Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24466 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 17/10/2017, (ud. 19/01/2017, dep.17/10/2017),  n. 24466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21311-2009 proposto da:

COMUNE VERONA, (OMISSIS), IN PERSONA DEL SINDACO P.T., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 155, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIA ZHARA BUDA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI ROBERTO CAINERI;

– ricorrente –

contro

S.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G. CUBONI, 12, presso STUDIO LEGALE MACCHI DI CELLERE GANGEMI,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO TERNULLO, LUCA

GIOIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2383/2008 del TRIBUNALE di VERONA, depositata

il 10/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2383 del 3.7.2008 il Tribunale di Verona dichiarava inammissibile, perchè tardivo, l’appello proposto dal comune di Verona contro la sentenza emessa dal giudice di pace della medesima città, nel giudizio di opposizione ad ordinanza d’ingiunzione instaurato da S.M..

Rilevata la presenza in calce alla sentenza impugnata di due certificazioni, una di deposito della sentenza in data 22.6.2006, l’altra di pubblicazione della stessa sotto la data del 16.8.2006, il Tribunale riteneva che la prima delle due dovesse interpretarsi come data di pubblicazione, quest’ultima coincidendo, appunto, col deposito della sentenza, dovendosi intendere l’altra come riguardante l’epoca di comunicazione della sentenza ai sensi dell’art. 133 c.p.c. Di conseguenza, l’appello, proposto con atto di citazione notificato il 10.10.2007, era da ritenersi effettuato oltre la scadenza del termine d’impugnazione ordinario ex art. 327 c.p.c..

Per la cassazione di tale sentenza il comune di Verona propone ricorso, affidato ad un solo motivo, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.

Resiste con controricorso S.M..

Rinviata a nuovo ruolo in attesa di una nuova pronuncia delle S.U., a seguito di Corte cost. n. 3/15, la causa è stata nuovamente assegnata alla pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo d’impugnazione il comune ricorrente deduce la violazione del combinato disposto degli artt. 133 e 327 c.p.c., anche in relazione alla L. n. 742 del 1969, art. 1.

Richiama al riguardo Cass. n. 12681/08, in base alla quale ove sulla sentenza impugnata compaiano certificate due date, una di deposito in cancelleria, l’altra, successiva, di pubblicazione, è solo a quest’ultima che occorre aver riguardo ai fini della decorrenza del termine c.d. lungo d’impugnazione, di cui all’art. 327 c.p.c.

2. – Il motivo è fondato.

Com’è noto la questione, ampiamente dibattuta nella giurisprudenza di legittimità e, poi, sottoposta anche al vaglio della Corte costituzionale, è stata di recente nuovamente rimessa e risolta dalle S.U. di questa Corte, che con sentenza n. 18569/16 hanno affermato che il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, il giudice deve accertare – attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all’art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all’impugnante provare la tempestività della propria impugnazione – quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.

Nella specie, la comunicazione della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 133 c.p.c. fa riferimento all’avvenuto “deposito” della sentenza in data 16.8.2006, e non 22.6.2006, dal che è d’uopo desumere che l’effettiva pubblicazione sia quella avvenuta nella seconda e non nella prima delle due date suddette.

Di conseguenza l’appello proposto il 10.10.2007 dal comune di Verona, entro il termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (nel testo in allora vigente), deve ritenersi tempestivo, al netto della sospensione feriale dei termini.

3. La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio, anche per le spese del presente processo di cassazione, al Tribunale di Verona, in persona di diverso magistrato.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente processo di cassazione, al Tribunale di Verona, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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