Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24465 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 17/10/2017, (ud. 17/01/2017, dep.17/10/2017),  n. 24465

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27260/2012 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS), IN PERSONA DEL SUO AMM.RE,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 162, presso lo

studio dell’avvocato LUCIA SCALONE DI MONTELAURO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LORIANO CECCANTI;

– ricorrente –

nonchè da:

C.R., (OMISSIS), B.L., (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FABRIZIO FABIANI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS), IN PERSONA DEL SUO AMM.RE,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 162, presso lo

studio dell’avvocato LUCIA SCALONE DI MONTELAURO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LORIANO CECCANTI;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

EDIL MACOS SRL IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE P.T., CAMARGUE SRL

IN LIQUIDAZIONE – IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE E LIQUIDATORE,

M.M., G.A., BR.MA., BR.SA.,

br.sa., DI.GI.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 948/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito l’Avvocato Scalone Di Montelauro Lucia difensore del ricorrente

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto

del ricorso incidentale;

udito l’Avv. Panariti Paolo difensore dei controricorrenti e

ricorrenti incidentali che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

incidentale e il rigetto del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto dei

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – C.R. e B.L., proprietari di un appartamento nella frazione (OMISSIS), località (OMISSIS), nell’ambito del condominio denominato “(OMISSIS)”, hanno convenuto la s.r.l. Camargue – che è rimasta contumace – per sentir dichiarare usucapito a proprio favore un appezzamento di terreno finitimo, da essi recintato e destinato a verde. E’ intervenuto il condominio che ha dedotto essere stato lo spazio usucapito dalla collettività dei partecipanti, i quali tutti lo avevano usato a verde. Non ammessi i mezzi di prova articolati da parte attrice ma ammesso il condominio a richiedere oltre le preclusioni prove costituende, in quanto ritenuto ai sensi dell’art. 268 c.p.c., comma 2, comparso per integrare il contraddittorio, ed espletata di conseguenza prova per testi, il tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina – ha con sentenza depositata il 26.10.2007 accertato l’usucapione in favore della collettività dei condomini.

2. – Su impugnazione di C.R. e B.L. con sentenza depositata il 30.6.2012 la corte d’appello di Firenze ha riformato la decisione di prime cure, rigettando la domanda di accertamento dell’usucapione della collettività condominiale, in quanto non provata, per non essere stata legittimamente espletata la prova per testi domandata dal condominio dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie per le altre parti, non essendo l’ente di gestione litisconsorte necessario. Ha rigettato altresì domanda di accertamento dell’usucapione in proprio favore avanzata dalla Edil Macos s.r.l., quale interventrice in appello ex art. 344 c.p.c. siccome legittimata all’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., ritenendo che altra sentenza accertativa dell’usucapione in favore di S.D. dante causa di essa s.r.l. non facesse riferimento all’oggetto della lite.

3. – Avverso la decisione della corte d’appello di Firenze ricorre per cassazione il condominio proponendo sei motivi, evocando i soci – e loro aventi causa – della Camargue s.r.l. estinta il 1.1.2004; al ricorso resistono C.R. e B.L. con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato su un motivo. A questo replica il condominio con controricorso seguito da memoria. Non svolgono difese le altre parti in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I controricorrenti-ricorrenti incidentali hanno rivolto le seguenti istanze a questa corte: a) “in via preliminare e pregiudiziale, sospendersi ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio per cassazione in attesa del passaggio in giudicato della emananda pronuncia”, relativa a giudizio instaurato innanzi alla sezione distaccata di Cecina del tribunale di Livorno per impugnazione della delibera assembleare del condominio “(OMISSIS)” del 17.11.2012, autorizzativa della costituzione del condominio stesso nel presente giudizio; b) “sempre in via preliminare e pregiudiziale dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per cassazione per la nullità della procura rilasciata all’amministratore… con la delibera assembleare del 17.11.2012”, non essendo l’amministratore legittimato ad agire in ordine a pretese circa i diritti spettanti ai singoli condomini; c) “in via principale, rigettarsi l’avversario ricorso”; d) “in via subordinata e condizionata… in accoglimento del motivo di cui al ricorso incidentale condizionato, rinviarsi ad altro giudice” (cfr. p. 41 controricorso).

2. – Oltre a tali deduzioni riportate nelle conclusioni, nel corpo del controricorso i controricorrenti-ricorrenti incidentali hanno “sempre preliminarmente” rilevato “come la notifica della sentenza al condominio… presso la cancelleria abbia fatto regolarmente decorrere, al contrario di ciò che sostiene il ricorrente, il termine breve per l’impugnazione” (p. 6 controricorso); ciò a fronte della tesi sostenuta dal condominio ricorrente secondo cui la notifica effettuata presso la cancelleria in data 24.9.2012 della sentenza non sia idonea a produrre la decorrenza del termine breve in quanto, pur non avendo il condominio in sede di costituzione nel giudizio di appello eletto domicilio nel comune di Firenze sede della corte locale, i suoi due legali nella memoria autorizzata depositata all’udienza del 10.1.2012 avevano indicato il loro indirizzo di posta elettronica certificata, dato questo idoneo – secondo la giurisprudenza (Cass., Sez. U, n. 10143 del 20.6.2012) – a escludere che dovessero essere considerati domiciliati presso la cancelleria.

2.1. – Il ricorso è inammissibile. E’ infatti fondata l’eccezione – da qualificarsi di tardività – di cui al precedente n. 2, il cui esame è preliminare rispetto a quello di tutte le altre deduzioni di cui al precedente n. 1, emergendo nel caso di specie il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

2.2. – Deve affermarsi che, in argomento, deve farsi applicazione del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, secondo il quale gli avvocati “i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria”. Nell’applicare questa norma, che fa rilevare l’elezione di domicilio ex lege tanto ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l’impugnazione, che per la notifica dell’atto di impugnazione, rimanendo irrilevante l’indicazione della residenza o anche la elezione del domicilio fatta dalla parte stessa (ad es. nella procura alle liti – Cass., Sez. U, n. 20845 del 5/10/2007), la giurisprudenza di legittimità (v. Cass., Sez. U, n. 10143 del 20/06/2012, nonchè Cass. n. 17764 del 19/07/2013) ha chiarito, anzitutto, che essa trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori del circondario di assegnazione dell’avvocato, come derivante dall’iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto all’ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d’appello, ancorchè appartenente allo stesso distretto di quest’ultima; ha altresì chiarito che, tuttavia, a partire dalla data di efficacia (1 febbraio 2012, dopo il decorso di trenta giorni dall’entrata in vigore) delle modifiche dell’art. 125 c.p.c., apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del citato R.D. n. 37 del 1934, art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine. Come esplicato dalla citata sentenza delle Sez. U, n. 10143 del 20/06/2012, per espressa previsione della L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, comma 1, lett. a), il nuovo testo dell’art. 125 cod. proc. civ. si applica – come detto – dal 1 febbraio 2012, per cui da detta data soltanto, “in chiave di prospective overruling” (così sent. cit.), può valere “l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata come modalità alternativa alla domiciliazione”, non potendo la nuova interpretazione dell’art. 82 cit. essere riadattata al mutato contesto normativo per le fattispecie ratione temporis antecedenti (di tal che nella predetta sentenza delle Sez. U la nuova interpretazione non veniva considerata rilevante).

2.3. – Nel caso di specie, come indicato in ricorso (p. 5), in una memoria autorizzata depositata all’udienza del 10.1.2012 i difensori del condominio, in mancanza di previa elezione di domicilio all’atto della costituzione, hanno indicato indirizzo di posta elettronica certificata. Tale indicazione, in via astratta secondo la giurisprudenza idonea a determinare, in quanto effettuata in atto depositato e conoscibile alla controparte in alternativa all’inserimento in verbale in udienza, valido mutamento di previa elezione di domicilio (v. ad es. Cass. n. 807 del 19/01/2016 e n. 5919 del 10/05/2000 in tema di inserimento di elezione di domicilio in comparsa conclusionale), e quindi – è da ritenersi – anche valida elezione per la prima volta di domicilio precedentemente non eletto, in concreto non può ritenersi idonea ai fini anzidetti. Infatti, alla data menzionata era entrata in vigore la legge di modifica, ma non era ancora efficace, per espressa previsione della L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, comma 1, lett. a), il nuovo testo dell’art. 125. Trattandosi dell’applicazione di norma processuale retta dalla regola del tempus regit actum e stante la natura di prospective overruling dell’interpretazione giurisprudenziale predetta, l’atto processuale al momento del suo compimento ricadeva sotto la pregressa lettura del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, che ammetteva la possibilità che solo un’effettiva elezione di domicilio, e non la mera indicazione di indirizzo di posta elettronica, evitasse la domiciliazione ex lege in cancelleria. Non incisa, dunque, la domiciliazione ex lege ex art. 82 cit. dall’indicazione di un indirizzo di posta elettronica che non poteva, all’epoca, suscitare nella controparte la “legale conoscenza dell’atto” (requisito questo cui secondo le citate Cass. n. 807 del 19/01/2016 e n. 5919 del 10/05/2000 è ancorata l’idoneità dei mutamenti di elezione di domicilio), in quanto esclusa dall’inefficacia del nuovo quadro normativo, e non essendo l’indicazione, al momento della sua effettuazione inidonea, recuperabile ex post in virtù del principio per cui l’atto processuale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto (ex art. 11 preleggi), in assenza di ulteriori deduzioni circa successive indicazioni di indirizzi di posta elettronica certificata tali da escludere, in quanto portate a conoscenza legale della controparte, l’elezione legale di domicilio in cancelleria, quest’ultima doveva ritenersi – all’atto della notifica della sentenza impugnata – ancora valida ai fini della notificazione medesima, con la conseguenza della decorrenza del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. e, quindi, dell’intempestività del ricorso per cassazione.

3. – Dall’inammissibilità del ricorso principale discende l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

4. – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna il ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 3000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 17 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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