affitto atteso che la controversia si svolgeva innanzi alla sezione specializzata agraria e che questa sarebbe stata – almeno a soggettivo, personale, parere del detto difensore – incompetente a conoscere di una domanda per indennizzo per occupazione senza titolo.

6. Nel merito i giudici d’appello – confermando sul punto la decisione del primo giudice – hanno escluso che potesse essere stato, validamente, stipulato, dagli appellanti, un contratto di affitto avente a oggetto i fondi per cui è controversia tenuto presente:

– quanto al contratto che i convenuti assumevano di avere concluso con la società Terme di Bacedasco nel corso dell’anno 1990, che detta società all’epoca era stata già dichiarata fallita e, quindi, non poteva disporre dei suoi beni: cfr. R.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 42, e, all’estremo, con decreto 4 maggio 1990 il fondo, ora oggetto di controversia, era stato trasferito dal tribunale di Milano alla Ecuba s.r.l.;

– in merito al contratto di affitto registrato il 14 febbraio 1994 (sottoscritto, peraltro unicamente da B.M. e non anche da parte della società concedente) intervenuto – sempre secondo gli assunti degli odierni ricorrenti, con la concedente Terme di Bacedasco lo stesso è – comunque – privo di ogni effetto, atteso che all’epoca la società terme di Bacedasco non era più – senza ombra di dubbio – proprietaria del fondo in discussione e non poteva, di conseguenza validamente concederlo in affitto a terzi;

– lo stesso discorso deve ripetersi con riguardo al contratto 1 febbraio 2000 assertivamente intervenuto con la società Ecuba, tenuto presente che questa ultima è stata dichiarata fallita con sentenza 11 febbraio 1999 sì che non poteva più disporre del bene in discorso.

Unicamente ad colorandum – infine – la Corte di appello ha evidenziato – in conclusione – che d’altronde, a fronte di un periodo di affittanza cosi lunga durato a dire degli appellanti dal 1984/85 a oggi, gli stessi non sono stati in grado di produrre altro che tra fatture emesse dalla società Terme di Bognasco …

7. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano nella parte de qua la riassunta pronunzia denunziando omissione e carenza di motivazione sul seguente fatto controverso e decisivo: dichiarazione di inesistenza del contratto di affitto agrario tra la Borella s.s. e le precedenti società proprietarie; non ammissione delle richieste prove testimoniali.

Si censura in particolare:

– da un lato, la interpretazione data dai giudici del merito alle tre fatture menzionate nella parte finale della sentenza;

– dall’altro, la mancata ammissione delle prove per testi.

8. Al pari del precedente il motivo è, per un verso, inammissibile, per altro, manifestamente infondato.

8.1. Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice – da cui totalmente e senza alcuna giustificazione totalmente prescinde la difesa dei ricorrenti – è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente ratio decidendi della medesima (in termini, ad esempio, Cass. 22 novembre 2010, n. 23635;

Cass. 16 settembre 2010, n. 19588; Cass. 23 novembre 2005, n. 24591).

Certo quanto sopra si osserva, come sopra accennato, che la i giudici del merito hanno escluso che gli odierni ricorrenti fossero titolari di un rapporto di affitto,nei confronti del fondo in discussione:

– da un lato, per non avere dato alcuna idonea prova di avere stipulato, con il soggetto proprietario del fondo, un valido contratto di affitto, quanto al fondo per cui è controversia;

– dall’altro, perchè i contratti verbali registrati del 1990 e del 2000 erano totalmente privi di effetti non solo e non tanto perchè sottoscritti unicamente dal conduttore ma, soprattutto, perchè all’epoca in cui i soggetti indicati come concedenti avrebbero concluso i vari contratti (prima la società Terme di Bognasco, poi la soc. Ecuba) non potevano disporre del fondo o perchè non più proprietari dello stesso o perchè falliti.

E’ palese, per l’effetto, la assoluta irrilevanza, al fine del decidere, di tutte le argomentazioni svolte al fine di dimostrare che le tre fatture indicate non facevano riferimento a appezzamenti di terreno diversi dal fondo per cui è controversia.

8. 2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, la censura, nella parte de qua è inammissibile per difetto di autosufficienza atteso che non è stato trascritto in ricorso il contenuto dei documenti in questione, nonchè per violazione dell’art. 366 c.p.c., art. 42.

Al riguardo, infatti, deve ribadirsi, ulteriormente, che il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto.

Il primo onere, riguardante il c.d. contenente, va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere assolto trascrivendo o riassumendo il contenuto del documento (Cass. 18 luglio 2011, n. 15725, Cass. 14 giugno 2011, n. 12969; Cass. 31 maggio 2011, n. 11984).

8. 3. Il motivo, da ultimo, si appalesa manifestamente infondato anche nell’ultima parte e, in particolare, per la mancata ammissione delle prove dedotte e trascritte a pp. 25 e 26 del ricorso.

Infatti:

il primo capitolo (relativo alle sole annate 1984-1986) tende a dimostrare che i fondi sono stati lavorati da B.A. e dalla sua famiglia perchè costui li conduceva in affitto ma la circostanza a prescindere da ogni altra considerazione, quanto al limitatissimo periodo temporale cui è riferito il capito lo è palesemente irrilevante al fine del decidere, essendo onere dei ricorrenti non solo dimostrare l’insediamento del loro dante causa sul fondo ma anche la esistenza di un idoneo titolo di affitto e pecca certamente di specificità la richiesta di provare la esistenza di un contratto di affitto senza neppure la indicazione del soggetto concedente e delle modalità con le quali il contratto stesso venne, a suo tempo, concluso;

– assolutamente non conferenti ai fini del decidere si appalesano poi il secondo e il terzo capitolo di prova, atteso che il primo di questi tende a dimostrare che dalle annate agrarie 1986-987 fino al 2008 i redditi dei terreni in discussione sono stati inclusi nella denuncia dei redditi dei ricorrenti e il secondo che dall’anno 1987 al 2009 i terreni sono stati condotti e lavorati dai signori B. – M., tenuto presente che nè l’uno nè l’altro capitolo – pur confermando la circostanza in alcun modo oggetto di controversia che gli odierni ricorrenti sono stati sino al 2009 nel godimento dei terreni per cui è causa, facendone propri i frutti, non danno in alcun modo la prova che sia mai intervenuto un contratto di affitto agrario (con i vari proprietari che si sono succeduti nel tempo nella titolarità dei terreni in questione).

9. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna dei ricorrenti, in solido al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo (avendo parte contro ricorrente, come evidenziato sopra, partecipato alla discussione).

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti, in solido al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 2.200,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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