Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24465 del 04/11/2020
Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 04/11/2020), n.24465
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20665/2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.L., B.A., Z.L.,
D.P.G., BA.MI., A.F. E M. SS,
G.L., F.M., DA.CA. E NI. S.S., BR.GI.,
BE.FA., GU.LO., in qualità di erede
M.R., MA.LE., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 59,
presso lo studio dell’avvocato ANGELA PALMISANO, rappresentati e
difesi dall’avvocato MADDALENA ALDEGHERI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 510/2017 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata
il 06/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/07/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
Fatto
RILEVATO
che:
pronunciando sull’opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1 e art. 617 c.p.c., proposta da A.F. e M. s.s. e altri dodici produttori di latte nei confronti dell’AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, il Tribunale di Treviso ha dichiarato la nullità delle cartelle di pagamento opposte, emesse dall’AGEA (e ciò in dipendenza della mancata indicazione, nelle stesse, del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione delle singole cartelle);
ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi;
hanno resistito, con unico controricorso, tutti gli intimati, che preliminarmente – hanno eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione in quanto proposta da soggetto non presente nel giudizio di primo grado e – in subordine – hanno contestato il ricorso in quanto inammissibile (ex art. 360 bis c.p.c., n. 1) e, comunque, infondato.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da soggetto (l’Agenzia delle Entrate) non legittimato, alla luce del principio secondo cui “la legittimazione al ricorso per cassazione, o all’impugnazione in genere, spetta, fatta eccezione per l’opposizione di terzo, solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poichè con l’impugnazione non si esercita un’azione ma un potere processuale che può essere riconosciuto solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio” (Cass. n. 17974/2015; cfr. ex multis, Cass. n. 3688/2006);
le spese di lite seguono la soccombenza;
trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato, che – mediante il meccanismo della prenotazione a debito – è esentata dal versamento del contributo unificato, non sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020