Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24466 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 04/11/2020), n.24466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29337/2017 proposto da:

SOCIETA’ GRANDE PINO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

RIMINI N. 14, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CARUSO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ PREFABBRICATI MESSINESE SRL, elettivamente domiciliata in

ROMA, P.ZZA S. ANDREA DELLA VALLE N. 3, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO MELLARO, e rappresentata e difesa dagli

avvocati GIUSEPPE SAITTA, e GIULIANO SAITTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1022/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 16/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

definendo una controversia promossa dalla Grande Pino s.r.l. nei confronti della Prefabbricati Messinese s.r.l., il Tribunale di Messina rigettò la domanda e condannò la società attrice al pagamento delle spese di lite;

sulla base di tale pronuncia, la Prefabbricati Messinese notificò alla controparte atto di precetto, intimando il pagamento delle spese legali liquidate in sentenza;

la Grande Pino propose opposizione ex art. 615 c.p.c., assumendo l’inammissibilità dell’azione esecutiva e contestando, comunque, l’ammontare della somma precettata in quanto gravata da IVA non dovuta;

il Tribunale di Messina accolse l’opposizione affermando l’inesistenza del diritto della Prefabbricati Messinese ad agire in executivis e dichiarando assorbite le altre questioni;

provvedendo sul gravame proposto dalla Prefabbricati Messinese, la Corte di Appello di Messina ha ritenuto che l’azione esecutiva potesse essere promossa (essendo il capo della sentenza concernente la condanna alle spese provvisoriamente esecutivo anche in caso di rigetto della domanda) e, pronunciandosi sulla questione relativa all’IVA, ne ha affermato la debenza, richiamando integralmente Cass. n. 4674/2017 e dichiarando di condividere il principio secondo cui “la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare alla controparte anche l’IVA sul compenso del difensore di quest’ultima anche se il vincitore abbia la possibilità di portare in detrazione questa somma. Infatti, tra le spese processuali che la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest’ultimo al proprio difensore a titolo di IVA sul presupposto che tale imposta costituisce una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per le prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio. E non incide, in tale contesto, l’eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l’I.V.A. dovuta al proprio legale, in quanto si tratta di questione rilevante solo in sede di esecuzione”;

ha proposto ricorso per cassazione la Società Grande Pino srl, affidandosi a due motivi; ha resistito l’intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 18 e 19: la società ricorrente contesta di essere tenuta al versamento dell’IVA, ribadendo che, “allorchè la parte vittoriosa in un giudizio possa, in forza della sua qualifica, portare in detrazione l’IVA dovuta al proprio legale, compensandola con quella che è tenuta a versare nello svolgimento della propria attività, il relativo importo non costituisce più per la parte medesima una spesa rimborsabile ex art. 91 c.p.c.”; richiama, al riguardo, giurisprudenza di legittimità secondo cui la questione della concreta debenza dell’IVA può assumere rilevanza in sede di esecuzione, “con possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all’esecuzione” (Cass. n. 11877/2007), atteso che “la condanna al pagamento dell’IVA in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero “se dovuta”)” (Cass. n. 4674/2017, conforme a Cass. n. 3968/2014); conclude che, nel caso di specie, doveva valutarsi che la società resistente è “soggetto IVA”, che la controversia era inerente all’esercizio della propria attività di impresa e che “si verteva in materia di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.”;

col secondo motivo – che deduce “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5) e violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (art. 360 c.p.c., n. 3)” – la ricorrente evidenzia che la sentenza è viziata da “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”; rileva, infatti, che la Corte territoriale, “per un verso riconosce che la società ricorrente avesse promosso un procedimento di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., ovvero un’opposizione all’esecuzione, dall’altro afferma che la contestazione sulla doverosità del pagamento dell’IVA sui compensi, per essere condivisibile, avrebbe dovuto essere sollevata dalla società medesima in sede di esecuzione (…) privando così la impugnata decisione di qualsivoglia motivazione sul punto dedotto dalle parti e oggetto di discussione per il contrasto irriducibile fra affermazioni tra loro inconciliabili, contenute nella apparente motivazione della stessa decisione”;

il secondo motivo è fondato e tale da assorbire l’esame del primo; in effetti, deve considerarsi che:

la decisione sul punto della debenza dell’IVA è affidata al mero richiamo a Cass. n. 4674/2017 che, per quanto riportato in premessa, ha affermato il principio secondo cui l’eventualità che il vincitore possa portare in detrazione VIVA è una questione rilevante solo in sede di esecuzione; principio che è consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità (cfr., oltre a quelle citate, Cass. 7551/2011, Cass. n. 7806/2010, Cass. n. 2529/2006 e Cass. n. 3536/2000);

la Corte sembra tuttavia dimenticare che, nel caso, la questione è stata posta proprio in sede di esecuzione, mediante opposizione a precetto, e che ciò avrebbe comportato, in base al precedente richiamato, la necessità di accertare in concreto se l’IVA fosse o meno dovuta dalla Grande Pino, in relazione alla eventuale concreta possibilità per la Prefabbricati Messinese di portare in detrazione l’IVA dovuta al proprio legale;

in tal modo, la Corte compie effettivamente affermazioni tra loro inconciliabili che rendono la sentenza priva di una coerente base logica, determinandone pertanto la nullità (cfr. Cass. n. 16611/2018, Cass. n. 22598/2018 e Cass. n. 23940/2017);

la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte territoriale, che provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, dichiarando assorbito il primo, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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