Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24465 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24465 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 23362-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
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contro

TENUTA DEL LEVANTE SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio
dell’avvocato GIANNASIO MICHELE, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 30/10/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 56/2010 della COMM.TRIB.REG.
di BARI, depositata il 30/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/02/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPUTI IAMBRENGHI
che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GIANNASIO
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

GIOVANNI CONTI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società Tenuta del Levante sii., in data 11.12.2002, importava, con le forme del transito in
perfezionamento attivo, presso la Dogana di Barletta un quantitativo di olio di oliva di Kg.59.200
di provenienza cipriota che veniva sottoposto a prelevamento e ad analisi, sulla base dei quali
veniva classificato come “olio di oliva e sue frazioni, anche raffmati ma non modificati
chimicamente- altri Codice NC 15099000”.
Kg.19.401 di olio d’oliva quale prodotto compensatore ottenuto dalle operazioni di
perfezionamento attivo del quantitativo di olio vincolato al regime di perfezionamento attivo. La
Dogana di Barletta emetteva la relativa bolletta per l’accettazione della dichiarazione doganale di
esportazione e procedeva al prelevamento e confezionamento di campioni dell’olio di oliva.
3. Sulla base degli esiti delle analisi di laboratorio che avevano appurato una diversità fra prodotti
compensatore e prodotti presentato all’importazione l’Agenzia delle Dogane emetteva avviso di
accertamento per il pagamento dei dazi all’importazione per un quantitativo di Kg.19.401 di olio di
oliva, ritenendo la merce diversa da quella ammessa in regime di temporanea esenzione da dazi.
4. La società contribuente impugnava l’avviso innanzi alla CTP di Bari che riteneva legittimo
l’atto.
5. Con sentenza depositata il 30 aprile 2010 la Commissione tributaria regionale della Puglia
accoglieva l’impugnazione proposta dalla Tenuta del Levante s.r.l. avverso la sentenza resa dalla
CTP di Bari.

dtp,ib 612h

fitAl. *

5.111 giudice di appello, dopo avere ritenuto dia% doglianza relativa alla prospettata prescrizione
della pretesa azionata, affermava che il regime di perfezionamento attivo utilizzato dall’importatore
l’elemento indefettibile per giustificare il meccanismo di definitiva esenzione dal pagamento del
dazio sulla merce importata prevedeva che, all’atto dell’esportazione, venisse presentata merce
dalle stessa qualità. E poiché nel caso concreto tanto la merce importata che quella riesportata
presentava la medesima classificazione ai fini doganali-olio di oliva v.d. 1509.9000- gli scostamenti
rilevati in sede di analisi comparativa tra il campione conservato dell’olio importato e quelli estratti
dal prodotto all’atto della riesportazione non incidevano comunque sulla classificazione e
sull’identità dei prodotti. Pertanto, anche prescindendo sai rilievi espressi dall’appellante in ordine
all’inadeguatezza delle operazioni di prelevamento ed alle analisi di laboratorio, secondo la
Commissione non si era attentamente valutato il campo di variazione delle caratteristiche degli oli
che il Reg.CE n.2568/91 attribuiva “all’errore insito dei procedimenti analitici, all’impiego delle
apparecchiature e alle condizioni operative”.

6. L’Agenzia delle Dogana ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, al quale ha
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2. La stessa società, in data 23.12.2002, presentava dichiarazione doganale di esportazione di

resistito la società contribuente con controricorso. La società contribuente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.20 e
114 del Reg.CEE n.2913/1992, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. Lamenta che la CTR, pur
muovendo da condivisibili argomentazioni in ordine alla rilevanza della qualità tra merce introdotta
in regime di perfezionamento attivo e prodotti compensatori aveva errato nel considerare
prodotti presentati in temporanea esenzione con quelli compensatori presentati in fase di
esportazione. Ciò perché mentre l’art.20 del citato regolamento, nel disciplinare la classificazione
tariffaria delle merci, aveva come precipua finalità quella di accertare la corrispondenza fra quanto
dichiarato e quanto accertato in sede di verifica, il regime del perfezionamento attivo disciplinato
dall’art.114 Reg. ult.cit. richiedeva ineludibilmente la perfetta identità fra merce importata e merce
riesportata non risultando, pertanto, la mera classificazione tariffaria esaustiva.
7.1 Se, infatti, l’autorizzazione al perfezionamento attivo concessa alla società contribuente
riguardava il solo imbottigliamento del prodotto, ciò rendeva impossibile che dalla stessa potesse
derivare una modifica delle caratteristiche della merce quanto ad acidità, composizione dei
trigliceridi, ecc., per come erano emerse dall’analisi spettrofotometrica.
7.2 D’altra parte, la stessa ammissione, operata a più riprese dai rappresentanti della società in
ordine alle caratteristiche addirittura migliori che il prodotto riesportato aveva rispetto a quello
importato, deponeva per l’esistenza di detta diversità.
8. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto il vizio di omessa motivazione su un
punto decisivo e controverso, in relazione all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c.Lamenta che la CTR aveva
tralasciato di esaminare le deduzioni esposte nel corso del giudizio di merito sul fatto che la voce
tariffaria presa in considerazione dalla CTR “15099000-altri” costituiva una sottovoce residuale,
nella quale venivano classificati tutti gli oli di oliva che non rientravano nella voce precedente
“150910-oli di oliva vergini”, al cui interno figuravano, alla stregua del Reg.CE n.2568191, diverse
tipologie di olio assolutamente diverse fra loro( e specificamente olio di oliva raffinato, olio di
oliva, olio di sansa di oliva, olio di sansa di oliva greggio, olio di sansa greggio di oliva, olio di
sansa greggio di oliva ).La CTR aveva pertanto taciuto sulla dedotta impossibilità di potere
utilizzare tale sottovoce ai fini della classificazione dei prodotti compensatori, a meno di ammettere
che l’appuramento del regime di riesportazione era possibile anche in presenza di olio di qualità
radicalmente diversa da quella vincolato in sede di importazione.
9. La società contribuente ha dedotto l’inammissibilità ed infondatezza delle doglianze prospettate
dall’Agenzia.
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sufficiente l’attribuzione della medesima voce della nomenclatura combinata ai campioni dei

9.1 Evidenziava che le differenze riscontrate non indicavano affatto una sostituzione della merce
che, per converso, era identica, come conclamato dalla sussumibilità della stessa alla voce del
nomenclatore tariffario dichiarata- identica a quella del prodotto presentato in regime di
perfezionamento attivo- ed aggiungeva che le non concordanze riscontrate in sede di analisi erano
frutto della limitatezza e delle modalità delle analisi. Precisava che la sentenza impugnata era stata
adeguatamente motivata.
10.1 Giova premettere che il regime del perfezionamento attivo, previsto dal codice
doganale (art.114 Reg.CE n.291311992), consente a fabbricanti comunitari specificamente
autorizzati di trasformare nel territorio della Comunità europea, merci non comunitarie, destinate
ad essere riesportate al di fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti
compensatori, senza che tali merci vengano assoggettate a dazi all’importazione. Ciò realizza
l’obiettivo di esonerare dal pagamento dei dazi doganali le merci importate da paesi terzi quando
esse sono soggette, all’interno della Comunità, a determinati processi di lavorazione o
trasformazione e sono poi riesportate fuori dalla Comunità, come prodotti compensatori(Corte
Giust.29 giugno 1995, causa C-437/93, Temic Telefunken, Racc. pag. 1-1687, punti 18 e 19;Corte
giust.22 febbraio 2001, causa C-187199, Fàbrica de Queijo Eni Portuguesa L da, p.24).
10.2 La Corte di Giustizia ha in più occasioni avuto modo di delineare i tratti salienti dell’istituto
qui in esame, precisando che tale regime è stato istituito al fine di non sfavorire sul piano
internazionale le imprese comunitarie che utilizzano merci provenienti da paesi terzi per fabbricare
prodotti destinati all’esportazione, concedendo loro la possibilità di acquistare dette merci alle stesse
condizioni di cui fruiscono le imprese non comunitarie. Detto regime del perfezionamento attivo
con sospensione del pagamento del dazio implica la concessione di un vantaggio condizionato,
ragione per cui l’ imposizione dei dazi doganali rimane sospensivamente condizionata per l’intera
durata del processo di perfezionamento alla conclusione regolare del procedimento che si realizza
ordinariamente con la riesportazione. Da ciò consegue che se detto procedimento si conclude nella
forma anzidetta non sarà dovuto alcun dazio doganale, mentre se le condizioni non sono rispettate,
tale vantaggio non può essere concesso. In tali casi, l’obbligo di pagare dazi doganali è la
conseguenza del fatto che non sussistono le condizioni richieste ai fini dell’ottenimento del
vantaggio derivante dall’applicazione del regime del perfezionamento attivo; ciò che rende
inapplicabile la sospensione e di conseguenza giustifica l’imposizione dei dazi doganali-cfr. Corte
giust. 14 dicembre 2000, causa C-110/99, Emsland—Steirke,p. 56;Corte Giust. 4 giugno 2009, causa
C-158/0 8,Pometon, p. 28-.
10.3 Non va nemmeno sottaciuto che il regime di perfezionamento attivo, comportando la
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10. Le due censure proposte dall’Agenzia meritano un esame congiunto ed appaiono fondate.

sospensione dei dazi doganali, costituisce misura eccezionale destinata ad agevolare lo svolgimento
di talune attività economiche.
10.4 In questa prospettiva, è stata proprio la Corte di Giustizia a sottolineare i rischi che tale
procedura determina rispetto alla corretta applicazione e riscossione dei dazi. Da ciò deriva che
coloro i quali ne beneficiano sono tenuti allo stretto rispetto degli obblighi che ne derivano.
10.5 Sul punto la Corte europea non ha mancato di chiarire che si deve procedere ad
loro obblighi”-cfr.Corte Giust. 14 gennaio 2010,cause C-430/08 e C-431/08, Terex Equipment Ltd,
punto 42).
10.6 Nella stessa direzione, questa Corte ha ritenuto che, trattandosi di una deroga al regime
generale di soggezione dell’importazione all’obbligazione doganale, l’ammissione alla disciplina del
perfezionamento attivo è dunque vincolata al rispetto di particolari condizioni e controllicfr. Cass.n.15297/2008- .
10.7 Appare peraltro evidente che la qualità-identità della merce costituisce uno degli elementi
essenziali su cui si fonda l’autorizzazione della dogana a vincolare la merce al regime di
perfezionamento attivo- cfr.Cass.n.15297/2008, cit.-, non potendosi nemmeno dubitare che incombe
sul soggetto che pretende di ottenere l’esenzione dal pagamento del dazio dimostrare la ricorrenza
dei presupposti normativamente indicati per detto regime.
10.8 Orbene, gli accertamenti di laboratorio compiuti dalla Dogana all’atto della domanda di
riesportazione della partita di olio extravergine hanno consentito di appurare una differenza di
identità tra il prodotto dichiarato e quello a suo tempo presentato all’atto dell’importazione che
nemmeno la società contribuente contesta, ponendo semmai in discussione la rilevanza dei risultati
raggiunti una volta che dagli stessi era possibile individuare la classificazione della merce da
esportare nella stessa sottovoce di quella presentata in regime di p.a.
10.9 Per converso, a giudizio di questa Corte è proprio l’assenza di identità ad impedire
l’applicazione del regime del perfezionamento attivo e l’appuramento definitivo della merce in tale
contesto. Nè rileva la circostanza che la diversità non incida sulla classificazione del prodotto ai
fini della voce del nomenclatore, piuttosto apparendo necessario che l’identità, fatti salvi i consentiti
processi di trasformazione all’interno del regime di perfezionamento attivo, permanga fra prodotto
importato e prodotto riesportato.
10.10 Diversamente opinando, si finirebbe col legittimare un’operazione di vera e propria
esportazione di un prodotto che, ancorchè dotato della medesima classificazione doganale di quello
importato, era da questo diverso, di fatto legittimando una indebita esenzione per il prodotto che,
all’atto dell’importazione, in tanto era stato ammesso al regime sospensivo, in quanto destinato alla
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“un’interpretazione rigorosa delle conseguenze che essi sopporteranno in caso di inosservanza dei

riesportazione. E’ dunque suggestiva, ma non condivisibile l’argomentazione, prospettata dalla
società contribuente, che per effetto della sussumibilità nella stessa sottovoce tariffaria del prodotto
importato il perfezionamento attivo e di quello presentato all’esportazione non esisterebbe alcun
interesse della Comunità al pagamento del dazio in caso di mancata identità del prodotto, in quanto
l’agevolazione rappresentata dal perfezionamento non può prescindere dall’identità fra prodotto
importato e merce riesportare, rilevando la classificazione tariffaria ai fini della quantificazione dei
compensatore.
10.11 Seguendo questo ordine di ragionamento, coglie nel segno la censura dell’Agenzia laddove
prospetta l’incongruità della decisione impugnata, nella parte in cui ha ritenuto di fondare detto
giudizio di identità sul fatto che il prodotto importato ed i prodotti compensatori fossero entrambi
qualificabili all’interno di una medesima voce tariffaria doganale, a nulla valendo le diversità
invece riscontrate nelle indagini di laboratorio compiute dall’Ufficio su un duplice campione
prelevato dal prodotto compensatorio e su altro campione della merce importata.
10.12 Del resto, che il raffronto non possa essere compiuto soltanto sull’identità dei codici tariffari
ma sulle qualità intrinseche dei prodotti lo si ricava, in modo inequivocabile, dall’art. 541 del
Reg.CE n.245411993, a cui tenore “L’autorizzazione precisa se e a quali condizioni le merci
equivalenti ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2, lettera e), del codice, che rientrano nello stesso
codice a otto cifre della nomenclatura combinata e presentano le stesse qualità commerciali e le
stesse caratteristiche tecniche delle merci d’importazione, possono essere utilizzate per le
operazioni di perfezionamento.”
10.13 Orbene, poiché le trasformazioni autorizzate in sede di ammissione al regime di transito in
perfezionamento attivo risultavano essere esclusivamente quelle di “manipolazione
usuale: imbottigliamento in recipienti inferiori a 5 litri, come risulta dall’autorizzazione riprodotta a
pag.3 del ricorso, risulta evidente che la CTR dovesse esaminare gli elementi desunti dalle indagini
di laboratorio che avevano accertato la diversità qualitativa in punto di acidità, analisi
spettrofotometrica e composizione in trigliceridi tra il campione della merce prelevato in sede di
importazione ed i due campioni di merce prelevati dai prodotti compensatori.
10.14 Ed è solo il caso di precisare che la società contribuente non ha fornito elementi probatori
idonei ad asseverare l’identità tra merce provvisoriamente importata e prodotti compensatori.
10.15 D’altra parte, non è convincente la diversa prospettiva caldeggiata dalla società contribuente
(e dal perito di parte) nel corso del procedimento amministrativo -e della quale ha dato ampio
riscontro l’Agenzia delle Dogane nel ricorso- secondo la quale la qualità addirittura superiore del
prodotto riesportato rispetto alla merce temporaneamente introdotta in regime di p.a. avrebbe
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dazi, ma non certo ai fini della sussistenza dei presupposti dell’esportazione del prodotto

escluso ogni ipotesi di danno per il consumatore finale che, anzi, poteva solo avvantaggiarsi della
migliore qualità. La stessa, infatti, sembra tralasciare la finalità del meccanismo del
perfezionamento attivo che si è sopra tratteggiate.
10.16 In conclusione, la sentenza impugnata non solo è incorsa in un errore di diritto per avere
fatto scorretta applicazione delle disposizioni che regolano il regime del perfezionamento attivo ed
ha incongruamente motivato la soluzione prospettata, tralasciando di considerare gli esiti delle
tralasciando di considerare che l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per il
riconoscimento del definitivo appuramento del perfezionamento attivo spettava alla società
contribuente e che tale onere non era stato affatto assolto.
11. La sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi di ricorso, va cassata.
12. Non ricorrendo la necessità di ulteriori accertamenti in punto di fatto, la causa può essere decisa
nel merito alla stregua dell’art.384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla
società contribuente.
13. Le spese del giudizio di merito vanno compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità
devono essere poste a carico della società contribuente.
P. Q.M.
La Corte
Accoglie i due motivi di ricorso.
Cassa la sentenza impugna e decidendo nel merito rigetta ricorso introduttivo proposto dalla società
contribuente.
Compensa le spese della fase di merito.
Liquida le spese del giudizio di legittimità in euro 3.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a
debito, ponendole a carico della società contribuente.
Così deciso il 26 febbraio 2013 nella camera di consiglio della V sezione civile in Roma.

indagini di laboratorio che, per converso, avrebbe dovuto adeguatamente ponderare, in ogni caso

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